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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
L. R. Veneto 28/12/2012, n. 50
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- Sent. Corte Cost. 28/10/2013, n. 251
- L.R. 29/11/2013, n. 32
- L.R. 20/04/2018, n. 15
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TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI |
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Art. 1 - Ambito di applicazione1. La presente legge detta disposizioni per lo sviluppo del sistema commerciale nella Regione del Veneto con riferimento al commercio |
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Art. 2 - Finalità e principi1. La presente legge, in conformità ai principi contenuti nella direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 dicembre 2006 relativa ai servizi nel mercato interno ed al decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59 “Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno” e successive modificazioni, persegue le s |
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Art. 3 - Definizioni1. Ai fini della presente legge si intendono per: a) superficie di vendita: l’area destinata alla vendita, inclusa quella occupata da banchi, scaffalature e simili, nonché l’area destinata alle esposizioni, con esclusione dell’area destinata a magazzini, depositi, avancasse, locali di lavorazione, uffici e servizi; b) superficie lorda di pavimento: la superficie di pavimento complessiva dell’edificio, esclusi i muri perimetrali, riferita all’attività di commercio; c) esercizio commerciale: il punto vendita nel quale un operatore economico svolge attività di commercio al dettaglio; d) esercizio di vicinato: l’esercizio commerciale con superficie di vendita non superiore a 250 metri quadrati; e) media struttura di vendita: l’esercizio commerciale singolo o l’aggregazione di più esercizi commerciali in forma di medio centro commerciale, con superficie di vendita compresa tra 251 e 2.500 metri quadrati; f) medio centro commerciale: una media struttura di vendita costituita da un’aggregazione di esercizi com |
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TITOLO II - SVILUPPO DEL SISTEMA COMMERCIALE |
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CAPO I - Indirizzi per lo sviluppo del sistema commerciale |
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Art. 4 - Indirizzi regionali1. Al fine di assicurare che lo sviluppo delle attività commerciali sia compatibile con il buon governo del territorio, con la tutela dell’ambiente, ivi incluso l’ambiente urbano, la salvaguardia dei beni culturali e paesaggistici e la tutela del consumatore, la Giunta regionale, entro centoventi giorni dall’entrata in vigore della presente legge, previo parere della competente commissione consiliare, adotta un regolamento ai sensi degli articoli 19, comma 2, e 54, comma 2, dello Statuto, contenente gli indirizzi per lo sviluppo del sistema commerciale in attuazione dei seguenti criteri: |
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Art. 5 - Attività di monitoraggio1. La Regione svolge attività di monitoraggio del sistema commerciale veneto e verifica a |
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CAPO II - Politiche attive per lo sviluppo dell’attività commerciale |
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Art. 6 - Indirizzi generali1. La Regione promuove un modello di sviluppo del sistema commerciale orientato alla valor |
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Art. 7 - Programmi integrati di gestione e di riqualificazione dei centri storici e urbani1. La Regione, riconoscendo un ruolo fondamentale per lo sviluppo economico, sociale e culturale del territorio alle attività commerciali ubicate nei centri storici e urbani, promuove programmi di riqualificazione commerciale rivolti a: a) migliorare la capacità di attrazione e l’acce |
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Art. 8 - Distretti del commercio1. I comuni, in forma singola o associata, anche su iniziativa delle organizzazioni delle |
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Art. 9 - Modelli innovativi per la modernizzazione della rete distributiva veneta1. La Regione promuove le iniziative innovative volte alla progettazione e realizzazione d |
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Art. 10 - Commercio tradizionale1. La Regione riconosce il ruolo del commercio tradizionale al dettaglio come fattore stra |
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Art. 11 - Luoghi storici del commercio1. La Regione promuove iniziative volte alla valorizzazione e al sostegno delle attività commerciali con valore storico o artistico e la cui attività costituisce testimonianza dell’identità commerciale delle aree urbane di antica formazione. |
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Art. 12 - Sviluppo del commercio elettronico (e-commerce)1. La Regione valorizza lo sviluppo del commercio elettronico anche attraverso la concessi |
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Art. 13 - Sostenibilità territoriale e sociale1. Al fine di perseguire gli obiettivi di sostenibilità territoriale e sociale, gli interventi relativi alle grandi strutture di vendita non ubicate all’interno dei centri storici sono subordi |
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Art. 14 - Fondo regionale per la riqualificazione delle attività commerciali1. Per le finalità di cui al presente Capo, è istituito il fondo regionale per la riqual |
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Art. 15 - Interventi di agevolazione per l’accesso al credito1. Per le finalità di cui al presente Capo, la Giunta regionale, anche in deroga a quanto pre |
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TITOLO III - DISCIPLINA DELL’ATTIVITÀ |
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CAPO I - Tipologia di esercizi commerciali, disciplina dell’attività e norme procedimentali |
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Art. 16 - Tipologia di esercizi commerciali1. La rete distributiva del commercio al dettaglio su area privata si articola in: |
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Art. 17 - Esercizi di vicinato1. L'apertura, l'ampliamento di superficie, il mutamento del settore merceologico, il trasferimento di sede, nonché il subingresso |
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Art. 18 - Medie strutture di vendita1. L'apertura, l'ampliamento di superficie, il mutamento del settore merceologico, il trasferimento di sede, nonché il subingresso delle medie strutture con superficie di vendita non superiore a 1.500 metri quadrati sono soggetti a SCIA, da presentarsi al SUAP. Il subingresso nelle medie strutture di vendita del settore merceologico non alimentare, la riduzione di superficie, la sospensione e la cessazione dell'attività sono soggetti a comunicazione. N8 2. L’apertura, l’ampliamento, il trasferimento di sede e la tra |
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Art. 19 - Grandi strutture di vendita1. L’apertura, l’ampliamento di superficie, il trasferimento di sede, la trasformazione di tipologia delle grandi strutture di vendita sono soggette ad autorizzazione rilasciata dal SUAP al soggetto titolare dell’attività commerciale o, in caso di grande centro commerciale, al soggetto promotore. 2. Il mutamento del settore merceologico ad eccezione di quanto previsto dal comma 3, la modifica della ripartizione interna, nonché il subingresso delle grandi strutture di vendita sono soggetti a SCIA, presentata al SUAP dal soggetto titolare dell'attività commerciale o, in caso di grande centro commerciale, dal soggetto promotore. Il subingresso nelle grandi strutture di vendita del settore merceologico non alimentare, la riduzione di superficie, la sospensione e la cessazione dell'attività sono soggetti a comunicazione. N4 |
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CAPO II - Requisiti per l’esercizio dell’attività |
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Art. 20 - Requisiti soggettivi1. Al fine dell’esercizio dell’attività di commercio, il soggetto interessato deve essere in possesso d |
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Art. 21 - Requisiti urbanistici ed edilizi1. Le medie strutture con superficie di vendita non superiore a 1.500 metri quadrati possono essere insediate in tutto il territorio comunale, purché non in contrasto con le previsioni dello strumento urbanistico comunale. 2. Per le medie strutture con superficie di vendita superiore a 1.500 metri quadrati e per le grandi strutture di vendita lo strumento urbanistico comunale localizza le aree idonee al loro insediamento sulla base delle previsioni del regolamento regionale di cui all’articolo 4. |
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Art. 21-bis. - Disposizioni per il computo delle dotazioni di parcheggi per le attività di vendita esclusiva di merci ingombranti a consegna differita1. Per le sole attività di vendita esclusiva di merci ingombranti a consegna differita, localizzate al di fuori del centro storico, come individuate ai sensi del presente articolo, oggetto di nuova apertura, ampliamento o trasferimento di |
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Art. 22 - Requisiti ambientali e viabilistici1. Alle grandi strutture di vendita si applica la vigente disciplina di cui alla legge regionale 26 marzo 1999, n. |
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CAPO III - Forme speciali di vendita al dettaglio e vendite straordinarie |
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Art. 23 - Commercio elettronico1. In attuazione di quanto previsto dall’articolo 68 del decreto legislativo n. 59 del 2010 e successive |
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Art. 24 - Outlet e temporary store1. Le disposizioni di cui alla presente legge si applicano anche nel caso di attività di |
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Art. 25 - Vendite straordinarie1. La Giunta regionale, sentite le rappresentanze degli enti locali, le organizzazioni del |
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TITOLO IV - INTERVENTI DI RILEVANZA REGIONALE |
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Art. 26 - Disciplina delle strutture di vendita a rilevanza regionale1. Sono considerati di rilevanza regionale, se situati al di fuori dei centri storici, i seguenti interventi: a) apertura di grandi strutture con superficie di vendita superiore a 15.000 metri quadrati in area classificata idonea all’insediamento di grandi strutture di vendita dallo strumento urbanistico comunale; b) ampliamento, anche in più fasi, in misura complessivamente superiore al 30 per cento della superficie autorizzata, delle grandi strutture con superficie di vendita superiore a 15.000 metri quadrati o ampliamento che comporti il superamento della predetta soglia, in area classificata idonea all’insediamento di grandi strutture di vendita dallo strumento urbanistico comunale; c) apertura di grandi strutture con superficie di vendita superiore a 8.000 metri quadrati qualora l’apertura ri |
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TITOLO V - NORME TRANSITORIE E FINALI |
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Art. 27 - Sanzioni1. L’apertura di esercizi commerciali in assenza della SCIA o in assenza della prescritta autorizzazione, come previste dagli articoli 17, 18 e 19, nonché l’assenza o la perdita dei requisiti soggettivi di cui all’articolo 20 comportano, per il comune, l’obbligo di disporre, previa contestazione, l’immediata chiusura dell’attività e, ove rilasciata, il ritiro dell’autorizzazione, nonché l’applicazione della sanzione pecuniaria da euro 2.500 a euro 15.000. |
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Art. 28 - Norme transitorie1. I procedimenti pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge e non sospesi ai sensi dell’articolo 4 della legge regionale 27 dicembre 2011, n. 30 “Disposizioni urgenti in materia di orari di apertura e chiusura delle attività di commercio al dettaglio e disposizioni transitorie in materia di autorizzazioni commerciali relative a grandi strutture di vendita e parchi commerciali” sono conclusi secondo le disposizioni di cui alla legge regionale 13 agosto 2004, n. 15. 2. I procedimenti sospesi ai sensi dell’articolo 4 della legge r |
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Art. 29 - Disposizioni sull’applicazione della legge1. L’articolo 19, commi 3 e 5, l’articolo 21, commi 4 e 6, lettera c), e l’articolo |
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Art. 30 - Abrogazioni1. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 19, comma 3, 22, comma 3, e 28, sono o restano abrogate le seguenti leggi regionali e disposizioni di legge regionale: |
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Art. 32 - Norma finanziaria1. Agli oneri correnti derivanti dall’applicazione della presente legge, quantificati in euro 50.000,0 |
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Art. 33 - Dichiarazione d’urgenza1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto. |
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