Articolo abrogato dalla L.R. 26/06/2018, n. 23, così recitava:

“Art. 21 - Funzioni del Comitato esecutivo

1. Il Comitato esecutivo:

a) predispone il programma di attuazione di cui all'articolo 13;

b) provvede alla realizzazione delle opere e degli interventi previsti dal programma di attuazione di cui all'articolo 13;

c) lettera abrogata dalla L.R. 16/04/1992, n. 17

d) dispone la cattura e l'eventuale abbattimento di animali nel caso di fenomeni degenerativi;

e) propone alla Giunta regionale interventi rivolti alla realizzazione di opere e all'acquisto di mezzi necessari per la prevenzione e l'estinzione degli incendi;

f) attua la gestione dei terreni di proprietà della Regione nell'ambito del territorio del parco;

g) delibera in ordine all'acquisizione di beni immobili e in ordine a ogni altra attività patrimoniale necessaria alla gestione del parco;

h) delibera in ordine alle convenzioni e ai contratti salvo quanto previsto dalla lettera n) dell'articolo 19;

i) assume ogni altro provvedimento che rientri nelle finalità della presente legge e che non sia di competenza di altri organi dell'Ente.”

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