Articolo abrogato dall’art. 16, comma 1, della L.R. 27/12/2011, n. 29, così recitava:

“Art. 16 - (Modifiche alla legge regionale 8 maggio 1989, n. 14 "Ordinamento del Bollettino Ufficiale della Regione Veneto")

1. All'articolo 5 della legge regionale 8 maggio 1989, n. 14 è aggiunto il seguente comma:

"1-bis. Quando disposizioni regionali vigenti prevedono la pubblicazione nel foglio degli annunzi legali delle province come unica forma di pubblicità, la pubblicazione è effettuata nel Bollettino ufficiale della Regione.".

2. Il comma 2 dell'articolo 10 della legge regionale 8 maggio 1989, n. 14 è sostituito dal seguente comma:

"2. Le leggi regionali sono pubblicate con il numero d'ordine attribuito all'atto di promulgazione del Presidente della Giunta regionale: i regolamenti regionali sono pubblicati con il numero d'ordine attribuito all'atto di emanazione del Presidente della Giunta regionale. La numerazione delle leggi e dei regolamenti regionali decorre, per ciascuno di essi, iniziando dal n. 1 per ogni anno solare."

3. Il comma 3 dell'articolo 14 della legge regionale 8 maggio 1989, n. 14 è sostituito dal seguente:

"3. La stampa, la spedizione, la gestione degli abbonamenti nonché l'elaborazione e diffusione su supporto elettronico e per rete informatica del Bollettino ufficiale sono affidati, previo esperimento delle procedure d'aggiudicazione previste dalla normativa vigente, sulla base di specifico capitolato d'appalto."”

Dalla redazione