Articolo abrogato dalla L.R. 26/06/2018, n. 23, così recitava:

“Art. 25 - Collegio dei revisori

1. Il Collegio dei revisori è composto da tre membri effettivi e da due supplenti in possesso di comprovata esperienza amministrativo-contabile nominati dal Consiglio regionale.

2. I componenti del Collegio dei revisori durano in carica cinque anni.

3. Il Presidente è eletto tra i membri effettivi.

4. Al Presidente del Collegio dei revisori spetta una indennità di carica annua lorda pari all'importo massimo stabilito all'art. 3 della legge regionale 23 dicembre 1983, n. 64 e successive modificazioni e integrazioni; agli altri componenti compete un'indennità di carica annua lorda pari al 50% di quella spettante al Presidente del Collegio stesso. Al Presidente e ai componenti il Collegio compete il rimborso delle spese di viaggio come stabilito dall'art. 5 della medesima legge.”

Dalla redazione