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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
L. R. Veneto 10/10/1989, n. 38
L. R. Veneto 10/10/1989, n. 38
- L.R. 24/01/1992, n. 6
- L.R. 16/04/1992, n. 17
- L.R. 18/12/1993, n. 53
- L.R. 26/01/1994, n. 11
- L.R. 25/02/2005, n. 6
- L.R. 25/02/2005, n. 8
- L.R. 10/08/2006, n. 18
- L.R. 29/06/2012, n. 23
- L.R. 30/12/2016, n. 30
- L.R. 26/06/2018, n, 23
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TITOLO I - Norme generali |
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Art. 2 - Finalità1. Le finalità del parco regionale dei Colli Euganei sono le seguenti: a) la protezione del suolo e del sottosuolo, della flora, della fauna, dell'acqua; |
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Art. 2 bis - Aree contigue |
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TITOLO II - Piano ambientale e strumenti di attuazione |
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Art. 3 - Contenuti del piano ambientale1. Il piano ambientale di cui all'articolo 9 della legge regionale 16 agosto 1984, n. 40, ha il duplice scopo di assicurare la necessaria tutela e valorizzazione dell'ambiente e di sostenere lo sviluppo economico e sociale. 2. Il piano ambientale determina: a) le eventuali modifiche al perimetro del parco; b) l'articolazione del parco in zone diverse, secondo la classificazione di cui ai successivi articoli 9, 10, 11 e 12; c) gli interventi di conservazione, riqualificazione, restauro, recupero e miglioramento da operarsi e l'individuazione dei soggetti abilitati a effettuarli ove diversi dall'Ente parco; d) le aree che, dovendo accogliere attrezzature o infrastrutture per un'utilizzazione collettiva dei beni o per altre esigenze strettamente connesse alle finalità del parco devono essere acquisite, nonché i m |
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Art. 3-bis - Regolamentazione in materia di apparati per le radiotelecomunicazioni |
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Art. 4 - Elaborati del piano ambientale1. Il piano ambientale è costituito da: a) analisi volte a individuare e descrivere le caratteristiche, la consistenza e la dinamica pregressa e prevedibile degli aspetti rel |
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Art. 5 - Procedimento di formazione del piano ambientale1. Il piano ambientale è adottato col voto favorevole della maggioranza dei componenti il Consiglio dell'Ente parco. 2. Entro 8 giorni, esso è depositato presso la Segreteria dell'Ente parco e dei Comuni di cui al comma 2 dell'articolo 1, per la durata di 30 giorni, d |
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Art. 6 - Efficacia del piano ambientale1. Il piano ambientale ha valenza paesistica ai sensi dell'articolo 124 della legge regionale 27 giugno 1 |
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Art. 7 - Varianti al piano ambientale1. Le varianti al piano ambientale sono soggette alla stessa procedura del piano e hanno la medesima efficacia. |
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Art. 9 - Zone di riserva naturale1. Le riserve naturali sono zone del territorio del parco che presentano eccezionali valori naturalistico-ambientali. 2. In tali zone l'esigenza della protezione del suolo, del sottosuolo, della flora e della fauna prevale su ogni altra esigenza. 3. Nelle zone a riserva naturale il piano ambientale individua: a) zone di riserva naturale integrale che hanno la finalità di proteggere e conservare in modo assoluto l'assetto naturalistico dell'ambiente lasciando libero corso alla evoluzione spontanea della natura; b) zone di riserva naturale orientata che hanno la finalità di orientare scientificamente l'evoluzione della natura; c) zone di riserva naturale generale che richiedono l'attuazione d'interventi volti alla protezione o alla ricostruzione degli equilibri tra le attività produttive del settore primario e le condizioni naturali. |
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Art. 10 - Zone agro-silvo-pastorali1. Le zone agro-silvo-pastorali sono individuate nelle aree collinari e pedecollinari e sono caratterizzate dalla presenza di valori naturalistici e ambientali inscindibilmente connessi con particolari forme colturali e produzioni agricole caratteristiche, nonché dalla presenza di insediamenti antropici di un certo rilievo. 2. In tali zone il piano ambientale consente la conservazione o il ripristino delle colture qualificanti compatibilmente con la conservazione degli elementi orografici, dei cigli dei terrazzamenti e degli alvei antichi dei corsi d'acqua, nonché col ripristino dei tradizionali sistemi di alberature e di siepi a confine. 3. All'interno di tali zone, il piano ambientale indica gli interventi atti ad agevolare la conservazione o il ripristino delle forme colturali più consone alle caratteristiche naturalistiche e ambientali delle singole zone, con particolare riferimento alle alberature e siepi di confine; inoltre per gli edifici non più funzionali alla condu |
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Art. 11 - Zone agricole1. Le zone agricole sono caratterizzate dall'esercizio di attività agricole, di pascolo e zootecnia, ove sono agevolate le colture che combinino l'incremento della redditività con le caratteristiche naturalistiche e ambientali delle singole aree. 2. Il piano ambientale determina i provvedimenti da attuare al fine di promuovere la specializzazione verso forme colturali e assetti produttivi capaci di utilizzare nel modo più pieno le potenzialità caratteristiche dell'ambiente, nonché la disciplina e le condizioni cui è sottoposta l'attività di produzione agricola. 3. Nelle aree di cui al presente articolo sono consentite solo le costruzioni direttamente connesse e funzionali alle attività in esse ammesse. Ove il recupero delle costruzioni esistenti sia documentatamente i |
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Art. 12 - Zona di urbanizzazione controllata |
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Art. 12-bis - Funzioni dei Comuni |
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Art. 13 - Programmi biennali per l'attuazione e la valorizzazione del parco1. Nell'ambito delle previsioni del piano ambientale il Consiglio dell'Ente parco delibera programmi biennali di interventi e di opere per l'attuazione e la valorizzazione del parco. 2. I programmi prevedono in particolare: a) gli interventi di conservazione, riqualificazione, recupero e miglioramento da operarsi per la tutela e la valorizzazione del patrimonio naturale e ambientale, nonché l'individuazione dei soggetti |
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TITOLO III - Ente e strumenti di gestione |
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Art. 14 - Istituzione dell'Ente parco dei Colli Euganei1. È istituito l'Ente parco dei Colli Euganei, ente di diritto pubblico regionale dotato di pe |
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Art. 15 - Regolamento dell'Ente parco1. Il Regolamento dell'Ente parco contiene: |
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Art. 16 - Compiti dell'Ente parco1. L'Ente parco: a) adotta il piano ambientale del parco e le relative varianti; b) adotta e dà esecuzione ai programmi biennali di attuazione e di valorizzazione di cui all'articolo 13; c) provvede alla tutela del territorio del parco svolgendo attività e interventi volti alla realizzazione delle finalità del parco stesso, anche attraverso la creazione di apposite strutture tecniche e operative, operanti nell'ambito di parti limitate ovvero sull'intera area del parco, nonché mediante l'assunzione di partecipazioni in società con altri soggetti pubblici e privati, purché sempre in conformità alle indicazioni del piano ambientale del parco; d) provvede all'acquisizione delle aree e degli edifici espressamente individuati nel piano ambientale ai fini del conseguimento delle finalità del parco; |
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Art. 32 - Finanziamento dell'Ente parco1. L'Ente parco utilizza le risorse finanziarie derivanti: |
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Art. 33 - Vigilanza1. L'Ente parco vigila con il proprio personale all'uopo incaricato sull'applicazione della presente legge e di ogni altra disposizione conseguente; adotta e fa eseguire i provvedimenti relativi a eventuali infrazioni. Nei limiti del servizio cui sono destinati e secondo le attribuzioni conferite, i dipendenti dell'Ente parco, cui sono affidati i compiti di vigilanza, accertamento e contestazione, sono ufficiali di poliz |
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Art. 34 - Tutela dei danni e alterazioni dell'ambiente1. Alla violazione delle prescrizioni vigenti nell'area del parco da cui derivi un qualsiasi danno o alterazione dell'ambiente consegue l'obbligo di restituzione in pristino. Ove per lo |
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Art. 35 - Sanzioni amministrative1. Ferme restando le sanzioni previste dalle leggi vigenti, a chiunque violi le prescrizioni della presente legge, del piano ambientale, dei regolamenti del parco, nonché delle misure di salvaguardia, è applicata una sanzione amministrativa pecuniaria da lire 100.000 a lire 1.000.000, fermo restando l'obbligo della restituzione in pristino a norma dell'art. 34. 2. Nei seguenti casi, fermo restando l'obbligo della restituzio |
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Art. 36 - Norma finanziaria1. Il contributo iniziale per le spese di primo impianto N15 di cui all'art. 28 della legge regionale 16 agosto 1984, n. 40 è determinato nella misura di lire 2.000.00 |
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Art. 37 - Priorità nel riparto dei finanziamenti regionali1. Nel riparto dei finanziamenti regionali derivanti in particolare da leggi di settore è riservata priorità ai soggetti pubblici e privati che realizzano entro l'ambito territoriale del parco, progetti riguardanti: |
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Art. 38 - Norme finali1. Per quanto non previsto dalla presente legge si applicano in quanto compatibili e dalla medesima n |
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Allegato - Omissis |
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