Articolo abrogato dall’art. 36, comma 4, della L.R. 16/03/2018, n. 13, così recitava:

“Art. 1 - (Modifiche alla legge regionale 7 settembre 1982, n. 44 "Norme per la disciplina delle attività di cava" e successive modificazioni)

1. Alla legge regionale 7 settembre 1982, n. 44 e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) alla lettera a) del quarto comma dell'articolo 39 come da ultimo modificata dall'articolo 64 della legge regionale 30 gennaio 1997, n. 6, le parole: "Segretario per il territorio o, in subordine, del Dirigente regionale generale del Dipartimento per la Geologia e le attività estrattive" sono sostituite dalle seguenti: "segretario regionale o, in subordine, dal dirigente della struttura regionale competente in materia di attività estrattive";

b) il quinto comma dell'articolo 39 è sostituito dal seguente:

"Esercita le funzioni di segretario un dipendente regionale di categoria direttiva appartenente alla struttura regionale competente, nominato dal segretario regionale competente in materia di attività estrattive.";

c) alla lettera l) del primo comma dell'articolo 40, le parole "da un funzionario del Dipartimento per l'industria, cave e torbiere, acque minerali e termali" sono sostituite dalle seguenti: "da un dipendente regionale di categoria direttiva appartenente alla struttura regionale competente, nominato dal segretario regionale competente in materia di attività estrattive;".”

Dalla redazione