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Deliberaz. G.R. Veneto 23/06/2017, n. 940

Legge regionale 18 febbraio 2016, n. 4 "Disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale e di competenze in materia di autorizzazione integrata ambientale". Disciplina attuativa delle procedure di cui agli articoli 8, 9, 10 e 11 (ai sensi dell'art. 4, comma 3, lettera b)) ed indirizzi e modalità di funzionamento delle conferenze di servizi di cui agli articoli 10 e 11 (ai sensi dell'art. 4, comma 3, lettera g)). Delibera n. 40/CR del 14/04/2017.
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Testo del provvedimento


In data 22 febbraio 2016 è stata pubblicata sul BUR n. 15 la legge regionale 18 febbraio 2016, n. 4 "Disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale e di competenze in materia di autorizzazione integrata ambientale" che riforma la disciplina regionale in materia di VIA, precedentemente regolamentata dalla L.R. 10/1999 che viene contestualmente abrogata con la nuova norma.

Le disposizioni finali della norma in questione, all'art. 21, prevedono che la Giunta regionale provveda all'emanazione degli atti necessari per la completa applicazione della legge, ivi compresi quelli previsti ai sensi dell'art. 4, comma 3, alle lettere:

b) inerente la disciplina attuativa delle procedure di cui agli articoli 8, 9, 10 e 11, anche con riferimento al coordinamento con lo sportello unico per le attività produttive di cui al D.P.R. 7 settembre 2010, n. 160 "Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell'articolo 38, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133";

g) inerente gli indirizzi e le modalità di funzionamento delle conferenze di servizi di cui agli articoli 10 e 11, ai sensi degli articoli 14 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e successive modificazioni.

Sul punto si fa presente che con la recente emanazione del D.Lgs. n. 127/2016, la sopra richiamata L. n. 241/1990 è stata significativamente riformata nell'art. 14, che regolamenta l'istituto della conferenza di servizi. In particolare il comma 4 dell'art. 14 della norma statale, così come novellato, ha stabilito che, per i progetti sottoposti a valutazione di impatto ambientale, tutte le autorizzazioni, intese, concessioni, licenze,

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Allegato A - Disciplina attuativa procedure di cui agli art. 8, 9, 10, 11 della L.R. n. 4/2016 (art. 4, comma 3, lett. a) L.R. n. 4/2016)

Premesse

La normativa regionale introdotta con la L.R. n. 4/2016 e la disciplina attuativa delle relative procedure come definite nel presente Allegato A, rispetto a quanto disposto dal D.P.R. 160/2010 in materia di Sportello Unico, sostanziano, di fatto, un canale unico di accesso per il proponente per l'acquisizione di tutti i documenti necessari per la valutazione d'impatto ambientale delle opere che si intendono realizzare, tenuto conto di quanto previsto dall'art. 11 che prevede di poter acquisire con unica istanza, in un unico procedimento integrato, tutte le autorizzazioni in materia ambientale, e non, necessarie alla realizzazione dell'intervento prospettato.

Di fatto, il procedimento di VIA regionale si pone quindi come livello di ulteriore semplificazione sia rispetto al procedimento di VIA nazionale, che a quello di Sportello unico disciplinato dal D.P.R. n. 160/2010 il quale, all'art. 7, comma 3, fa di fatto salve le discipline settoriali regionali qualora prevedano forme più efficaci di semplificazione.

Al riguardo, è solo il caso di ricordare che, date le caratteristiche del procedimento, connotato dall'elevata tecnicità delle materie trattate e dalla complessità della documentazione di progetto depositata, l'eventuale attivazione delle procedure di VIA attraverso lo strumento dello Sportello Unico comporterebbe, in ragione di quanto disposto nel D.P.R. n. 160/2010, oggettive difficoltà fin dalla fase di verifica della regolarità dell'istanza, momento istruttorio che richiede, dati i ristretti tempi previsti, un rapporto diretto tra il proponente e le amministrazioni competenti in materia di VIA.

Pare dunque ragionevole, proprio per ovviare a possibili disguidi o ritardi fin dall'avvio del procedimento instaurato, che le istanze relative alle procedure di cui alla L.R. n. 4/2016, anche relative ad attività produttive, possano essere presentate direttamente alla struttura competente per la VIA, che funge pertanto da punto unico di riferimento ed accesso garantendo una maggiore semplificazione del procedimento a livello regionale.


A) PROCEDIMENTO per la verifica di assoggettabilità a VIA (art. 8 L.R. n. 4/2016)

1 - Presentazione istanza

Il proponente presenta istanza alla struttura competente per la VIA, corredata dalla documentazione di cui all'art. 20, comma 1, del D.Lgs. 152/06 nelle forme che saranno nel dettaglio stabilite dalla Giunta regionale con successivo provvedimento, ai sensi dell'art. 4 comma 3 della L.R. n. 4/2016.


2 - Verifica procedibilità istanza

Gli uffici competenti provvedono alla pubblicazione nel sito web regionale della documentazione presentata ed alla verifica della proce

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Allegato B - Indirizzi e modalità di funzionamento delle conferenze di servizi di cui art. 10 e 11 della L.R. n. 4/2016 (art. 4, comma 3, lett. g) L.R. n. 4/2016)

Composizione della conferenza di servici

La Conferenza è indetta dal Direttore di Direzione (o Direttore di Unità Organizzativa suo delegato) a cui afferisce la struttura regionale competente all'approvazione/autorizzazione del progetto e dell'eventuale contestuale rilascio dell'AIA, che ne presiede le sedute, e si svolge in modalità sincrona ai sensi dell'articolo 14-ter della L. 241/1990.

Alla conferenza, ai fini del rilascio del provvedimento di VIA, oltre alla Regione, in qualità di amministrazione procedente ed autorità competente in materia di VIA ai sensi dei commi 1 e 2 dell'art. 4 della L.R. n. 4/2016, partecipano i soggetti competenti ai fini al delle autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, nulla osta e assensi comunque denominati in materia ambientale, necessari per la realizzazione e l'esercizio dell'opera o dell'impianto, tra i quali, con voto deliberativo, sono individuati almeno i seguenti soggetti:

- enti locali territoriali direttamente interessati (come individuati ai sensi dell'articolo 3, comma 2, lett. c) della legge L.R. n. 4/2016), ovvero:

Comune/i di localizzazione;

Provincia/e e/o Città Metropolitana di Venezia nel cui territorio è prevista la localizzazione del progetto;

- amministrazioni statali (qualora competenti al rilascio di pareri):

Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio competente (in caso il progetto ricada i

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