Articolo abrogato dalla L.R. 26/06/2018, n. 23, così recitava:

“Art. 22 - Il Presidente ente Parco

1. Il Presidente dell'Ente parco è eletto dal Consiglio nel proprio seno a maggioranza dei presenti. Qualora non sia raggiunta la maggioranza richiesta nella prima votazione si procede successivamente a una votazione di ballottaggio tra i due candidati che abbiano riportato più voti, risultando eletto il candidato con il maggior numero di voti.

2. Il Presidente rappresenta l'Ente parco, convoca e presiede il Consiglio, il Comitato esecutivo e il Comitato tecnico-scientifico; vigila sull'esatta e tempestiva esecuzione dei provvedimenti deliberati.

3. Comma abrogato dalla L.R. 18/12/1993, n. 53.

4. Il Presidente inoltre:

a) rilascia l'autorizzazione per la raccolta della flora, di minerali e di fossili a scopi scientifici e didattici;

b) autorizza le attività di ricerca scientifica;

c) emana gli atti che costituiscono esercizio delle funzioni amministrative demandate all'Ente parco ai sensi dell'art. 16 previo parere della Commissione tecnica. Il parere non è richiesto per gli interventi relativi alle utilizzazioni boschive, di cui all'art. 33 delle prescrizioni di massima e di polizia forestale.

5. In caso di assenza o impedimento del Presidente, le sue funzioni sono esercitate dal membro del Comitato esecutivo da lui delegato.

6. Al Presidente dell'Ente parco compete un'indennità di carica mensile di importo pari al 60% dell'indennità di carica stabilita nella tabella A) allegata alla legge regionale 23 dicembre 1983, n. 64 e successive modificazioni e integrazioni, nonché il rimborso delle spese e il trattamento di missione come stabiliti dall'art. 5 della medesima legge.”

Dalla redazione