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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
L. R. Veneto 05/09/1984, n. 50
L. R. Veneto 05/09/1984, n. 50
Testo coordinato con le modifiche introdotte da:
- L.R. 25/06/1987, n. 34
- L.R. 01/09/1993, n. 43
- L.R. 09/09/1999, n. 46
- L.R. 12/09/1997, n. 37
- L.R. 10/08/2006, n. 16
- L.R. 27/06/2016, n. 18
- L.R. 20/04/2018, n. 15
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TITOLO I - OGGETTO E FINALITÀ DELLA LEGGE |
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Art. 1 - (Principi generali)La Regione del Veneto promuove e disciplina le attività riguardanti le struttu |
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Art. 2 - (Ambiti, destinatari e modalità d'intervento)Per il raggiungimento delle finalità enunciate nello articolo precedente la Regione: a) sostiene l'attività dei musei, delle strutture di conservazione di beni culturali di natura artistic |
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Art. 3 - (Compiti)Le istituzioni di cui al precedente articolo 2, per acquisire titolo alla corresponsione dei contributi annuali, devono concorrere alla promozione culturale della comunità veneta, favorendo la partecipazione dei cittadini, anche costituiti in libere associazioni. Esse assumono il compito di: |
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TITOLO II - ISTITUZIONI DI RILEVANTE IMPORTANZA REGIONALE |
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TITOLO III - MUSEI |
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Art. 6 - (Funzioni amministrative regionali)Nel presente titolo sono disciplinate le funzioni amministrative regionali relative a: |
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Art. 7 - (Istituzione di nuovi musei di Enti locali)Gli Enti locali provvedono a istituire i musei da essi dipendenti. La concessione dei contributi di cui all'art. 19 può essere deliberata, per musei di Enti locali istituiti dopo l'entrata in vigore della presente legge, solo qualora sussistano le seguenti |
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Art. 8 - (Obblighi degli Enti locali)Gli Enti locali provvedono nei limiti delle loro disponibilità di bilancio ad assicurare il funzionamento dei loro musei stanziando le somme necessarie al |
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Art. 9 -(Dichiarazione dell'interesse locale)1. La dichiarazione di interesse locale di raccolte o collezioni culturalmente significative, di proprietà di soggetti diversi da enti locali territoriali delle quali sia adeguatamente assicurato il godimento pubblico, è rilasciata dal dirigente regionale competente, sentito il parere dell'amministrazione comunale competente per territorio e della Commissione consultiva di cui all'articolo 20 della presente legge, anche ai fini |
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Art. 14 - (Variazione al patrimonio)Qualsiasi variazione del patrimonio storico - artistico - etnografico e naturalistico |
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Art. 15 - (Deposito)I musei di Enti locali o di interesse locale devono tenere un registro degli oggetti dati in deposito a Enti o Uffici pubblici aventi sede in locali diversi da quelli in cui è ubicato il museo. L'eventuale deposito dovrà ri |
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Art. 18 - Mostre di materiale storico-artistico.1. Le mostre di mate |
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Art. 19 - (Attività da ammettere a contributo)La Regione concede contributi, a Enti locali e altri organismi pubblici e privati titolari di musei di interesse locale ai sensi del precedente articolo 9, per lo svolgimento delle attività relative a: a) istituzione, ordinamento e funzionamento dei musei di Enti locali o di interesse locale e di loro eventuali consorzi; b) integri |
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Art. 20 - (Commissione consultiva)Ai fini di esprimere parere alla Giunta regionale o al Dipartimento regionale competente "per quanto previsto agli articoli 7, 9 e 18"N20 nonché sulla validità e rilevanza culturale delle iniziative di cui al precedente articolo 19, è costituita una Commissione consultiva presieduta dal P |
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Art. 21 - (Criteri)Il piano di ripartizione dei contributi di cui all'art. 19 deve tener conto: |
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TITOLO IV - BIBLIOTECHE |
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Art. 22 - (Funzioni amministrative regionali)Nel presente titolo sono disciplinate le funzioni amministrative regionali relative a |
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Art. 23 - (Funzioni della Regione)La Regione esercita, nel rispetto dei principi dell'autonomia e del decentramento, le funzioni di indirizzo, coordinamento, consulenza, assistenza, studio e ricerca tecnico-scientifica, e, in concorso con gli Enti locali territoriali, programmazione dell'organizzazione bibliotecaria regionale. In particolare la Regione: a) determina i criteri generali per l'istituzione, l'ordinamento e lo sviluppo delle biblioteche affidate agli Enti locali o di interesse locale; b) definisce l'ordinamento dei sistemi bibliotecari di cui all'art. 32 della presente legge e ne approva l'istituzione; |
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Art. 24 - (Funzioni delle Province)Le Province esercitano funzioni di coordinamento e di programmazione dell'organizzazione bibliotecaria per i rispettivi ambiti territoriali. In particolare: a) individuano in collaborazione con i Comuni gli ambiti territoriali più idonei |
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Art. 25 - (Funzioni dei Comuni)Compete ai Comuni di provvedere all'istituzione, alla gestione, allo sviluppo e al coordinamento delle strutture e dei servizi bibliotecari sul territorio, nonché alla costituzione dei sistemi bibliotecari locali. |
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Art. 26 - (Collegamento con gli organi del sistema scolastico)I Comuni e i sistemi bibliotecari, in aggiunta ai compiti di cui all'articolo 3 della presente legge, promuovono il collegamento con i servizi educativi scolastici, favorendo la qualificazione delle relative strutture bibliotecarie e la loro integrazione con gli altri servizi bibliotecari sul territorio. |
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Art. 27 - (Dichiarazione dell'interesse locale) |
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Art. 28 - (Organizzazione delle biblioteche)Le biblioteche di Enti locali o di interesse locale aperte al pubblico devono: - esercitare il servizio pubblico gratuitamente; - garantire la continuità e regolarità del servizio; - |
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Art. 29 - (Comitati di gestione)La gestione delle attività culturali della biblioteca, quando essa sia di proprietà di un Ente locale, è assicurata dall'Ente stesso mediante la costituzione di apposito comitato di |
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Art. 30 -(Raccolta pubblicazioni ufficiali)I Comuni devono depositare nelle proprie biblioteche copia delle pubblicazioni da ess |
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Art. 31 - (Ordinamento bibliografico)Le biblioteche di Enti locali della Regione attuano il loro ordinamento bibliografico |
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Art. 32 -(Sistemi bibliotecari)La Regione favorisce la cooperazione fra le biblioteche pubbliche autonome e la creazione di sistemi bibliotecari territoriali e urbani. Il sistema bibliotecario è costituito dal complesso delle strutture e dei servizi delle biblioteche di Enti locali e di interesse locale che vi afferiscono, nonché dallo insieme delle funzioni degli organi e dei servizi tecnico-amministrativi previsti nell'atto istitutivo del sistema stesso. I sistemi bibliotecari intercomunali sono costituiti, di intesa tra i Comuni interessati, in relazione a esigenze di funzionalità, razionalità e qualificazione del servizio bibliotecario. Per la gestione dei sistemi bibliotecari territoriali, vengono costituiti appositi consorzi tra gli Enti locali. Detti sistemi bibliotecari tendono ad attuare il servizio regionale di lettura, mediante la raccolta in proprio di materiale librario e di altri mezzi di informazione e comunicazione da mettere a disposizione delle biblioteche aderenti. |
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Art. 33 - (Personale tecnico delle biblioteche)Il personale tecnico delle biblioteche pubbliche è costituito da bibliotecari |
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Art. 34 -(Concorsi e incarichi)Gli Enti locali e i Consorzi di Enti locali bandiranno tempestivo pubblico concorso per l'assunzione di un responsabile di biblioteca a titolo stabile, ogni qualvolta si renda vacante un posto già coperto o esso sia di nuova istituzione. Adeguata valutazione sarà data ai titoli di specializzazione |
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Art. 35 - (Norme per l'esercizio delle funzioni trasferite ai sensi dell'art. 47 del DPR 24 luglio 1977, n. 616)Con le disposizioni del presente articolo sono disciplinate le funzioni trasferite alla Regione a norma dello art. 47 del DPR 24 luglio 1977, n. 616, relativo a: - centri di lettura stabile; |
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Art. 36 - (Attività da ammettere a contributo)La Regione concede contributi a Enti locali, e altri organismi pubblici o privati titolari di biblioteche di interesse locale per lo svolgimento delle attività relative a: a) istituzione, ordinamento e funzionamento delle biblioteche di Enti locali o di interesse locale, riconosciute ai sensi dell'art. 27 della presente legge; |
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Art. 37 - (Criteri)Il piano annuale di ripartizione dei contributi di cui all'art. 45 deve tener conto in particolare: a) della popolazione residente; |
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TITOLO V |
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Art. 38 - (Funzioni della Regione)La Regione, avvalendosi della collaborazione della Sovrintendenza archivistica per il |
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Art. 39 - (Compiti degli Enti locali)Gli Enti locali provvedono alla corretta formazione dei loro archivi e ne promuovono la più ampia consultabilità, secondo quanto disposto dal DPR 30 settembre 1963, n. 1409. |
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Art. 40 - (Sistemi archivistici)La Regione favorisce l'istituzione di Consorzi tra Enti locali, organizzati in ambiti |
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Art. 41 - (Dichiarazione dell'interesse locale) |
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Art. 42 - (Attività da ammettere a contributo)La Regione concede agli Enti locali e ai soggetti di cui al precedente art. 41, contributi p |
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Art. 43 - (Formazione e aggiornamento del personale dei musei, degli archivi e delle biblioteche)La formazione e l'aggiornamento |
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TITOLO VII - INIZIATIVE DELLA REGIONE |
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Art. 44 - (Iniziative della Regione)Per il raggiungimento delle finalità enunciate nell'art. 1 della presente legge, la Regione: |
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TITOLO VIII - APPROVAZIONE DEL PIANO GENERALE DI RIPARTO |
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Art. 46 - (Non cumulabilità)In ogni caso i contributi previsti dalla presente legge non sono cumulabili con quell |
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TITOLO IX - PROCEDIMENTI |
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Art. 47 - (Modalità di presentazione delle domande)Le domande dei soggetti interessati alla concessione dei contributi per le iniziative di cui all'art. 2 devono essere indirizzate al Presidente della Giunta regionale "entro il 31 |
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Art. 48 - Norme per l'erogazione dei contributi.1. Per le attività di cui agli articoli 19, 36 e 42, il contributo regionale è concesso fino ad un massimo del settanta per cento della spesa ritenuta ammissibile. 2. Il contributo concesso è vincolato alla destinazione indicata nella domanda, nei limiti di quanto ritenuto ammissibile con provvedimento della Giunta regionale. |
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TITOLO X - NORME FINALI |
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Art. 49 - (Abrogazione di disposizioni precedenti).Le leggi regionali: 1) 28 aprile 1977, n. 34 "Contributo della Regione in favore della Fondazione Querini Stampalia di Venezia"; |
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TITOLO XI |
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Art. 50 - (Domande di contributo)Nella prima applicazione della presente legge, le domande di cui ai precedenti art. 1 |
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Art. 51 - (Contributo 1984 agli Enti e Istituti di rilevante importanza)Per l'anno 1984 l'entità dei contributi concessi agli istituti di particolare rilevanza culturale è determinato nella misura indicata nell'allegato A) della presente legge. |
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Art. 52 - (Contributi integrativi)La Giunta regionale è autorizzata per l'esercizio 1984 a erogare ai destinatari dei contributi di cui al provvedimento di riparto 1984 relativo alla legge regionale 5 novembre 1979, n |
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Art. 53 - (Commissione Consultiva)Ai fini e per gli effetti dell'art. 20 della presente legge, fino all'insediamento de |
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TITOLO XII - DISPOSIZIONI FINANZIARIE |
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Art. 54 - (Norma finanziaria)Per l'attuazione della presente legge è autorizzata un'ulteriore spesa di L. 755.000.000 per l'esercizio finanziario 1984 e L. 555.000.000 per gli esercizi finanziari 1985 e 1986 di cui: a) L. 75.000.000 per contributi alle istituzioni di grande rilevanza culturale, ai sensi dell'art. 4 della presente legge; b) L. 250.000.000 per contributi a Enti locali titolari di biblioteche secondo quanto previsto dagli artt. 36 e 42 della presente legge; |
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Art. 55 - (Variazione di bilancio)Al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1984 e pluriennale 1984-1986 sono apportate le seguenti modifiche: Stato di previsione della spesa Variazione in diminuzione Cap. 70008 - Contributi della Regione a favore della Fondazione Querini Stampalia Bilancio annuale Bilancio pluriennale Competenza ----- 1984 ----- Cassa ----- 1985 L. 30.000.000 1986 L. 30.000.000 Cap. 70020 - Contributo della Regione a favore della Fondazione Fioroni di Legnago Bilancio annuale Bilancio pluriennale Competenza ----- 1984 ----- Cassa ----- 1985 L. 20.000.000 1986 L. 20.000.000 Cap. 70030 - Contributo della Regione a favore della Fondazione Guggenheim Bilancio annuale Bilancio pluriennale Competenza ----- 1984 ----- Cassa ----- 1985 L. 100.000.000 1986 L. 100.000.000 |
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Art. 56 - (Dichiarazione d'urgenza)La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dello art. 44 dello Statuto ed |
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Allegato A - Elenco delle istituzioni di rilevante importanza culturalerelativo alla legge regionale 5 settembre 1984, n. 50 : "Norme in materia di musei, biblioteche, archivi di enti locali o di interesse locale" 1) Fondazione scientifica Querini Stampalia di Venezia L. 200.000.000 2) Fondazione Fioroni di Legnago L. 25.000.000 |
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