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L. R. Veneto 31/12/2012, n. 52

Nuove disposizioni per l'organizzazione del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani ed attuative dell'articolo 2, comma 186 bis della legge 23 dicembre 2009, n. 191 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello stato (Legge finanziaria 2010)".
Testo coordinato con le modifiche introdotte da:
- L.R. 27/07/2023, n. 16
- L.R. 02/04/2014, n. 11
- L.R. 07/02/2014, n. 3
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Art. 1 - Finalità

1. Ferme restando le competenze in materia di rifiuti urbani di cui alla

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Art. 2 - Ambito territoriale regionale e comitato di bacino regionale

1. Ai fini dell’ottimale organizzazione, coordinamento e controllo del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani, l’ambito territoriale ottimale, ai sensi dell’articolo 199, comma 3, lettera f) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 “Norme in materia ambientale”, è il territorio regionale.

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Art. 3 - Bacini territoriali e consigli di bacino

1. Per favorire, accelerare e garantire l’unificazione del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani sul territorio regionale, secondo criteri di efficacia, efficienza ed economicità, entro il termine di sessanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale approva il riconoscimento dei bacini territoriali per l’esercizio in forma associata delle funzioni di organizzazione e controllo del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani a livello provinciale.

1-bis. La Giunta regionale, su proposta motivata degli enti locali interessati, può approvare il riconoscimento di bacini territoriali di diversa dimensione, infraprovinciale o interprovinciale, in base al criterio di differenziazione territoriale e socio-economica, anche ai sensi dell'articolo 3-bis, comma 1, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138 "Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo" convertito con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011, n. 148 e successive modificazioni.N5

1-ter. Ai fini del procedimento di definizione di bacini di carattere infraprovinciale o interprovinciale di cui al comma 1-bis:

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Art. 4 - Costituzione e funzionamento dei consigli di bacino e poteri sostitutivi

1. Ai fini della costituzione dei consigli di bacino, gli enti locali ricadenti in ciascun bacino territoriale approvano una apposita convenzione ai sensi e per gli effetti dell’articolo 30 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 , “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”, sulla base di una convenzione-tipo approvata dalla Giunta regionale entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge.

2. La convenzione di cui al comma 1 prevede:

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Art. 5 - Disposizioni transitorie

1. N4

2. La convenzione per la costituzione dei consigli di bacino, di cui al comma 1 dell’articolo 4, è sottoscritta entro tre mesi dall’approvazione della convenzione - tipo da parte della Giunta regionale.

3. Nelle more dell’istituzione dei consigli di bacino di cui all’articolo 3, al fine di garantire la continuità di esercizio delle funzioni connesse all’erogazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani, decorso il termine del 31 dicembre 2012, la Giunta regionale procede alla nomina di commissari liquidatori per gli enti responsabili di bacino di cui al piano regionale di smaltimento dei rifiuti solidi urbani, approvato con deliberazione del Consiglio regionale n. 785 del 28 ottobre 1988 pubblicata nel supplemento al BUR n. 10 del 2 marzo 1989, e per le autorità d’ambito istituite ai sensi dell’articolo 14 della legge regionale 21 gennaio 2000, n. 3 , di cui al piano

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Art. 6 - Nuovi impianti di trattamento termico per rifiuti solidi. Disposizioni transitorie

1. Nelle more dell’approvazione del nuovo piano regionale per la gestione dei rifiuti ur

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Art. 7 - Modifiche ed abrogazioni di disposizioni della legge regionale 21 gennaio 2000, n. 3 “Nuove norme in materia di gestione dei rifiuti” e modifica dell’articolo 4 della legge regionale 27 aprile 2012, n. 17 “Disposizioni in materia di risorse idriche”

1. Dalla data d’entrata in vigore della presente legge, i riferimenti all’espressione: “ambiti territoriali ottimali”, contenuti nella legge regionale 21 gennaio 2000, n. 3, s’intendono riferiti all’espressione: “bacini territoriali”.

2. Dalla data d’entrata in vigore della presente legge, i riferimenti all’espressione: “Autorità d’ambito” ed all’espressione: “enti responsabili di bacino” contenuti

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Art. 8 - Norma finanziaria

1. La Regione può concedere agli enti locali convenzionati nei consigli di bacino ai sensi del

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Art. 9 - Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

 

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