Articolo abrogato, dall’art. 25, comma 1, della L.R. 27/05/2024, n. 12.

Ai sensi dell’art. 27, comma 1, della L.R. 27/05/2024, n. 12 la disposizione entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione nel BUR dei regolamenti attuativi di cui ai commi 1 degli artt. 7, 13, 17, 22 della L.R. 27/05/2024, n. 12.

L’articolo così recitava:

Art. 30 - Modifica all'articolo 11 della legge regionale 18 febbraio 2016, n. 4 "Disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale e di competenze in materia di autorizzazione integrata ambientale"

1. Dopo il comma 4 dell'articolo 11 della legge regionale 18 febbraio 2016, n. 4 è inserito il seguente:

"4-bis. Il provvedimento di VIA, l'approvazione o l'autorizzazione del progetto, o il rilascio dell'AIA, sono adottati dal dirigente responsabile della struttura regionale competente per materia o da un dirigente dal medesimo delegato.".”

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