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Deliberaz. G.R. Veneto 29/06/2016, n. 1020

Legge regionale 18 febbraio 2016, n. 4 "Disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale e di competenze in materia di autorizzazione integrata ambientale". Modalità di attuazione dell'art. 13.

Testo coordinato con le modifiche introdotte da:
- Errata corrige in B.U. 9.12.2016, n. 118
- Delib. G.R. 06/12/2016, n. 1979

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Testo del provvedimento


In data 22 febbraio 2016 è stata pubblicata sul BUR n. 15 la legge regionale 18 febbraio 2016, n. 4 R "Disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale e di competenze in materia di autorizzazione integrata ambientale" che riforma la disciplina regionale in materia di VIA, precedentemente regolamentata dalla L.R. 10/1999 che viene contestualmente abrogata con la nuova norma.

La normativa in questione prevede all'art. 13 che le domande di rinnovo di autorizzazione o concessione relative all'esercizio di attività per le quali all'epoca del rilascio non sia stata effettuata alcuna VIA e che attualmente rientrino nel campo di applicazione delle norme vigenti in materia di VIA, siano soggette alla procedura di VIA, secondo quanto previsto dalla legge n. 4/2016 R.

L'articolo in questione prevede inoltre che, per le parti di opere o attività non interessate da modifiche, la procedura sia finalizzata all'individuazione di eventuali misure idonee ad ottenere la migliore mitigazione possibile degli impatti, tenuto conto anche della sostenibilità economico-finanziaria delle medesime in relazione all'attività esistente.

La medesima legge n. 4/2016 R, all'art. 4, comma 3, lett. m), affida alla Giunta regionale il compito di definire le modalità di espletamento della procedura di VIA nei casi di cui all'art. 13.

In attuazione alle previsioni del citato comma 3, con il presente provvedimento vengono definiti l'ambito di applicazione e l'autorità competente all'effettuazione delle procedure in questione (di seguito procedure ex art. 13), provvedendo a regolamentare in via generale lo svolgimento della procedura nel caso di autorizzazione/concessione senza modifiche o estensioni significative (così come valutabili ai sensi del p.to 8 lett. t) dell'Allegato IV alla Parte Seconda del D.Lgs. n. 152/2006), alle opere esistenti.

Ai fini di un'uniforme applicazione della norma nell'intero territorio regionale, si propone l'attivazione un tavolo tecnico di coordinamento tra Regione, Province e Città metropolitana di Venezia, nell'ambito del quale potranno essere individuate modalità applicative di dettaglio della procedura.

Viene fatta salva la facoltà di individuare con successivi provvedimenti, in esito alle valutazioni del predetto tavolo, ulteriori indirizzi applicativi della procedura e di determinare una regolamentazione di dettaglio per specifiche tipologie progettuali che tenga conto del contesto territoriale-ambientale in cui le attività in questione risultano inserite.

Vengono infine fornite disposizioni per coordinare lo svolgimento delle procedure ex art. 13 con la tempistica prevista per il rilascio dei rinnovi di autorizzazione/concessione dalla normativa di settore.


Ambito di applicazione

a) La procedura di cui all'art. 13 della L.R. n. 4/2016 R si applica N1:

- al momento della presentazione dell'istanza di rinnovo di autorizzazioni o concessioni relative all'esercizio di attività per le quali all'epoca del rilascio non sia stata effettuata alcuna procedura VIA e che attualmente rientrino nel campo di applicazione delle norme vigenti in materia di VIA (tipologie di interventi elencati negli allegati III e IV alla Parte II del D.Lgs. n. 152/2006), tra le quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo si comprendono:

- le attività soggette ad Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.) o diversa autorizzazioni di carattere ambientale;

- le attività in regime di procedura semplificata ai sensi dell'art. 214 e 216 del D.Lgs. n. 152/2006 R.

b) la procedura non si applica N1:

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