N21 | Bollettino di Legislazione Tecnica
Articolo prima sostituito dalla L.R. 25/02/2005, n. 6 e poi abrogato dalla L.R. 26/06/2018, n. 23, così recitava:

“Art. 18 - Consiglio

1. Il Consiglio dell'Ente parco è nominato con decreto del Presidente della Giunta regionale ed è composto:

a) dal sindaco o da un suo delegato per ogni comune di cui all'articolo 1;

b) da tre membri designati dal Consiglio provinciale di Padova e tre dal Consiglio regionale con voto limitato a due terzi, garantendo la presenza delle minoranze.

2. La durata del Consiglio è stabilita in 5 anni. I consiglieri dell'Ente decadono alla scadenza del mandato elettorale relativo all'ente che li ha designati. Essi vengono sostituiti con le stesse modalità con cui sono nominati e restano in carica sino alla nomina dei successori. I consiglieri nominati in sostituzione durano in carica sino alla scadenza del Consiglio dell'Ente parco.

3. Il direttore del parco partecipa alle sedute con voto consultivo.

4. Le funzioni di Segretario sono svolte da un dipendente dell'Ente parco con qualifica non inferiore a funzionario, indicato dal Presidente.

5. Ai membri del Consiglio competono un'indennità di presenza pari al cinquanta per cento dell'indennità stabilita dall'articolo 4 della legge regionale 23 dicembre 1983, n. 64 e successive modificazioni e integrazioni, nonché il rimborso delle spese e il trattamento di missione come stabiliti dall'articolo 5 della medesima legge.

6. Le riunioni del Consiglio sono valide con la presenza di almeno la metà più uno dei consiglieri nominati; le deliberazioni sono adottate a maggioranza assoluta dei presenti e in caso di parità di voti, palesemente espressi, prevale il voto del Presidente.

7. La prima riunione è convocata e presieduta dal consigliere più anziano di età.”

Dalla redazione