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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
L. R. Veneto 20/04/2018, n. 15
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Testo coordinato con le modifiche introdotte da:
- L.R. 27/05/2024, n. 12
- L.R. 18/05/2021, n. 10
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TITOLO I - Disposizioni di semplificazione e di manutenzione ordinamentale in materia di programmazione, società partecipate, personale, patrimonio |
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Capo I - Modifiche della legge regionale 29 novembre 2001, n. 35 "Nuove norme sulla programmazione" |
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Art. 1 - Modifiche all'articolo 4 della legge regionale 29 novembre 2001, n. 35 "Nuove norme sulla programmazione"1. Alla fine del comma 1 dell'articolo 4 della legge regionale 29 |
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Art. 2 - Modifica all'articolo 7 della legge regionale 29 novembre 2001, n. 35 "Nuove norme sulla programmazione"1. L'articolo 7 della legge regionale 29 novembre 2001, n. 35 è sostituito dal seguente: "Art. 7 - Atti e strumenti della programmazione. 1. Il pr |
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Art. 3 - Modifica all'articolo 13 della legge regionale 29 novembre 2001, n. 35 "Nuove norme sulla programmazione"1. Il comma 4 dell'articolo 13 della legge regionale 29 novembre |
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Art. 4 - Modifica all'articolo 15 della legge regionale 29 novembre 2001, n. 35 "Nuove norme sulla programmazione" |
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Art. 5 - Modifica all'articolo 16 della legge regionale 29 novembre 2001, n. 35 "Nuove norme sulla programmazione"1. L'articolo 16 della legge regionale 29 novembre 2001, n. 35 è sostituito dal seguente: "Art. |
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Art. 7 - Modifica all'articolo 27 della legge regionale 29 novembre 2001, n. 35 "Nuove norme sulla programmazione"1. Al comma 1 dell'articolo 27 della legge regionale 29 novembre |
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Art. 8 - Modifica all'articolo 30 della legge regionale 29 novembre 2001, n. 35 "Nuove norme sulla programmazione"1. Al comma 1 dell'articolo 30 della legge regionale 29 novembre |
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Art. 9 - Modifica all'articolo 31 della legge regionale 29 novembre 2001, n. 35 "Nuove norme sulla programmazione"1. Il comma 2 dell'articolo 31 della legge regionale 29 novembre |
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Art. 10 - Abrogazioni di disposizioni contenute nella legge regionale 29 novembre 2001, n. 35 "Nuove norme sulla programmazione"1. Gli articoli 18, 19, 2 |
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Art. 11 - Modifiche alla legge regionale 29 novembre 2001, n. 35 "Nuove norme sulla programmazione"1. Alla legge regionale 29 novembre 2001, n. 35 sono apportate le |
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Capo II - Capo III - Omissis
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Capo IV - Disposizioni in materia di patrimonio |
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Art. 14 - Modifica alla legge regionale 4 febbraio 1980, n. 6 "Disciplina dei servizi di approvvigionamento, manutenzione e conservazione dei beni regionali"1. Dopo l'articolo 39 della legge regionale 4 febbraio 1980, n. 6 è inserito il seguente: "Art. 39-bis - Principi di armonizzazione contabile. 1. Le disposizioni di cui al presente titolo |
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TITOLO II - Disposizioni di semplificazione e di manutenzione ordinamentale in materia di politiche del territorio, lavori pubblici, ambiente, consorzi di bonifica, politiche forestali, attività estrattiva |
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Capo I - Disposizioni in materia di politiche del territorio |
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Art. 15 - Modifica all'articolo 14 della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 "Norme per il governo del territorio e in materia di paesaggio"1. Il comma 2 dell'articolo 14 della legge regionale 23 aprile 2004, n. |
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Art. 16 - Modifiche all'articolo 20 della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 "Norme per il governo del territorio e in materia di paesaggio"1. Il comma 1 dell'articolo 20 della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 è sostituito dal seguente: "1. Il piano u |
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Art. 17 - Modifica all'articolo 26 della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 "Norme per il governo del territorio e in materia di paesaggio" |
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Art. 18 - Modifica all'articolo 27 della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 "Norme per il governo del territorio e in materia di paesaggio"1. L'articolo 27 della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 è sostituito dal seguente: "Art. 27 - Valutazione tecnica regionale (VTR). 1. L'emanazione di provvedimenti del Presidente o della Giunta regionale relativi a strumenti di pianificazione è preceduta da un parere, denominato valutazione tecnica regionale (VTR), espresso dal direttore responsabile della s |
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Art. 19 - Inserimento dell'articolo 48-ter nella legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 "Norme per il governo del territorio e in materia di paesaggio"1. Dopo l'articolo 48-bis della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 è inserito il seguente: |
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Capo II - Disposizioni in materia di lavori pubblici |
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Art. 20 - Modifica all'articolo 4 della legge regionale 6 agosto 2015, n. 15 "Modifica alla legge regionale del 7 novembre 2003, n. 27, "Disposizioni generali in materia di lavori pubblici di interesse regionale e per le costruzioni in zone classificate sismiche" e alla legge regionale del 9 agosto 2002, n. 15 "Norme per la realizzazione di infrastrutture di trasporto, per la progettazione, realizzazione e gestione di autostrade e strade a pedaggio regionali e relative disposizioni in materia di finanza di progetto e conferenza di servizi""1. Il comma 1 dell'articolo 4 della legge regionale 6 agosto 2015, n. 15 è così sostituito: |
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Art. 21 - Modifica all'articolo 44 della legge regionale 7 novembre 2003, n. 27 "Disposizioni generali in materia di lavori pubblici di interesse regionale e per le costruzioni in zone classificate sismiche"1. Al comma 7-ter dell'articolo 44 della legge regionale 7 novemb |
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Art. 22 - Modifica all'articolo 13 della legge regionale 7 novembre 2003, n. 27 "Disposizioni generali in materia di lavori pubblici di interesse regionale e per le costruzioni in zone classificate sismiche"1. La lettera m) del comma 1 dell'articolo 13 della legge regiona |
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Art. 23 - Modifiche all'articolo 14 della legge regionale 7 novembre 2003, n. 27 "Disposizioni generali in materia di lavori pubblici di interesse regionale e per le costruzioni in zone classificate sismiche"1. Alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 14 della legge regio |
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Art. 24 - Modifiche all'articolo 16 della legge regionale 7 novembre 2003, n. 27 "Disposizioni generali in materia di lavori pubblici di interesse regionale e per le costruzioni in zone classificate sismiche"1. Alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 16 della legge regio |
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Art. 25 - Modifica all'articolo 17 della legge regionale 7 novembre 2003, n. 27 "Disposizioni generali in materia di lavori pubblici di interesse regionale e per le costruzioni in zone classificate sismiche"1. Al comma 1 dell'articolo 17 della legge regionale 7 novembre 2 |
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Art. 26 - Modifica all'articolo 22 della legge regionale 7 novembre 2003, n. 27 "Disposizioni generali in materia di lavori pubblici di interesse regionale e per le costruzioni in zone classificate sismiche"1. Il comma 4 dell'articolo 22 della legge regionale 7 novembre 2003, n. 27 è sostituito dal seguente: |
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Art. 27 - Modifica all'articolo 78 della legge regionale 30 gennaio 1997, n. 6 "Provvedimento generale di rifinanziamento e di modifica di leggi regionali per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione (legge finanziaria 1997)"1. Alla fine del comma 3 dell'articolo 78 della legge regionale 3 |
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Capo III - Disposizioni in materia di ambiente |
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Art. 28 - Modifica all'articolo 12 della legge regionale 16 aprile 1985, n. 33 "Norme per la tutela dell'ambiente"1. L'articolo 12 della legge regionale 16 aprile 1985, n. 33 è sostituito dal seguente: "Art. 12 - Composizione e funzionamento della Commissione tecnica regionale sezione ambiente. 1. È istituita la Commissione tecnica regionale sezione ambiente che viene nominata con decreto del Presidente della Giunta regionale e dura in carica per l'intera legislatura. 2. La Commissione tecnica regionale sezione ambiente è composta: a) dal direttore della struttura regionale competente in materia di ambiente con funzioni di presidente; b) dal direttore della struttura regionale competente in materia di lavori pubblici; c) dal direttore della struttura regionale competente in materia di urbanistica; d) dal direttore della struttura regionale competente in materia di agricoltura; |
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Art. 29 - Modifica all'articolo 59 della legge regionale 21 gennaio 2000, n. 3 "Nuove norme in materia di gestione dei rifiuti"1. L'articolo 59 della legge regionale 21 gennaio 2000, n. 3 è sostituito dal seguente: |
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Art. 30 - Modifica all'articolo 11 della legge regionale 18 febbraio 2016, n. 4 "Disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale e di competenze in materia di autorizzazione integrata ambientale" |
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Capo IV - Disposizioni in materia di consorzi di bonifica |
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Art. 31 - Abrogazione dell'articolo 24 della legge regionale 8 maggio 2009, n. 12 "Nuove norme per la bonifica e la tutela del territorio" |
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Capo V - Disposizioni in materia di politiche forestali |
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Art. 32 - Modifica all'articolo 5 della legge regionale 13 settembre 1978, n. 52 "Legge forestale regionale" e relative disposizioni transitorie1. L'articolo 5 della legge regionale 13 settembre 1978, n. 52 è sostituito dal seguente: |
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Art. 33 - Modifiche all'articolo 23 della legge regionale 13 settembre 1978, n. 52 "Legge forestale regionale"1. Il comma 1 dell'articolo 23 della legge regionale 13 settembre 1978, n. 52 è sostituito dal seguente: |
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Capo VI - Disposizioni in materia di attività estrattive |
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Art. 34 - Adeguamento alla pronuncia della Corte costituzionale n. 66 del 2018: definizione del regime giuridico delle istanze di coltivazione di cava presentate ai sensi dell'articolo 95 della legge regionale n. 30 del 2016 |
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TITOLO III - Disposizioni di semplificazione e di manutenzione ordinamentale in materia di commercio, somministrazione di alimenti e bevande, cultura e politiche educative, sport |
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Capo I - Disposizioni in materia di politiche del commercio e di somministrazione di alimenti e bevande |
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Sezione I - Modifiche della legge regionale 6 aprile 2001, n. 10 "Nuove norme in materia di commercio su aree pubbliche" |
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Art. 35 - Modifica all'articolo 3 della legge regionale 6 aprile 2001, n. 10 "Nuove norme in materia di commercio su aree pubbliche"1. Dopo il comma 6 dell'articolo 3 della legge regionale 6 aprile |
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Art. 36 - Modifica all'articolo 4 della legge regionale 6 aprile 2001, n. 10 "Nuove norme in materia di commercio su aree pubbliche"1. Dopo il comma 4-ter dell'articolo 4 della legge regionale 6 ap |
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Art. 37 - Modifiche all'articolo 6 della legge regionale 6 aprile 2001, n. 10 "Nuove norme in materia di commercio su aree pubbliche"1. Il comma 1 dell'articolo 6 della legge regionale 6 aprile 2001, n. 10 è sostituito dal seguente: "1. Il subingresso ad altro soggetto in possesso dei requisiti di cui all'articolo 71 del decreto legislativo 26 marzo |
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Sezione II - Modifiche della legge regionale 21 settembre 2007, n. 29 "Disciplina dell'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande" |
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Art. 38 - Modifica all'articolo 2 della legge regionale 21 settembre 2007, n. 29 "Disciplina dell'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande"1. Il comma 3 dell'articolo 2 della legge regionale 21 settembre |
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Art. 39 - Modifica all'articolo 3 della legge regionale 21 settembre 2007, n. 29 "Disciplina dell'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande"1. Al comma 1 dell'articolo 3 della legge regionale 21 settembre 2007, n. 29 |
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Art. 40 - Modifica all'articolo 8 della legge regionale 21 settembre 2007, n. 29 "Disciplina dell'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande"1. Al comma 5 dell'articolo 8 della legge regionale 21 settembre |
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Art. 41 - Modifica all'articolo 8-bis della legge regionale 21 settembre 2007, n. 29 "Disciplina dell'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande"1. Dopo il comma 1 dell'articolo 8-bis della legge regionale 21 settembre 2007, n. 29 è inserito il seguente: |
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Art. 42 - Modifica all'articolo 9 della legge regionale 21 settembre 2007, n. 29 "Disciplina dell'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande"1. Dopo il comma 1 dell'articolo 9 della legge regionale 21 settembre 2007, n. 29 è inserito il seguente: |
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Art. 43 - Inserimento dell'articolo 15-bis nella legge regionale 21 settembre 2007, n. 29 "Disciplina dell'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande" |
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Sezione III - Modifiche della legge regionale 28 dicembre 2012, n. 50 "Politiche per lo sviluppo del sistema commerciale nella Regione del Veneto" |
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Art. 44 - Modifica all'articolo 3 della legge regionale 28 dicembre 2012, n. 50 "Politiche per lo sviluppo del sistema commerciale nella Regione del Veneto"1. La lettera q) del comma 1 dell'articolo 3 della legge regionale 28 dicem |
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Art. 45 - Modifica all'articolo 17 della legge regionale 28 dicembre 2012, n. 50 "Politiche per lo sviluppo del sistema commerciale nella Regione del Veneto"1. Il comma 1 dell'articolo 17 della legge regionale 28 dicembre |
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Art. 46 - Modifiche all'articolo 18 della legge regionale 28 dicembre 2012, n. 50 "Politiche per lo sviluppo del sistema commerciale nella Regione del Veneto"1. Il comma 1 dell'articolo 18 della legge regionale 28 dicembre 2012, n. 50 è sostituito dal seguente: |
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Art. 47 - Modifica all'articolo 19 della legge regionale 28 dicembre 2012, n. 50 "Politiche per lo sviluppo del sistema commerciale nella Regione del Veneto"1. Il comma 2 dell'articolo 19 della legge regionale 28 dicembre |
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Capo II - Disposizioni in materia di cultura |
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Art. 48 - Modifica all'articolo 9 della legge regionale 5 settembre 1984, n. 50 "Norme in materia di musei, biblioteche, archivi di enti locali o di interesse locale"1. Il comma 1 dell'articolo 9 della legge regionale 5 settembre 1984, n |
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Art. 49 - Modifica all'articolo 20 della legge regionale 5 settembre 1984, n. 50 "Norme in materia di musei, biblioteche, archivi di enti locali o di interesse locale"1. Al comma 1 dell'articolo 20 della legge regionale 5 settembre |
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Art. 50 - Modifica all'articolo 27 della legge regionale 5 settembre 1984, n. 50 "Norme in materia di musei, biblioteche, archivi di enti locali o di interesse locale"1. L'articolo 27 della legge regionale 5 settembre 1984, n. 50 è sostituito dal segu |
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Art. 51 - Modifica all'articolo 41 della legge regionale 5 settembre 1984, n. 50 "Norme in materia di musei, biblioteche, archivi di enti locali o di interesse locale"1. L'articolo 41 della legge regionale 5 settembre 1984, n. 50 è sostituito dal seguente: |
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Art. 52 - Abrogazioni alla legge regionale 5 settembre 1984, n. 50 "Norme in materia di musei, biblioteche, archivi di enti locali o di interesse locale" |
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Capo III - Disposizioni in materia di politiche educative |
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Art. 53 - Modifica all'articolo 1 della legge regionale 31 marzo 2017, n. 8 "Il sistema educativo della Regione Veneto"1. Alla lettera a) del comma 3 dell'articolo 1 della legge region |
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Art. 54 - Modifiche all'articolo 7 della legge regionale 31 marzo 2017, n. 8 "Il sistema educativo della Regione Veneto"1. Al comma 1 dell'articolo 7 della legge regionale 31 marzo 2017, n. 8 le paro |
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Art. 55 - Modifiche all'articolo 10 della legge regionale 31 marzo 2017, n. 8 "Il sistema educativo della Regione Veneto"1. Prima della lettera a) del comma 1 dell'articolo 10 della legg |
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Art. 56 - Modifiche all'articolo 11 della legge regionale 31 marzo 2017, n. 8 "Il sistema educativo della Regione Veneto"1. La lettera c) del comma 2 dell'articolo 11 della legge regiona |
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Art. 57 - Modifiche all'articolo 23 della legge regionale 31 marzo 2017, n. 8 "Il sistema educativo della Regione Veneto"1. Alla lettera a) del comma 4 dell'articolo 23 della legge regio |
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Capo IV - Disposizioni in materia di sport |
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Art. 58 - Modifica all'articolo 8 della legge regionale 11 maggio 2015, n. 8 "Disposizioni generali in materia di attività motoria e sportiva"1. Dopo la lettera a) del comma 4 dell'articolo 8 della legge reg |
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TITOLO IV - Disposizioni di semplificazione e di manutenzione ordinamentale in materia di politiche sociali e di politiche sanitarie |
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Capo I - Omissis |
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Capo II - Modifiche della legge regionale 9 luglio 1993, n. 29 "Tutela igienico-sanitaria della popolazione dalla esposizione a radiazioni non ionizzanti generate da impianti per teleradiocomunicazioni" |
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Art. 65 - Modifica all'articolo 1 della legge regionale 9 luglio 1993, n. 29 "Tutela igienico-sanitaria della popolazione dalla esposizione a radiazioni non ionizzanti generate da impianti per teleradiocomunicazioni"1. Il comma 2 dell'articolo 1 della legge regionale 9 luglio 1993 |
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Art. 66 - Modifica all'articolo 2 della legge regionale 9 luglio 1993, n. 29 "Tutela igienico-sanitaria della popolazione dalla esposizione a radiazioni non ionizzanti generate da impianti per teleradiocomunicazioni"1. L'articolo 2 della legge regionale 9 luglio 1993, n. 29 è sostit |
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Art. 67 - Modifica all'articolo 3 della legge regionale 9 luglio 1993, n. 29 "Tutela igienico-sanitaria della popolazione dalla esposizione a radiazioni non ionizzanti generate da impianti per teleradiocomunicazioni"1. L'articolo 3 della legge regionale 9 luglio 1993, n. 29 è sostituito dal seguente: |
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Art. 68 - Modifica all'articolo 6 della legge regionale 9 luglio 1993, n. 29 "Tutela igienico-sanitaria della popolazione dalla esposizione a radiazioni non ionizzanti generate da impianti per teleradiocomunicazioni"1. L'articolo 6 della legge regionale 9 luglio 1993, n. 29 è sostituito dal seguente: "Art. 6 - Verifiche dei limiti di esposizione, |
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Art. 69 - Modifica all'articolo 8 della legge regionale 9 luglio 1993, n. 29 "Tutela igienico-sanitaria della popolazione dalla esposizione a radiazioni non ionizzanti generate da impianti per teleradiocomunicazioni"1. L'articolo 8 della legge regionale 9 luglio 1993, n. 29 è sostituito dal seguente: |
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Art. 70 - Abrogazioni alla legge regionale 9 luglio 1993, n. 29 "Tutela igienico-sanitaria della popolazione dalla esposizione a radiazioni non ionizzanti generate da impianti per teleradiocomunicazioni" |
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TITOLO V - Disposizioni finali |
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Art. 71 - Omissis
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Art. 72 - Entrata in vigore
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto. |
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