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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
L. R. Veneto 30/12/2016, n. 30
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Testo coordinato con le modifiche introdotte da:
- L.R. 27/05/2024, n. 12
- L.R. 10/09/2019, n. 38
- L.R. 26/06/2018, n. 23
- Sent. Corte Cost. 15/05/2018, n. 98
- Sent. Corte Cost. 20/04/2018, n. 83
- Sent. Corte Cost. 20/04/2018, n. 82
- Sent. Corte Cost. 05/04/2018, n. 69
- Sent. Corte Cost. 30/03/2018, n. 66
- L.R. 16/03/2018, n. 13
- L.R. 06/12/2017, n. 40
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CAPO I - Riordino delle funzioni non fondamentali delle province e della Città metropolitana di Venezia |
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Art. 1 - Riallocazione delle funzioni non fondamentali delle province e della Città metropolitana di Venezia1. Sono riallocate in capo alla Regione le funzioni non fondamentali già conferite, alla data di entrata in vigore della presente legge, alle province e alla Città metropolitana di Venezia in materia di caccia e pesca, turismo, agriturismo, economia e sviluppo montano, energia, industria, artigianato e commercio, sociale, mercato del lavoro, difesa del suolo, lavori pubblici, individuate nell’Allegato A della presente legge. 2. Sono confermate in capo alle province le funzioni non fondamentali già conferite alla data di entrata in vigore della presente legge, con l’esclusione delle funzioni individuate nell’Allegato A della presente legge. |
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Art. 2 - Disposizioni transitorie1. La Regione, con uno o più disegni di legge, adegua la propria normativa di settore ai principi sul riordino delle funzioni stabiliti con la presente legge. 2. La Giunta regionale, previo parere della Conferenza permanente Regione-Autonome locali e dell’Osservatorio regionale, definisce co |
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Art. 3 - Funzioni urbanistiche della Città metropolitana di Venezia.1. La Giunta regionale, fino all’approvazione del piano strategico triennale del territorio metropolitano e del piano territoriale generale di cui all’articolo 1, comma 44, lettere a) e b), della legge 7 aprile 2014, n. 56, esercita tutte le funzioni in materia urbanistica già attribuite alla Provincia di Venezia a seguito dell’approvazione de |
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Art. 4 - Clausola valutativa.1. Trascorsi due anni dalla attuazione della disciplina del riordino delle funzioni |
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Art. 5 - Omissis
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CAPO II - Servizio regionale di vigilanza |
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Art. 6 - Servizio regionale di vigilanza1. È istituito il Servizio regionale di vigilanza. 2. La Giunta regionale, ai sensi dell’articolo 2, comma 2, lettera b), della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54 “Legge regionale per l’ordinamento e le attribuzioni delle strutture della Giunta regionale in attuazione della legge regionale statutaria 17 aprile 2012, n. |
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CAPO III - Disposizioni in materia di società partecipate |
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Sezione I - Omissis
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Sezione II - Modifiche della legge regionale 24 dicembre 2013, n. 39 "norme in materia di società regionali" |
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Art. 8 - Modifica all'articolo 3 della legge regionale 24 dicembre 2013, n. 39 "Norme in materia di società regionali"1. Al comma 2 dell'articolo 3 della legge regionale 24 dicembre 2 |
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Art. 9 - Abrogazione dell'articolo 6, comma 1, della legge regionale 24 dicembre 2013, n. 39 "Norme in materia di società regionali"1. Il comma 1 dell'articolo 6 della legge regionale 24 dicembre 2 |
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Art. 10 - Modifiche all'articolo 7 della legge regionale 24 dicembre 2013, n. 39 "Norme in materia di società regionali"1. Dopo il comma 1 dell'articolo 7 della legge regionale 24 dicembre 2013, n. 39 è inserito il seguente: "1-bis. Fatti salvi i limiti complessivi ma |
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Art. 11 - Modifica all'articolo 11 della legge regionale 24 dicembre 2013, n. 39 "Norme in materia di società regionali"1. Il comma 1 dell'articolo 11 della legge regionale 24 dicembre |
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Sezione III - Sezione VII - Omissis
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CAPO IV - Disposizioni in materia di enti regionali |
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CAPO V - Disposizioni in materia di fondazioni |
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Art. 21 - Razionalizzazione delle fondazioni a partecipazione regionale nel territorio della Provincia di Rovigo1. Per rendere più omogenea ed efficace la politica regionale con particolare attenzione alla d |
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Art. 22 - Recesso dal Centro di servizi e di documentazione per la cooperazione economica internazionale e abrogazione dell'articolo 2 della legge regionale 30 dicembre 1991, n. 38 "Provvedimenti in attuazione della legge 9 gennaio 1991, n. 19 "Norme per lo sviluppo delle attività economiche e della cooperazione internazionale della Regione Friuli-Venezia Giulia, della Provincia di Belluno e delle aree limitrofe""1. La Giunta regionale è autorizzata a recedere dall'Associazione Informest (Centro di servizi e d |
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Art. 23 - Art. 24 Omissis
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CAPO VI - Razionalizzazione del patrimonio immobiliare della Regione del Veneto |
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Art. 25 - Razionalizzazione delle sedi istituzionali della Giunta regionale, dei suoi organi e degli uffici operativi dell’amministrazione1. La Regione del Veneto, in attuazione delle finalità previste dall’articolo 2 commi 222 e seguenti della legge 23 dicembre 2009, n. 191 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 20 |
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Art. 26 - Modifiche all'articolo 16 della legge regionale 18 marzo 2011, n. 7 "Legge finanziaria regionale per l'esercizio 2011"1. Al fine di dare compiuta attuazione al Piano di valorizzazione e/o alienazione degli immobili di proprietà della Regione del Veneto e degli enti, aziende e/o organismi, comunque denominati, strumentali o dipendenti, i quali non siano essenziali per l'esercizio delle funzioni istituzionali ovvero siano sottoutilizzati, sono apportate le seguenti modifiche all'articolo 16 della legge regionale 18 marzo 2011, n. 7: a) il secondo periodo del comma 3 è sostituito dal seguente: |
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Art. 27 - Art. 28 Omissis
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CAPO VII - Disposizioni in materia di sanità |
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Art. 29 - Art. 33 Omissis
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Art. 34 - Modifiche alla legge regionale 16 agosto 2002, n. 22 “Autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie, socio-sanitarie e sociali”1. Il comma 1 dell’articolo 4 della legge regionale 16 agosto 2002, n. 22 è sostituito dal seguente: "1. Il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio delle strutture di cui all'articolo 3 è subordinato alla previsione contenuta nell'articolo 2, comma 1, lettera g), n. 7, dell |
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Art. 35 - Art. 38 Omissis
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Art. 39 - Disposizioni in materia di immobili rientranti nel patrimonio disponibile delle aziende e degli enti del Servizio Sanitario Regionale1. Le aziende e gli enti del servizio sanitario regionale devono approvare e trasmettere alla Giunta regionale, entro il 31 marzo 2017 un Piano straordinario delle alienazioni degli immobili classificati ai sensi dell’articolo 20, comma 4, della legge regionale 14 settembre 1994, n. 55 “Norme sull'assetto programmatorio, contabile, gestionale e di controllo delle unità locali so |
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Art. 40 - Art. 53 Omissis
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Art. 55 - Omissis
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CAPO VIII - Disposizioni in materia di servizi sociali |
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Art. 56 - Art. 59 Omissis
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Art. 60 - Modifiche della legge regionale 10 agosto 2012, n. 29 “Norme per il sostegno delle famiglie monoparentali e dei genitori separati o divorziati in situazione di difficoltà”1. Alla fine del comma 2 dell’articolo 1 della legge regionale 10 agosto 2012, n. 29 sono aggiunte le seguenti parole: “e sono cumulabili con altri interventi, contributi o finanziamenti concessi nell’ambito delle politiche sociali di aiuto e sostegno alle famiglie.”. 2. Dopo il comma 2 dell’articolo 1 della legge regionale 10 agosto 2012, n. 29 è aggiunto il seguente: "2-bis. La Giunta regionale, al fine di consentire una adegu |
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CAPO IX - Omissis
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CAPO X - Disposizioni in materia di governo del territorio |
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Art. 63 - Modifiche della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 “Norme per il governo del territorio e in materia di paesaggio”, della legge regionale 29 novembre 2013, n. 32 “Nuove disposizioni per il sostegno e la riqualificazione del settore edilizio e modifica di leggi regionali in materia urbanistica ed edilizia” e disposizioni transitorie1. Dopo l’articolo 11-bis della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 è inserito il seguente: "Art. 11-ter - Misure per il coordinamento degli strumenti di pianificazione incidenti sul governo del territorio. 1. Al fine di garantire il coordinamento tra la pianificazione territoriale, urbanistica, ambientale e paesaggistica di competenza regionale, e quella di competenza di altri enti, la Giunta regionale può convocare, su proposta del dirigente della struttura regionale competente in materia di governo del territorio, una conferenza di servizi istruttoria tra gli enti interessati per verificare se sussistano disposizioni della pianificazione incoerenti o contrastanti tra loro. 2. Qualora la conferenza di servizi di cui al comma 1 evidenzi la necessità di apportare modifiche alla pianificazione urbanistica e territoriale, il Presidente della Giunta regionale promuove la conclusione di un accordo di programma ai sensi dell'articolo 32 della legge regionale 29 novembre 2001, n. 35 "Nuove norme sulla programmazione". La variazione degli strumenti di pianificazione comunale e provinciale, conseguente all'accordo di programma, è determinata sulla base delle risultanze della conferenza di servizi e dei pareri espressi in quella sede dai soggetti interessati, autorizzati a norma dei rispettivi ordinamenti, nel rispetto delle gerarchie dei piani e delle competenze dei soggetti in rapporto al livello di pianificazione. 3. Per ipotesi diverse da quelle di cui al comma 2, la conferenza di servizi può, altresì, segnalare alla Giunta regionale, sulla base degli esiti della verifica effettuata, la necessità di revisioni, integrazioni o precisazioni dei contenuti degli strumenti di pianificazione di competenza del Consiglio regionale.". |
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Art. 64 - Interpretazione autentica dell’articolo 2, comma 1, dell’articolo 6, comma 1 e dell’articolo 9, comma 8, della legge regionale 8 luglio 2009, n. 14 “Intervento regionale a sostegno del settore edilizio e per favorire l’utilizzo dell’edilizia sostenibile e modifiche alla legge regionale 12 luglio 2007, n. 16 in materia di barriere architettoniche”1. Le norme di deroga alle previsioni dei regolamenti comunali e degli strumenti urbanistici e territoriali comunali, provinciali e regionali di cui all’articolo 2, comma 1, e di prevalenza sulle norme dei regolamenti degli enti locali e sulle norme tecniche dei piani e regolamenti urbanistici d |
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Art. 66 - Modifica dell’articolo 8 della legge 16 marzo 2015, n. 4 “Modifiche di leggi regionali e disposizioni in materia di governo del territorio e di aree naturali protette regionali”1. Dopo il comma 4 dell’articolo 8 della legge regionale 16 marzo 2015 |
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Art. 67 - Modifica della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 55 “Procedure urbanistiche semplificate di sportello unico per le attività produttive e disposizioni in materia urbanistica, di edilizia residenziale pubblica, di mobilità, di noleggio con conducente e di commercio itinerante” e disposizione applicativa1. Dopo l’articolo 4 della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 55 è aggiunto il seguente articolo: "Art. 4-bis - Eccellenze Produttive. 1. Le attività produttive cui siano riconosciute caratteristiche di "eccellenza" ai sensi del presente articolo, possono ampliarsi anche in deroga ai limiti stabiliti dai PTCP, dai PAT e PATI, nel rispetto delle specificità territoriali e ambientali. 2. I parametri e le caratteristiche di "eccellenza" di cui al comma 1 sono definiti dalla Giunta regionale in ragione del valore strategico sovra |
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Art. 68 - Norme semplificative per la realizzazione degli interventi di sicurezza idraulica1. Gli interventi di manutenzione degli alvei, delle opere idrauliche in alveo, delle sponde e degli argini dei corsi d’acqua, compresi gli interventi sulla vegetazione ripariale arborea e arbustiva, finalizza |
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CAPO XI - Disposizioni in materia di lavori pubblici, trasporti e parchi |
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Art. 69 - Modifiche dell’articolo 4 della legge regionale 7 novembre 2003, n. 27 “Disposizioni generali in materia di lavori pubblici di interesse regionale e per le costruzioni in zone classificate sismiche”1. Al comma 1 dell’articolo 4 della legge regionale 7 novembre 2003, n. 27 sono apportate le seguenti modifiche: a) dopo le parole: “all’articolo 2, comma 2, lettera a),” sono inserite le seguenti: “numero 1),”; b) dopo le parole: “di singolo importo” sono aggiunte le seguenti: “pari o”; c) le parole: “, avvalendosi a tal fine delle valutazioni del Nucleo regionale di valutazione e verifica degli investimenti (NUVV) di cui all’articolo 31 della legge regionale 29 novembre 2001, n. 35 “Nuove norme sulla programmazione”” sono soppresse; d) il secondo periodo è sostituito dal seguente: “Il Programma triennale e l’Elenco annuale dei lavori di cui al primo periodo sono predisposti dalla struttura regionale competente in materia di lavori pubblici, su proposta delle strutture regionali specificamente interessate.”. |
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Art. 70 - Modifica della legge regionale 10 ottobre 1989, n. 38 “Norme per l’istituzione del Parco regionale dei Colli Euganei” e disposizioni transitorie1. Nelle more dell’insediamento dell’Ente gestore, la Giunta regionale, d’intesa con l’Ente Parco regionale dei Colli Euganei e con i comuni ricompresi nell’area del Parco medesimo e nelle aree contigue, sottopone al Consiglio regionale la modifica della planimetria del Parco dei Colli Euganei e delle aree contigue, entro e non oltre novanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge. 2. Al comma 2 dell’articolo 1 della legge regionale 10 ottobre 1989, n. 38 la parola: “comprende” è sostituita dalle seguenti parole: “e le aree contigue comprendono”. |
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Art. 71 - Modifica della legge regionale 30 gennaio 1990, n. 12 “Norme per l’istituzione del Parco Naturale Regionale della Lessinia” e disposizioni transitorie1. N9 2. Il comma 6, dell’articolo 9 della legge regionale 30 gennaio 1990, n. 12 è così sostituito: "6. Le zone agro-silvo-pastorali sono caratterizzate dalla presenza di valori naturalistico ambientali connessi e integrati a parti |
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Art. 72 - Norme regionali sulla cremazione e dispersione delle ceneri1. Nelle more dell’adozione del Piano regionale di coordinamento per la realizzazione dei crematori da parte dei comuni di cui all’articolo 6 della legge 30 marzo 2001, n. 130 “Dispos |
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Art. 73 - Azioni per lo sviluppo del Sistema Ferroviario Metropolitano Regionale (SFMR)1. Al fine di favorire lo sviluppo del trasporto su ferro su scala regionale, la Giu |
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Art. 74 - Art. 75 Omissis
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Art. 76 - Sviluppo di modelli per la prevenzione del rischio idrogeologico1. Al fine della tutela del territorio dal rischio idraulico ed idrogeologico, la Gi |
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CAPO XII - Disposizioni in materia di sostegno alle attività produttive |
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Art. 78 - Omissis
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Art. 79 - Accelerazione della definizione dei procedimenti agevolativi1. N5 [In considerazione della gravità della crisi economica che ha colpito |
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Art. 80 - Art. 85 Omissis
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CAPO XIII - Omissis
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CAPO XIV - Disposizioni in materia di turismo |
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Art. 91 - Inserimento di articolo alla legge regionale 14 giugno 2013, n. 11 “Sviluppo e sostenibilità del turismo veneto”1. Dopo l’articolo 27-bis della legge regionale 14 giugno 2013, n. 11 “Sviluppo e sostenibilità del turismo veneto” è aggiunto il seguente: "Art. 27-ter - Strutture ricettive in ambienti naturali. 1. Sono strutture ricettive in ambienti naturali, avendone i requisiti di cui al presente articolo, le attività ricettive in edifici o manufatti, anche adattati con elementi facilmente rimovibili, aventi particolari aspetti costruttivi e collocati in ambienti naturali del paesaggio veneto, con capacità ricettiva non superiore a otto posti letto e non riconducibili ad una delle tipologie ricettive di cui agli articoli 24, 25, 26 e 27 della presente legge regionale e agli articoli 6 e 7 della |
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Art. 92 - Modifica della legge regionale 14 giugno 2013, n. 11 “Sviluppo e sostenibilità del turismo veneto”1. Dopo il comma 1-bis dell’articolo 31 della legge regionale 14 giugno 2013, n. 11 è inserito i |
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Art. 93 - Semplificazione degli adempimenti degli stabilimenti balneari1. L’articolo 59 della legge regionale 4 novembre 2002, n. 33 “Testo unico delle leggi reg |
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Art. 94 - Omissis
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CAPO XV - Disposizioni in materia di cave |
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Art. 95 - Prime disposizioni in materia di pianificazione regionale delle attività di cava1. Ai fini e per gli effetti di cui all’articolo 5 e seguenti della legge regionale 7 settembre 1982, n. 44 “Norme per la disciplina dell’attività di cava” e successive modificazioni ed al fine di concorrere alla valorizzazione delle risorse non rinnovabili del territorio regionale mediante un loro utilizzo razionale anche attraverso il massimo sfruttamento dei giacimenti ed in coerenza con le politiche regionali di riduzione del consumo di suolo sotto il profilo del contenimento della estrazione di sabbie e ghiaie nel territorio, nonché ai fini della tutela del lavoro e delle imprese del settore estrattivo e della migliore gestione dei materiali inerti estratti nel corso della realizzazione di opere pubbliche e di pubblica utilità, sono definite prime disposizioni di pianificazione regionale delle attività di cava per i materiali del Gruppo A), di cui all’articolo 3, primo comma della legge regionale 7 settembre 1982, n. 44, relativamente a sabbie e ghiaie. 2. È consentito, previa autorizzazione della struttura regionale competente in materia di attività estrattive, lo stoccaggio e la lavorazione, nelle cave non estinte, di materiali da scavo costituiti da sabbie e ghiaie, provenienti dalla realizzazione delle opere di cui al |
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CAPO XVI - Omissis
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CAPO XVII - Disposizioni afferenti la autonomia del Consiglio regionale |
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Art. 99 - Omissis
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Art. 100 - Modifica dell’articolo 13 della legge regionale 10 agosto 2001, n. 18 “Istituzione, organizzazione e funzionamento del Comitato regionale per le comunicazioni (CORECOM)”1. Il comma 1 dell’articolo 13 della legge regionale 10 agosto 2001, n. 18 “Istitu |
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Art. 101 - Modifica dell’articolo 9 della legge regionale 10 agosto 2001, n. 18 “Istituzione, organizzazione e funzionamento del Comitato regionale per le comunicazioni (CORECOM)”1. Il comma 3 dell’articolo 9 della legge regionale 10 agosto 2001, n. 18 “Istituzione, organizzazione e funzionamento del Comitato regionale per le |
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Art. 102 - Art. 103 Omissis
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CAPO XVIII - Disposizioni in materia di bonifica |
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Art. 104 - Modifiche della legge regionale 8 maggio 2009, n. 12 “Nuove norme per la bonifica e la tutela del territorio”1. Dopo il comma 2 dell’articolo 39 della legge regionale 8 maggio 2009, n. 12 “Nuove norme per la bonifica e la tutela del territorio” sono aggiunti i s |
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CAPO XIX - Ulteriori disposizioni diverse |
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Art. 106 - Art. 109 Omissis
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Art. 110 - Modifiche dell’articolo 23 della legge regionale 18 febbraio 2016, n. 4 recante “Disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale e di competenze in materia di autorizzazione integrata ambientale” |
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Art. 111 - Disposizioni in materia di impianti energetici1. Al fine di contemperare il ricorso all’uso di fonti energetiche rinnovabili con le esigenze di tutela della salute umana, di protezione dell’ambiente e di tutela del paesaggio, di contenimento del consumo di suolo, di preservazione delle risorse naturalistiche, relativamente agli impianti energetici a biomassa, agli impianti energetici a biogas e gas di discarica e di processi di depurazione di potenzialità uguale o superiore a 999 kW elettrici si applicano le disposizioni di cui al presente articolo. 2. N4[Tutti i manufatti che costituiscono gli impianti per la produzione di energia alimentati da biogas e da biomasse quali digestore, vasca di caricamento delle biomasse, vasca di stoccaggio dell’effluente/concimaia, impianti di combustione o gassificazione della biomassa per la cogenerazione di energia elettrica e calore, devono essere collocati ad una distanza pari a: |
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Art. 112 - Omissis
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CAPO XX - Disposizioni finali |
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Art. 113 - Entrata in vigore1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettin |
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Allegato A - Collegato alla legge di stabilità regionale 2017Parte di provvedimento in formato grafico |
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