L. R. Veneto 31/03/2017, n. 8 | Bollettino di Legislazione Tecnica
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L. R. Veneto 31/03/2017, n. 8

Il sistema educativo della Regione Veneto.
Testo coordinato con le modifiche introdotte da:
- L.R. 22/12/2023, n. 30
- L.R. 25/11/2019, n. 44
- L.R. 20/04/2018, n. 15
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CAPO I - Disposizioni generali
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Art. 1 - Ambito

1. La Regione Veneto, con la presente legge, disciplina il Sistema educativo di istruzione e formazione, di seguito denominato Sistema educativo, nel rispetto delle norme generali sull'istruzione, dei livelli essenziali delle prestazioni, dell'autonomia delle istituzioni scolastiche e dei principi fondamentali esistenti nell'ordinamento.

2. Il Sistema educativo, conformemente agli indirizzi generali forniti dall'Unione europea, agli articoli 3, 4, 35 e 38 della Costituzione e all'art

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Art. 2 - Finalità e principi

1. La Regione riconosce il capitale umano quale fondamento per lo sviluppo sociale ed economico della comunità, favorisce la piena realizzazione delle potenzialità di ogni persona, della pluralità degli stili di apprendimento e lo sviluppo della conoscenza come fattore decisivo

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Art. 3 - Integrazione dei sistemi

1. La Regione valorizza e promuove l'integrazione, nel sistema educativo, delle istituzioni scolastiche e formative con gli Istituti Tecnici Superiori, le Università, l'Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreuti

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Art. 4 - Ruolo della Regione

1. La Regione governa il Sistema educativo esercitando attività di:

a) monitoraggio delle esigenze di istruzione e formazione emergenti dalle comunità locali e dalle forze sociali, culturali, produttive, del sistema delle imprese e del mondo lavoro;

b) programmazione dei servizi educativi di istruzione e formazione;

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Art. 5 - Programmazione dei servizi del Sistema educativo

1. Il Consiglio regionale, su proposta della Giunta regionale, approva gli indirizzi ed i criteri per la redazione del Piano dei servizi del Sistema educativo, al fine di garantire il diritto-dovere all'istruzione e alla formazione su tutto il territorio regionale. La proposta della Giunta regionale tiene conto in particolare delle risultanze dell'attività di monitoraggio ed analisi dell'Osservatorio regionale sul mercato del lavoro di cui all'

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Art. 6 - Diritto-dovere all'istruzione e alla formazione

1. Il diritto-dovere all'istruzione e alla formazione è assicurato ad ogni persona mediante la frequenza di percorsi del Sistema educativo e secondo l

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Art. 7 - Anagrafe regionale degli studenti

1. È istituita l'Anagrafe regionale degli studenti (ARS) presso la Giunta regionale, quale nodo regionale del sistema nazionale delle Anagrafi degli studenti, in conformità agli obiettivi stabiliti a livello nazionale al fine di contrastare la dispersione scolastica e di garantire il diritto allo studio, integrabile con i dati utili all'attuazione degli obiettivi delle politiche regiona

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Art. 8 - Interventi per la libertà di scelta educativa delle famiglie

1. La Regione, garantisce il diritto allo studio anche al fine di rimuovere gli ostacoli di ordine economico che impediscono la scelta dei percorsi educativi e di facilitare la permanenza nel Sistema educativo, e pu�

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Art. 9 - Sviluppo delle competenze lungo tutto l'arco della vita

1. La Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, promuove le condizioni per assicurare l'esercizio del diritto alla formazione lungo tutto l'arco della vita e in particolare sostiene le attività formative finalizzate a rafforzare l'adattabilità e la capacità di innovazione dei lavorato

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Art. 10 - Articolazione del Sistema educativo

1. Il Sistema educativo si articola in:

0a) percorsi del sistema dell'istruzione denominato Sottosistema dell'istruzione, dei licei e degli istituti tecnici e professionali; N3

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Art. 11 - Le indicazioni regionali per i piani di studio

1. Il Consiglio regionale, su proposta della Giunta regionale, relativamente alla redazione delle indicazioni regionali per la quota regionale dei piani di studio del sistema di istruzione, definisce principi e indirizzi generali individuando gli aspetti di interesse territoriale e promuovendo le specificità e le tradizioni delle comunità locali e valorizzando l'autonomia delle istituzioni scolastiche.

2. La Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, emana le indicazioni regionali per i piani di studio, finalizzati al conseguim

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CAPO II - La certificazione nel Sottosistema dell'istruzione e formazione professionale
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Art. 12 - La certificazione nel Sottosistema dell'istruzione e formazione professionale

1. La certificazione nel Sottosistema dell'istruzione e formazione professionale erogata anche dagli enti di cui all'articolo 1, comma 3, lettera c), è finalizzata:

a) a favorire l'inserimento, la permanenza e il reingresso nel mondo del lavoro, nonché lo sviluppo professionale;

b) a garantire la trasparenza dei crediti e dei percorsi formativi, anche al fine della prosecuzione degli studi;

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Art. 13 - I titoli del Sottosistema dell'istruzione e formazione professionale

1. I titoli di studio del Sottosistema dell'istruzione e formazione professionale, nel rispetto dell'ordinamento, sono:

a) qualifica professionale;

b) diploma professionale.

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Art. 14 - Esami conclusivi dei percorsi del Sottosistema dell'istruzione e formazione professionale

1. Per conseguire i titoli di studio del Sottosistema dell'istruzione e formazione professionale indicati nell'articolo 13, è necessario superare l'esame conclusivo dei div

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Art. 15 - Soggetti abilitati al rilascio di attestati

1. I titoli di cui all'articolo 13 certificano le competenze acquisite nei diversi contesti formali, informali e non formali come definiti all'

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CAPO III - I soggetti attuatori del sistema dell'istruzione e formazione professionale
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Art. 16 - Autonomia e rete dei soggetti

1. La Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, valorizza, con propri atti d'indirizzo e per la propria competenza, l'autonomia delle istituzioni scolastiche di cui all'ar

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Art. 17 - Collaborazione istituzionale e concertazione sociale

1. La Giunta regionale promuove il partenariato sociale e la collaborazione tra istituzioni quale mezzo per l'integrazione delle politiche per l'istruzione, la formazione profess

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Art. 18 - Organismi di formazione e Scuole della formazione professionale

1. Gli organismi di formazione sono quelli accreditati ai sensi della legge regionale 9 agosto 2002, n. 19 "Istituzione dell'elenco regionale degli org

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Art. 19 - Formazione dei formatori

1. La Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, promuove e sostiene lo sviluppo permanente della qualità del Sottosistema dell'istruzione e form

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Art. 19-bis - Patti educativi di comunità

N13

1. La Regione, nell'ambito delle proprie competenze, promuove lo sviluppo di una rete educativa tra scuola, famiglia e territorio con il coinvolgimento attivo dei bambini, dei ragazzi, dei giovani e delle loro famiglie,

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CAPO IV - Istituti comuni del Sistema educativo
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Art. 20 - Apprendistato, tirocinio e alternanza scuola-lavoro

1. La Regione promuove le diverse forme di apprendistato, di tirocinio e alternanza scuola-lavoro previste dalla legislazione vigente.

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CAPO V - Disposizioni finali: risorse e qualità
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Art. 21 - Disposizioni finali

1. In sede di prima applicazione, la Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, può stipulare appositi accordi con il Ministero c

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Art. 22 - Risorse per i soggetti attuatori delle attività

1. In coerenza con gli atti di programmazione economico-finanziaria, la Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, provvede all'attribuzione delle risorse disponibili agli organismi di formazione di cui all'articolo 18 per la realizzazione delle attività formative attrave

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Art. 23 - Valutazione del Sistema educativo

1. La Giunta regionale assicura la valutazione del Sistema educativo, mediante il Comitato per la valutazione del Sistema educativo, di seguito denominato Comitato, istituito dalla presente legge e costituito con apposito decreto del Presidente della Giunta regionale.

2. La composizione del Comitato è definita dalla Giunta regionale sentita la competente commissione consiliare. Ai componenti del Comitato, per la partecipazione al medesimo, non spetta alcun compenso salvo, per i componenti esterni, il rimborso delle spese sostenute secondo le modalità di cui all'articolo 187 della legge regionale 10 giugno 1991, n. 12 "Organizzazione amministrazione e ordinamento del personale della Regione" e successive

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Art. 24 - Norma finanziaria

1. Agli oneri derivanti dagli articoli 4 e 22 della presente legge, quantificati in euro 26.150.000,00 per l'esercizio 2017, si fa fronte con le risorse allocate nella Missione 15 "Politiche per il lavoro e la formazione professionale" - Programma 02 "Formazione professionale" - Titolo 1 "Spese correnti" del bilancio di previsione 2017-2019, afferenti al finanziamento

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Art. 25 - Abrogazioni

1. È abrogata la legge regionale 30 gennaio 1990, n. 10 "Ordinamento del sistema di formazione professionale e organizzazione delle politiche regionali del lavoro" e le seguenti leggi e disposizioni regionali modificative della medesima:

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