Articolo abrogato dalla L.R. 26/06/2018, n. 23, così recitava:

“Art. 23 - Comitato tecnico-scientifico

1. Il Comitato tecnico-scientifico è nominato dal Consiglio entro 6 mesi dall'insediamento e dura in carica 5 anni.

2. Esso è composto:

a) dal direttore del parco;

b) da sette a nove esperti in discipline attinenti alla tutela del territorio e alla difesa dell'ambiente tra cui: geologia zoologia botanica, geografia, scienze forestali, scienze agrarie, urbanistica ed ecologia, scienze storiche e archeologia;

c) da tre esperti designati dalla Giunta regionale fra i dipendenti regionali competenti per materia.

3. Il Presidente del Comitato tecnico-scientifico è il Presidente dell'Ente parco.

4. Le funzioni di segretario sono svolte dal Segretario del Consiglio di cui al comma 5 dell'articolo 18.

5. Ai membri del Comitato tecnico-scientifico competono le indennità e il rimborso delle spese nella misura stabilita dall'art. 187 della legge regionale 10 giugno 1991, n. 12.”

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