Articolo abrogato dall'art. 19, comma 1, della L.R. 09/01/2003, n. 2, così recitava:

“Art. 20 - (Modifiche della legge regionale 18 aprile 1995, n. 25 "Interventi regionali per i Veneti nel mondo")

1. Il comma 1, dell'articolo 2 della legge regionale 18 aprile 1995, n. 25 come da ultimo modificato dall'articolo 44 della legge regionale 22 febbraio 1999, n. 7 è così sostituito:

"1. Sono destinatari degli interventi previsti nella presente legge i cittadini di origine veneta, per nascita o residenza ed i loro discendenti, che abbiano maturato un periodo di permanenza all'estero per motivi di lavoro dipendente o autonomo, non inferiore a cinque anni consecutivi, considerando un anno intero il periodo di lavoro continuativo superiore a mesi sei, o che siano rientrati nel Veneto da non più di quattro anni."

2. Nel comma 2 dell'articolo 2 della legge regionale 18 aprile 1995, n. 25 sono soppresse le parole "nonché i loro discendenti".”

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