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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
L. R. Veneto 29/11/2001, n. 35
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- L.R. 06/09/2023, n. 23
- L.R. 15/03/2022, n. 6
- L.R. 24/01/2020, n. 2
- L.R. 20/04/2018, n. 15
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TITOLO I - Princìpi generali |
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Capo I - Finalità della programmazione |
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Art. 1 - Finalità1. La Regione, in conformità a quanto stabilito dallo Statuto regionale ed in particolare dall'articolo 5, assume la programmazione come metodo di int |
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Art. 2 - Soggetti della programmazione1. La Regione determina gli obiettivi generali della programmazione. 2. Gli enti locali e le |
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Art. 4 - Partecipazione al processo di programmazione1. La Regione attua, nelle materie oggetto della presente legge, il principio della concertazione con gli enti locali e con le parti economiche e socia |
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Art. 5 - Tempo nella programmazione1. Nel processo di programmazione il tempo costituisce uno degli elementi prioritari nella fissazione dei modi dell'azione regionale. La determinazione |
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Art. 6 - Ciclo della programmazione1. Il ciclo della programmazione, dopo aver individuato strategie e obiettivi, determina le forme ed i modi dell'intervento regionale; prosegue con il |
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Capo II - Strumenti e modalità della programmazione |
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Art. 7 - Atti e strumenti della programmazione1. Il processo di programmazione, in attuazione degli indirizzi di carattere politico, si fonda su: a |
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Sezione I - Programma regionale di sviluppo |
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Art. 8 - Struttura del Programma regionale di sviluppo (P.R.S.)1. Il P.R.S. effettua una ricognizione del quadro storico evolutivo e prospetta scenari di medio-lungo periodo sul possibile sviluppo degli andamenti strategici della società e dell'economia. |
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Art. 9 - Contenuti del P.R.S.1. Il P.R.S., sulla base della valutazione della precedente programmazione, tenuto conto delle risorse fisiche, finanziarie e sociali disponibili, indica: |
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Art. 10 - Approvazione del P.R.S.1. La Giunta regionale entro nove mesi dalla sua nomina, formula e adotta una proposta di P.R.S. 2. La proposta di P.R.S. è elaborata con il metodo della concertazione con tut |
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Art. 11 - Aggiornamento del P.R.S.1. La Giunta regionale nel corso di una legislatura può procedere ad una rielaborazione parziale del P.R.S. con le medesime modalità e procedure dell |
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Art. 12 - Risorse e modalità del P.R.S.1. Sono risorse e modalità del P.R.S.: a) le |
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Sezione II - Piani di settore |
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Art. 13 - Piani di settore1. Nei settori di attività regionale che presentano particolari complessità o che richiedono un articolato recepimento di norme nazionali e comunitarie sono predisposti specifici Piani di settore. |
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Art. 14 - Approvazione dei Piani di settore1. I Piani di settore sono adottati dalla Giunta regionale, tenuto conto dell'attività di concertazione, ed approvati dal Consiglio regionale con deli |
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Sezione III - Documento di Economia e Finanza regionale (DEFR) |
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Art. 15 - Documento di Economia e Finanza Regionale (DEFR) |
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Art. 16 - Contenuti del DEFR1. Il DEFR, coerentemente alle disposizioni di cui al |
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Art. 17 - Approvazione del DEFR |
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Sezione IV - Programmazione decentrata |
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Art. 18 - Piano di attuazione e spesa (P.A.S.) |
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Art. 19 - Durata e contenuti del P.A.S. |
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Art. 20 - Formulazione e gestione del P.A.S. |
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Art. 21 - Approvazione del P.A.S. |
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Art. 22 - Attuazione del P.A.S. |
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Art. 23 - Raccordo con la programmazione comunitaria |
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Art. 24 - Raccordo con la programmazione nazionale |
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Art. 25 - Programmazione decentrata1. La programmazione decentrata si attua attraverso le Intese Programmatiche d'Area (IPA) che rappresentano gli ambiti territoriali di riferimento per la partecipazione alla programmazione regionale delle realtà locali, allo scopo di promuovere, attraverso il metodo della concertazione e nel quadro della programmazione comunitaria, nazionale e regionale, lo sviluppo locale sostenibile delle aree interessate. 2. Le IPA sono costituite, anche in una delle forme previste dal titolo II, del libro I, del codice civile, da enti locali e altri soggetti pubb |
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TITOLO II - Procedure di valutazione |
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Capo I - Monitoraggio e valutazione |
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Art. 26 - Accompagnamento |
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Art. 27 - Monitoraggio1. Il monitoraggio è, l'attività di rilevazione continua dell'evolversi del DEFR sotto il profilo procedurale, fisico e finanziario; unitamente alla |
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Art. 28 - Valutazione1. L'azione regionale è oggetto di una valutazione in itinere e di una valutazione ex-post, volte a determinare l'impatto rispetto agli obiettivi e le priorità e ad analizzarne le i |
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Art. 29 - Valutazione in itinere1. L'efficacia degli interventi strutturali della programmazione è oggetto di una valutazione in itinere attraverso l'esame dei primi risultati degli |
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Art. 30 - Valutazione ex-post1. La valutazione ex-post mira, a rendere conto dell'impiego delle risorse, dell'efficacia degli interventi e del loro impatto e a consentire di ricava |
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Art. 31 - Nucleo di valutazione1. Il Nucleo di valutazione istituito ai sensi della legge 17 maggio 1999 |
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TITOLO II-BIS - Attività negoziata |
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CAPO I - Procedure di attività negoziata |
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Art. 31-bis - Disposizioni in materia di attività negoziata1. Al fine di raccordare le azioni e le attività utili per la realizzazione di opere o interventi ricadenti nel territorio regionale che richiedono processi decisionali da parte di una molteplicità di soggetti pubblici e priva |
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TITOLO III - Accordi di programma, adeguamento della legislazione e disposizioni transitorie e finali |
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Capo I - Accordi di programma |
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Art. 32 - Accordi di programma1. Fermo restando quanto previsto dalla legge regionale 1° giugno 1999, n. 23, per l'attuazione organica e coordinata di piani e progetti che richiedono per la loro realizzazione l'esercizio congiunto di competenze regionali e di altre amministrazioni pubbliche, anc |
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Art. 33 - Adeguamento della legislazione vigente1. La Regione adegua le proprie leggi che prevedono strumenti e procedimenti di programmazione ai princìpi di cui alla presente legge. |
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Art. 34 - Abrogazioni1. La legge regionale 30 aprile 1990, n. 40 "Procedure della programmazione" è abrogata. 2. |
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Art. 35 - Norme transitorie e finali1. Ai procedimenti amministrativi in corso, si continuano ad applicare le norme vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge. 2. Entro dodici mesi dall'entrata in vigore della presente legge è adottato un nuovo P.R.S. 3. |
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