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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
Deliberaz. G.R. Veneto 30/04/2018, n. 568
Deliberaz. G.R. Veneto 30/04/2018, n. 568
Deliberaz. G.R. Veneto 30/04/2018, n. 568
Deliberaz. G.R. Veneto 30/04/2018, n. 568
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Testo del provvedimentoCome noto in data 21 luglio 2017 è entrato in vigore il D.Lgs. n. 104 del 16 Giugno 2017 che ha riformato la parte seconda del D.Lgs. n. 152/2006 andando a modificare sensibilmente la normativa nazionale di riferimento in materia di valutazione di impatto ambientale. Tra i maggiori elementi di novità introdotti dalla riforma si evidenziano, in particolare: - un nuovo modello procedurale previsto per i progetti sottoposti a VIA di competenza regionale, finalizzato al rilascio di un provvedimento unico regionale (art. 27-bis); - diverse modalità di comunicazione e partecipazione al procedimento tra i soggetti e le amministrazioni coinvolte; - nuove modalità (pubblicazione su sito web dell'autorità competente in luogo della pubblicazione a mezzo stampa) di informazione e partecipazione del pubblico interessato; - una diversa natura del provvedimento di VIA; - diverse modalità e tempistiche per la convocazione e lo svolgimento della conferenza di servizi prevista per l'acquisizione su tutte le autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, concerti, nulla osta e assensi comunque denominati, necessari alla realizzazione e all'esercizio dell'intervento proposto; - una diversa ripartizione delle competenze tra Stato e Regioni (modifiche agli allegati alla Parte Seconda). Il D.Lgs. n. 104/2017 stabilisce che le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano provvedano a disciplinare con proprie leggi o regolamenti l'organizzazione e le modalità di esercizio delle funzioni amministrative ad esse attribuite in materia di VIA, in conformità con quanto stabilito dall'art. 7-bis (Competenze in materia di VIA e di verifica di assoggettabilità a VIA) del medesimo decreto. È il caso di sottolineare, preliminarmente, che le modifiche normative introdotte a livello statale, data la portata e rilevanza innovativa delle stesse, hanno fatto emergere notevoli criticità e significativi problemi di tipo interpretativo ed applicativo. Tali questioni, peraltro, sono state esposte a più riprese dalle Regioni al competente Ministero nell'ambito dell'apposito tavolo tecnico istituzionale Stato - Regioni. Non di meno si avverte la necessità di adeguare alla nuova disciplina nazionale il quadro normativo regionale di riferimento recentemente delineato con l'emanazione della L.R. n. 4/2016 e dei conseguenti provvedimenti attuativi nel frattempo adottati dalla Giunta regionale. In considerazione di quanto sopra, pur nelle more della approvazione di un progetto di revisione della L.R. n. 4/2016, che permetterà alla stessa di conseguire un coerente e generale adeguamento alle novità normative introdotte, si ravvisa la necessità di fornire fin da subito alcune indicazioni applicative indispensabili per la corretta attuazione della nuova formulazione del D.Lgs. n. 152/06 a beneficio quindi di tutti i soggetti interessati. A tal fine si ritiene necessario aggiornare prioritariamente le disposizioni procedurali fornit |
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Allegato A - Disciplina attuativa procedure di cui agli art. 8, 9, 10, 11 della L.R. n. 4/2016 (art. 4, comma 3, lett. a) L.R. n. 4/2016)Premesse La normativa regionale introdotta con la L.R. 4/2016 e la disciplina attuativa delle relative procedure come definite nel presente Allegato A, rispetto a quanto disposto dal D.P.R. 160/2010 in materia di Sportello Unico, sostanziano, di fatto, un canale unico di accesso per il proponente per l'acquisizione di tutti i documenti necessari per la valutazione d'impatto ambientale delle opere che si intendono realizzare, tenuto conto di quanto previsto dall'art. 11 e dall'art. 27-bis recentemente introdotto con l'entrata in vigore del D.Lgs. n. 104/2016, che prevede di acquisire con unica istanza, in un unico procedimento integrato, tutte le autorizzazioni in materia ambientale, e non, necessarie alla realizzazione dell'intervento prospettato. Di fatto, il procedimento di VIA regionale si pone quindi come livello di ulteriore semplificazione rispetto alla disciplina dello Sportello unico regolamentata dal D.P.R. 160/2010, il quale, all'art. 7, comma 3, fa di fatto salve le discipline settoriali regionali qualora prevedano forme più efficaci di semplificazione. Al riguardo è il caso di ricordare che, date le caratteristiche del procedimento, connotato dall'elevata tecnicità delle materie trattate e dalla complessità della documentazione di progetto depositata, l'eventuale attivazione delle procedure di VIA attraverso lo strumento dello Sportello Unico comporterebbe, in ragione di quanto disposto nel D.P.R. 160/2010, oggettive difficoltà fin dalla fase di verifica della regolarità dell'istanza, momento istruttorio che richiede, dati i ristretti tempi previsti, un rapporto diretto tra il proponente e le amministrazioni competenti in materia di VIA. Pare dunque ragionevole, proprio per ovviare a possibili disguidi o ritardi fin dall'avvio del procedimento instaurato, che le istanze relative alle procedure di cui alla L.R. 4/2016, anche relative ad attività produttive, possano essere presentate direttamente alla struttura competente per la VIA, che funge pertanto da punto unico di riferimento ed accesso garantendo una maggiore semplificazione del procedimento a livello regionale. A) PROCEDIMENTO per la verifica di assoggettabilità a VIA (art. 8 L.R. n. 4/2016) 1 - Presentazione istanza Il proponente presenta istanza alla struttura competente per la VIA, corredata dalla documentazione di cui all'art. 19 del D.Lgs. 152/06 nelle forme che saranno nel dettaglio stabilite dalla Giunta regionale con successivo provvedimento, ai sensi dell'art. 4 comma 3 della L.R. n. 4/2016. 2 - Verifica procedibilità istanza Gli uffici competenti provvedono alla verifica della procedibilità dell'istanza, alla pubblicazione nel sito web regionale della documentazione presentata ed alla comunicazione alle Amministrazioni ed agli enti potenzialmente interessati, di cui al comma 3 dell'art. 19 del D.Lgs. 152/06. 3 - Istruttoria tecnico-amministrativa L'istruttoria tecnico-amministrativa dell'istanza è effettuata in conformità con quanto stabilito dall'art. 19 del D.Lgs. 152/2006 e può essere affidata al Comitato VIA, il quale, secondo le modalità definite dal relativo regolamento di funzionamento, si determina esprimendo un parere nel senso: a) dell'assoggettamento dell'intervento alla procedura di VIA; b) dell'esclusione dell'intervento dalla procedura di VIA; c) dell'esclusione dell'intervento dalla procedura di VIA, condizionata alla osservanza di condizioni ambientali e/o prescrizioni per la mitigazione degli impatti ed il monitoraggio dell'impianto, opera o intervento. 4 - Provvedimento verifica di assoggettabilità Tenuto conto delle determinazioni del Comitato cui sia stata affidata l'istanza, il Direttore della struttura com |
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Allegato B - Indirizzi e modalità di funzionamento delle conferenze di servizi di cui art. 10 e 11 della L.R. n. 4/2016 (art. 4, comma 3, lett. g) L.R. n. 4/2016)Composizione della conferenza di servizi La Conferenza è convocata dal Direttore di Area (o suo delegato) a cui afferisce la struttura regionale competente all'approvazione/autorizzazione del progetto e dell'eventuale contestuale rilascio dell'AIA, che ne presiede le sedute, e si svolge in modalità sincrona ai sensi dell'articolo 14-ter della L. 241/1990. Nel caso di interventi soggetti ad approvazione di competenza non regionale, ma soggetti a procedura di VIA di competenza regionale, la conferenza di servizi è convocata e presieduta dal Direttore di Area Tutela e Sviluppo del Territorio (o suo delegato). Alla conferenza, oltre alla Regione, in qualità di amministrazione procedente ed autorità competente in materia di VIA ai sensi dei commi 1 e 2 dell'art. 4 della L.R. 4/2016, partecipano i soggetti competenti al rilascio delle autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, nulla osta e assensi comunque denominati in materia ambientale, necessari per la realizzazione e l'esercizio dell'opera o dell'impianto, tra i quali, con voto deliberativo, sono individuati almeno i seguenti soggetti: – enti locali territoriali direttamente interessati (come individuati ai sensi dell'articolo 3, comma 2, lett. c) della legge L.R. 4/2016), ovvero: - Comune/i di localizzazione; - Provincia/e e/o Città Metropolitana di Venezia nel cui territorio è prevista la localizzazione del progetto; – amministrazioni statali (qualora competenti al rilascio di pareri): |
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