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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
L. R. Veneto 06/04/2001, n. 10
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- L.R. 03/10/2003, n. 19
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Art. 2 - (Compiti dei Comuni)1. I comuni, nel rispetto dei criteri regionali di cui al comma 7, sentite le rappresentanze locali delle associazioni degli operatori del commercio su aree pubbliche e delle organizzazioni dei consumatori maggiormente rappresentative a livello regionale, entro centottanta giorni dalla pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione Del Veneto dei criteri stessi: a) approvano il piano del commercio su aree pubbliche, determinando l'ampiezza complessiva delle aree destinate all'esercizio dell'attività, individuando i mercati o le fiere, approvando i relativi regolamenti, le modalità di assegnazione dei posteggi, determinando i settori merceologici dei singoli posteggi all'interno dei mercati e nei posteggi isolati, oltre che le eventuali tipologie merceologiche dei singoli posteggi, la superficie e i criteri di assegnazione delle aree riservate agli agricoltori che esercitano la vendita dei loro prodotti; b) individuano le aree nelle quali l'es |
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Art. 3 - (Rilascio delle autorizzazioni con posteggio)1. La Giunta regionale, entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge, stabilisce i criteri procedurali per il rilascio delle autorizzazioni con posteggio e, sulla base dei dati forniti dai comuni, pubblica almeno ogni quattro mesi nel Bollettino ufficiale della Regione del Veneto l'elenco di posteggi liberi. |
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Art. 4 - (Commercio su aree pubbliche in forma itinerante)1. L'esercizio dell'attività di commercio su aree pubbliche in forma itinerante è soggetto a segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) da inoltrare al Comune in cui l'operatore intende esercitare l'attività, contestualmente all'invio allo Sportello Unico Attività Produttive (SUAP) della comunicazione unica ai sensi dell'articolo 9 del decreto legge 31 gennaio 2007, n. 7 "Misure urgenti per la tutela dei consumatori, la promozione della concorrenza, lo sviluppo di attività economiche, la nascita di nuove imprese, la valorizzazione dell'istruzione tecnico-professionale e la rottamazione di autoveicoli.", com |
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Art. 4-bis - (Obbligo di regolarità contributiva)1. L’attività di commercio su aree pubbliche, sia itinerante che su posteggi, è soggetta al requisito della regolarità contributiva nei confronti di INPS, INAIL o di altri istituti previdenziali. 2. I comuni svolgono in via telematica l’attività di verifica della regolarità contributiva ai fini del rilascio delle autorizzazioni |
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Art. 4-ter - (Verifiche presso l’INPS e documenti sostitutivi del Documento unico di regolarità contributiva (DURC)) |
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Art. 5 - (Revoca e sospensione delle autorizzazioni. Decadenza del titolo abilitativo)1. L'autorizzazione è revocata nel caso in cui l'operatore: a) non inizi l'attività entro sei mesi dalla data di comunicazione dell'avvenuto rilascio dell'autorizzazione, salva la concessione di una proroga non superiore a sei mesi per comprovata necessità su richiesta presentata almeno quindici giorni prima della scadenza; b) decada dalla concessione del posteggio assegnato per mancato utilizzo per periodi di tempo superiori complessivamente a quattro mesi in ciascun anno solare, ovvero superiore ad un terzo del periodo di ope |
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Art. 6 - (Subingresso dei titoli abilitativi)1. Il subingresso ad altro soggetto in possesso dei requisiti di cui all'articolo 71 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59 "Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno" a seguito di morte del titolare, di cessione o di affidamento in gestione dell'attività commerciale da parte del titolare, è soggetto ai regimi amministrativi stabiliti dal decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 222 "Individuazione dei procedimenti oggetto di autorizzazione, segnalazione certificata di inizio attività (S |
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Art. 7 - (Tipologie di mercati e riconoscimento da parte della Regione)1. La Regione, su istanza del comune interessato, riconosce con provvedimento del dirigente della struttura regionale competente i mercati di nuova istituzione. N20 2. Sono definite le seguenti tipologie di mercati: a) posteggi isolati: mercati costituiti da un gruppo di posteggi fi |
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Art. 8 - (Mercati domenicali e festivi)1. È vietata l'istituzione di nuovi mercati nei giorni domenicali e festivi fatti salvi quelli già istituiti alla data del 24 aprile 1998. 2. Durante lo svolgimento dei mercati di cui al comma 1 è consentito ai commercianti al dettaglio in sede fissa di |
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Art. 9 - (Mercatini dell'antiquariato e del collezionismo)1. Ai mercatini dell'antiquariato e del collezionismo, come definiti dall'articolo 7, comma 2, lettera d), partecipano gli operatori che esercitano l'attività commerciale in modo professionale e ad essi si applicano tutte le norme vigenti sull'attività commerciale effettuata sul suolo pubblico, ivi compreso il rilascio dell'autorizzazione di cui all'articolo 3. 2. Ai mercatini di cui al comma 1 possono partecipare anche operatori che non esercitano l'attività commerciale in modo professionale e che vendono beni ai consumatori in modo del tutto sporadico e occasionale. 3. Gli operatori non professionali di cui al comma 2 partecipano ai mercatini fino ad un massimo di sei volte all'anno. 4. Agli operatori di cui al comma 2 non � |
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Art. 10 - (Esercizio dell'attività negli aeroporti, stazioni e autostrade)1. L'esercizio del commercio su aree pubbliche negli aeroporti, stazioni e autostrade è vietato senza il permesso del soggetto prop |
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Art. 11 - (Fiere)1. Nelle fiere, come definite dall'articolo 27, comma 1, lettera e) del decreto legislativo è previsto il rilascio della concessione |
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Art. 12 - (Monitoraggio del commercio su aree pubbliche)1. I comuni trasmettono entro il 31 gennaio di ogni anno alla Regione e alla Camera di Commercio territorialmente competente, gli elenchi dei provvedimenti autorizzatori emessi nell'anno precedente. N1 |
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Art. 13 - (Criteri per gli orari del commercio su aree pubbliche)1. Gli orari del commercio su aree pubbliche nei posteggi ed in forma itinerante vanno raccordati dal sindaco con gli orari previsti |
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Art. 14 - (Norme transitorie e finali)1. Dalla data di entrata in vigore della presente legge e senza alcuna necessità di conversione si applicano le seguenti disposizioni: a) le autorizzazioni di cui all'articolo 1, comma 2, lettere a) e b) della legge 28 marzo 1991, n. 112 rilasciate dai comuni del Veneto ai sensi della legge regionale 9 marzo 1995, n. 8 danno diritto ad esercitare l'attività oltre che nel relativo posteggio e nelle fiere, in forma itinerante all'interno del territorio regionale; |
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Art. 15 - (Abrogazione)1. Fatto salvo quanto previsto al comma 7 dell'articolo 14 è abrogata la legge regionale 9 marzo 1995, n. 8 e perdono efficacia i relativi provvedimenti attuativi.
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