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L.R. Veneto 26/11/2004, n. 23

Modificazioni di leggi regionali in materia di potestà regolamentare. (Stralcio).
Stralcio
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[Premessa]


Omissis

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Art. 4 - (Modifica dell'articolo 15, della legge regionale 10 agosto 2001, n. 18 "Istituzione, organizzazione e funzionamento del comitato regionale per le comunicazioni (CORECOM)")

1. Al comma 4, dell'articolo 15, della legge regionale 10 agosto 2001, n. 18

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Art. 5 - (Modifica dell'articolo 43 della legge regionale 13 settembre 2001, n. 27 "Disposizioni di riordino e semplificazione normativa - collegato alla legge finanziaria 2001)

1.Il comma 3, dell'articolo 43 della legge regionale 13 settembre 2001, n. 27

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Art. 9 - (Modifica della legge regionale 7 novembre 2003, n. 27 "Disposizioni generali in materia di lavori pubblici di interesse regionale e per le costruzioni in zone classificate sismiche")

1. Nella legge regionale 7 novembre 2003, n. 27 R "Disposizioni generali in materia di lavori pubblici e di interesse pubblico" e successive modifiche ed integrazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 1, comma 4, lettera d) le parole: "da parte della Giunta regionale" sono soppresse;

b) all'articolo 9, comma 2 le parole: "La Giunta regionale, con apposito regolamento, individua" sono sostituite dalle parole: "Con regolamento sono individuate";

c) all'articolo 12, comma 1 le parole "La Giunta regionale, con proprio regolamento" sono sostituite dalle parole: "Un apposito regolamento";

d) all'articolo 19, comma 5 la parola "regolamento" è sostituita dalla parola: "provvedimento";

e) all'articolo 22, comma 5 le parole: "Con proprio regolamento la Giunta regionale individua" sono sostituite dalle parole: "Con regolamento sono individuate";

f) all'articolo 26, comma 1 le parole: "La Giunta regionale approva, con proprio regolamento" sono sostituite dalle parole: "Con regolamento è istituito";

g) all'articolo 26, comma 2 le parole: "La Giunta regionale individua con proprio regolamento" sono sostituite dalle parole: "Con regolamento sono individuate";

h) all'articolo 31, comma 5 le parole: "La Giunta regionale definisce con regolamento" sono sostituite dalle parole: "Con regolamento sono definite";

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Art. 10 - (Convalida di regolamenti)

1. Sono convalidati i regolamenti di seguito individuati, già approvati dalla Giunta regionale, restando salvi i rapporti e gli atti amministrativi conseguenti sorti in base agli stessi:

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