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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
L. R. Veneto 18/02/2016, n. 4
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- Delib. G.R. 21/09/2016, n. 1461
- L.R. 30/12/2016, n. 30
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Art. 1 - Ambito di applicazione1. La presente legge disciplina le procedure di valutazione di impatto ambientale (VIA) e di verifica |
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Art. 2 - Finalità1. La presente legge ha come obiettivo la semplificazione del procedimento volto al rilasc |
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Art. 3 - Definizioni1. Secondo quanto previsto dal decreto legislativo n. 152 del 2006 e successive modificazioni (di seguito denominato Decreto legislativo), ai fini della presente legge si intende per: a) valutazione ambientale dei progetti o valutazione di impatto ambientale (VIA): il procedimento mediante il quale vengono preventivamente individuati gli effetti sull’ambiente di un progetto, secondo le disposizioni di cui al Titolo III, Parte II, del Decreto legislativo, ai fini dell’individuazione delle soluzioni più idonee al perseguimento degli obiettivi di cui all’articolo 4, commi 3 e 4, lettera b) del medesimo decreto; b) autorizzazione integrata ambientale: il provvedimento che autorizza l’esercizio di una installazione rientrante fra quelle di cui all’articolo 4, comma 4, lettera c) del Decreto legislativo, o di parte di essa a determinate condizioni che devono garantire che l’installazione sia conforme ai requisiti di cui al Titolo III-bis ai fini dell’individuazione delle soluzioni più idonee al perseguimento degl |
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Art. 4 - Competenze della Regione1. La Regione è autorità competente: a) per le procedure di VIA e di verifica di assoggettabilità con riferimento alle tipologie progettuali individuate nella ripartizione di cui all’Allegato A; b) per le procedure di rilascio dell’AIA con riferimento alle tipologie progettuali individuate nella ripartizione di cui all’Allegato B. 2. La Regione è inoltre autorità competente: a) per le procedure di VIA, di assoggettabilità e di AIA relative alle tipologie progettuali di competenza provinciale o della Città Metropolitana di Venezia localizzate nel territorio di due o più Province o della Città Metropolitana di Venezia o che presentino impatti interprovinciali, interregionali e/o transfrontalieri; a-bis) per le procedure di VIA, di assoggettabilità a VIA, di AIA, nonché per le procedure finalizzate al rilascio del provvedimento autorizzatorio unico regionale ai sensi dell'articolo 27-bis del Decreto legislativo relative agli impianti di piano, individuati dal piano regionale di gestione dei rifiuti urbani e speciali; N14 |
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Art. 5 - Competenze delle Province e della Città Metropolitana di Venezia1. Le Province e la Città Metropolitana di Venezia sono autorità competenti: a) per le procedure di VIA e di verifica di assoggettabilità con riferimento alle tipologie progettuali individuate nella ripartizione di cui all’Allegato A; |
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Art. 6 - Autorità competente coincidente con il committente1. Qualora l’autorità competente sia il soggetto committente, la stessa, al fine di evi |
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Art. 7 - Comitato tecnico per la valutazione di impatto ambientale1. Nei procedimenti di VIA le autorità competenti si esprimono previa acquisizione del parere del Comitato tecnico VIA, istituito dalle stesse in conformità ai rispettivi ordinamenti. 2. Il Comitato tecnico VIA è l’organo tecnico-istruttorio che formula il parere in ordine alla compatibilità ambientale dei progetti sottoposti alla sua valutazione. 3. Su richiesta dell’autorità competente, il Comitato tecnico VIA assicura il supporto tecnico-scientifico anche in ordine al monitoraggio e al controllo di cui all’articolo 20. 4. A tutti i componenti del Comitato tecnico VIA si applicano le cause di incompatibilità e di conflitto di interessi stabiliti dalla normativa statale e regionale. N6 5. Il Comitato tecnico regionale VIA è istituito con decreto del Presidente della Giunta regionale ed è composto: |
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Art. 8 - Verifica di assoggettabilità1. Il proponente presenta all’autorità competente apposita istanza, in conformità all’articolo 20 del Decreto legislativo, nelle forme e con le modalità previste dalla Giunta regionale ai sensi dell’articolo 4, comma 3, lettera e). |
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Art. 9 - Definizione dei contenuti dello studio di impatto ambientale1. Il proponente, che si avvale della facoltà prevista dall’articolo 21 del Decreto legislativo, p |
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Art. 10 - Procedimento per il rilascio del provvedimento di valutazione di impatto ambientale1. Il proponente presenta all’autorità competente istanza ai sensi dell’articolo 23 del Decreto legislativo nelle forme e con le modalità previste dalla Giunta regionale ai sensi dell’articolo 4, comma 3, lettera e). 2. Ai fini di e |
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Art. 11 - Coordinamento e semplificazione della VIA con altri procedimenti1. Nel caso in cui l’autorità competente per la VIA coincida con l’amministrazione competente all’approvazione o all’autorizzazione del progetto ovvero con quella competente al rilascio dell’AIA, il proponente può chiedere, contestualmente alla presentazione dell’istanza di VIA, l’autorizzazione o l’approvazione del progetto o il rilascio dell’AIA ai sensi dell’articolo 10, comma 2, del Decreto legislativo. |
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Art. 12 - Parere preliminare di compatibilità ambientale1. Per le tipologie progettuali, assoggettate a VIA ai sensi della presente legge, il proponente può presentare all’autorità competente, nelle forme e con le modalità previste dalla Giunta regionale, ai sensi dell’articolo 4, comma 3, lettera e), istanza volta all’ottenimento di un parere preliminare di compatibilità ambientale. 2. All’istanza per l’ottenimento del parere preliminare di compatibilità ambientale il proponente deve allegare: a) lo studio di impatto ambie |
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Art. 13 - Rinnovo di autorizzazioni o concessioni1. Le domande di rinnovo di autorizzazione o concessione relative all’esercizio di attivi |
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Art. 14 - Informazione al pubblico e partecipazione1. L’autorità competente promuove e garantisce un’adeguata informazione ai cittadini in merito alle procedure in corso, rendendo pubblici nel proprio sito web i dati procedurali, progettuali e ambientali, sin dalla fase di avvio del procedimento. 2. La Giunta regionale predispone, secondo le modalità di cui all’articolo 4, comma 3, lettera f), un archivio informatico dei dati e dei progetti sot |
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Art. 15 - Inchiesta pubblica1. L’autorità competente assicura la partecipazione di amministrazioni, associazioni e soggetti interessati, nonché lo scambio di informazioni e la consultazione con il proponente, eventualmente ricorrendo allo svolgimento dell’inchiesta pubblica di cui all’articolo 24 del Decreto legislativo. |
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Art. 16 - Interventi di preminente interesse regionale1. Con riferimento alle tipologie progettuali di cui agli Allegati III e IV, Parte II, del |
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Art. 17 - Impatti ambientali interregionali1. Nel caso di progetti di impianti, opere o interventi che risultino localizzati anche sul te |
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Art. 18 - Procedure per i progetti con impatti ambientali transfrontalieri1. Nel caso di progetti di impianti, opere o interventi che possono avere impatti rilevant |
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Art. 19 - Partecipazione della Regione alla procedura di VIA di competenza statale1. Per le tipologie progettuali di cui all'Allegato II, Parte II, del Decreto legislativo, il parere richiesto è espresso dal diret |
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Art. 20 - Monitoraggio, controlli e sanzioni1. L’autorità competente assicura l’espletamento delle attività di monitoraggio e controllo secondo quanto previsto dal presente articolo e dall’articolo 4, comma 3, lettera h). 2. Ai sensi dell’articolo 28, comma 1, del Decreto legislativo, è predisposta all’interno dello studio di impatto ambientale una proposta di piano di monitoraggio, che consideri l’insieme degli indic |
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Art. 22 - Norme transitorie1. Al fine di garantire la continuità dell’azione amministrativa e il rispetto dei termini stabiliti dalla disciplina di settore vigente, le commissioni regionali e provinciali in materia di VIA di cui alla legge regionale 26 marzo 1999, n. 10 “Disc |
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Art. 23 - Norma finanziaria1. Alle minori entrate relative ai minori introiti da attività istruttoria conseguenti all’abrogazione della legge regionale 26 marzo 1999, n. 10, quantificate in euro 450.000,00 per ciascuno degli esercizi 2016, 2017 e 2018 a valere sul Titolo 3 “Entrate extratributarie” - Tipologia 500 “Rimborsi e altre entrate correnti” del bilancio di previsione 2016-2018, corrispondono |
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Art. 24 - Modifiche alla legge regionale 16 aprile 1985, n. 33 “Norme per la tutela dell’ambiente” e successive modificazioni e norma transitoria1. Alla legge regionale 16 aprile 1985, n. 33 “Norme per la tutela dell’ambiente” e successive modificazioni sono apportate le seguenti modifiche: |
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Art. 25 - Abrogazioni1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono o restano abrogate le seguenti disposizioni: a) legge regionale 26 marzo 1999, n. 10 “Disciplina dei contenuti e delle procedure di valutazione d’impatto ambientale”; b) articolo 52 della legge regionale 21 gennaio 2000, n. 3 “Nuove norme in materia di gestione dei rifiuti”; |
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Art. 26 - Entrata in vigore1. La presente legge è pubblicata a seguito della approvazione del bilancio di previsione |
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Allegato B (articoli 4 e 5) - Ripartizione delle competenze tra Regione e Province in materia di Autorizzazione integrata ambientale |
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