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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
L. P. Trento 14/07/2000, n. 9
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- L.P. 21/12/2007, n. 23
- L.P. 29/12/2006, n. 11
- Sent. Corte Cost. 22/06/2006, n. 237
- L.P. 11/03/2005, n. 3
- L.P. 22/12/2004, n. 13
- L.P. 15/05/2002, n. 7
- L.P. 19/02/2002, n. 1
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Capo I - Disposizioni generali |
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Art. 1 - Oggetto1. Questa legge disciplina l'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande e l'esercizio dell'attività alberghie |
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Capo II - Tipologia e classificazione degli esercizi |
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Art. 2 - Tipologie degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande aperti al pubblico1. Gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande aperti al pubblico si suddividono nelle seguenti tipologie: a) esercizi per la somministrazione al pubblico di pasti, costituiti da: 1) esercizi per la somministrazione di pasti tradizionali; |
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Art. 3 - Esercizi di somministrazione di alimenti e bevande non aperti al pubblico1. Fatto salvo il regime speciale di cui all'articolo 13, sono esercizi di somministrazione di alimenti e bevande non aperti al pubblico: a) le mense nelle quali la somministrazione di pasti viene effettuata, a mezzo terzi, esclusivamente nei confronti di studenti e del personale di aziende, amministrazioni, ent |
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Art. 4 - Classificazione degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande aperti al pubblico1. La classificazione degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande aperti al pubblico consiste nel riconoscimento del livello dei requisiti posseduti da ciascun esercizio. 2. Gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande aperti al pubblico, non annessi a esercizi alberghieri, sono classificati, in relazione al livello dei requisiti posseduti, in cinque categorie contrassegnate in ordine crescente con 1, 2, 3, 4 e 5 stelle, in base ai criteri stabiliti nel regolamento di esecuzione di questa legge. |
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Capo III - Accesso all'attività |
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Art. 5 - Requisiti morali e professionali per l'esercizio dell'attività |
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Art. 7 - Esercizi di somministrazione di alimenti e bevande aperti al pubblico1. L'apertura, il trasferimento e l'ampliamento degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande aperti al pubblico sono soggetti a se |
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Art. 8 - Esercizi di somministrazione di alimenti e bevande non aperti al pubblico1. L'apertura, il trasferimento e l'ampliamento degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande non aperti al pubblico sono soggetti a segnalazione certificata di inizio attività, da presentare ai sensi dell'articolo 23 della legge provinciale sull'attività amministrativa. |
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Art. 9 - Esercizi alberghieri |
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Art. 10 - Durata delle autorizzazioni1. Le autorizzazioni di cui agli articoli 7, 8 e 9 sono rilasciate a tempo indeterminato; |
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Art. 11 - Decadenza, sospensione e revoca del titolo abilitativo1. Il titolo abilitativo per l'esercizio delle attività prev |
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Art. 12 - Gestioni unitarie1. Fatto salvo quanto previsto da quest'articolo, la richiesta e il conseguente rilascio di più autorizzazioni concernenti un unico esercizio alberghiero o di somministrazione di alimenti e bevande aperto al pubblico possono essere effettuati esclusivamente con riferimento a un solo titolare. 2. Il titolare di più autorizzazioni relative a più tipologie e sottotipologie previste dall'articolo 2 concern |
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Art. 13 - Attività non soggette ad autorizzazione1. Non sono soggette alle autorizzazioni di cui agli articoli 7, 8 e 9 le attività disciplinate da questa legge svolte direttamente, nei limiti dei loro compiti istituzionali e senza fini di lucro, da ospedali, case di cura, case per esercizi spirituali, asili infantili, case di riposo, caserme, stabilimenti delle forze dell'ordine, strutture d'accoglienza per immigrati o rifugiati e altre simili strutture di accoglienza o sostegno. 2. Fermo restando il rispetto delle norme igienico-sanitarie, non sono soggetti alle autorizzazioni previste da questa legge la somministrazione di alimenti e bevande e l'assaggio di prodotti effettuati a titolo gratuito. N28 2-bis. Oltre a quanto previsto dal comma 2, nel rispetto delle norme di sicurezza relative al consumo di bevande alcoliche, i produttori di birra artigianale di cui all'articolo 2, comma 4-bis, della legge 16 agosto 1962, n. 1354 (Disciplina igienica della produzione e del |
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Art. 14 - Somministrazione temporanea di alimenti e bevande1. L'attivi |
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Art. 15 - Disposizioni per i distributori automatici1. L'installazione di distributori automatici per la somministrazione di alimenti e bevande in locali esclusivamente o p |
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Capo IV - Conduzione degli esercizi pubblici |
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Art. 16 - Preposto1. Gli esercizi autorizzati ai sensi degli articoli 7, 8 e 9 possono essere condotti a mez |
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Art. 17 - Subingresso1. Il trasferimento in gestione o in proprietà dell'azienda da parte del proprietario che sia gi� |
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Art. 18 - Limitazioni alla somministrazione1. Salvo quanto dispongono gli articoli 689 e 691 del codice penale, in materia di somministrazione di bevande alcoliche, gli esercenti non possono rifiutare le prestazioni del proprio esercizio a chiunque le domandi e ne corris |
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Art. 19 - Orari degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande1. Gli orari di apertura degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande sono disciplinati, anche in relazione alle diverse tipologie di cu |
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Art. 20 - Chiusura temporanea degli esercizi alberghieri e degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande aperti al pubblico1. La chiusura temporanea superiore a otto giorni consecutivi degli esercizi alberghieri e degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande aperti al pubblico è c |
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Art. 21 - Riposo settimanale1. Gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande aperti al pubblico possono, a di |
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Capo V - Delega delle funzioni autorizzatorie |
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Art. 23 - Delega ai comuni delle funzioni amministrative1. Il rilascio delle autorizzazioni previste da questa legge e degli atti connessi è delegato al comune competente per territorio. 2. Le funzioni delega |
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Capo VI - Vigilanza e sanzioni |
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Art. 24 - Vigilanza1. La vigilanza sull'osservanza delle disposizioni di questa legge e del suo regolamento di esecuzione è esercitata dai dipendenti dei comuni e del servizio provinciale competente in materia di polizia amministrativa, a ciò espressamente autorizzati dal competente organo comunale o dalla Giunta provinciale. |
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Art. 25 - Modifica all'articolo 74 (Qualità di ufficiali o agenti di polizia giudiziaria) della legge provinciale 29 aprile 1983, n. 121. Nell'articolo 74 della legge provinciale 29 aprile 1983, n. 12, come modificato dall'ar |
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Art. 26 - Sanzioni1. Lo svolgimento dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande di cui all'articolo 2 senza l'autorizzazione prevista dall'articolo 7 per la specifica attività svolta, oppure quando l'autorizzazione sia stata revocata o sospesa, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire 1.000.000 a lire 6.000.000, nonché con l'immediata chiusura dell'esercizio da parte dell'autorità competente al rilascio dell'autorizzazione. 2. Lo svolgimento dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande di cui all'articolo 3 senza l'autorizzazione prevista dall'articolo 8, oppure quando l'autorizzazione sia stata revocata o sospesa, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire 500.000 a lire 3.000.000, nonché con l'immediata chiusura dell'esercizio da parte dell'autorità competente al rilascio dell'autorizzazione. 3. Lo svolgimento dell'attività ricettiva senza l'autorizzazione prevista dall'articolo 9, oppure quando l'autorizzazione sia stata revocata o sospesa, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire 1.500.000 a lire 9.000.000, nonché con la chiusura dell'esercizio da parte dell'autorità competente al rilascio dell'autorizzazione. 4. La chiusura dell'esercizio prevista dal comma 3 può essere posticipata, fatta salva la necessità d'intervenire in via immediata ove sussistano ragioni di tu |
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Capo VII - Disposizioni finali |
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Art. 27 - Tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica1. Per i fini di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica gli ufficiali e agenti di p |
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Art. 27-bis - Banca dati unica degli esercizi pubblici, turistico-ricettivi e commerciali |
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Art. 28 - Regolamento di esecuzione1. Entro novanta giorni dalla pubblicazione di questa legge la Giunta provinciale approva il suo regolamento di esecuzione. 2. La proposta di regolamento di cui al comma 1 è inviata alla competente |
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Art. 29 - Norme transitorie1. La presente legge si applica dalla data d'entrata in vigore del suo regolamento di esecuzione. Fino a tale data continuano ad applicarsi le disposizioni abrogate o di cui cessa l'applicazione ai sensi dell'articolo 30. 2. A coloro che, alla data di prima applicazione della presente legge, sono in possesso delle autorizzazioni previste dalla legge provinciale 22 dicembre 1983, n. 46 (Disciplina del settore commerciale della provincia autonoma di Trento), come da ultimo modificata dalla legge provinciale 8 maggio 2000, n. 4 e dal regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, come da ultimo modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162, sono rilasciate d'ufficio le corrispondenti autorizzazion |
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Art. 30 - Abrogazioni e ricognizione di casi esclusi dall'applicazione della legge1. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 29 sono abrogati: a) gli articoli 5, primo comma, lettera f), 37, 38, 39, 39 bis, 40, 41, 42, 55 e 74, secondo comma, della legge provinciale 22 dicembre 1983, n. 46; b) gli articoli 46, 47, 48, 49, 50, 50 bis, 51, 52, 53, 54 e 54-bis del decreto del Presidente della Giunta provinciale 13 dicembre 1984, n. 18-13/Legisl., come da ultimo modificato dal decreto del Presidente della Giunta provinciale 16 febbraio 1999, n. 1-118/Leg; c) omissis 2. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 29 cessano di applicarsi, per quanto attiene gli esercizi alberghieri e di affittacamere e gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande: a) gli articoli 31 e 75 della legge provinciale 22 dicembre 1983, n. 46; b) gli articoli 28 e 70 del decreto del Presidente della Giunta provinciale 13 dicembre 1984, n. 18-13/Legisl. b-bis) l'articolo 10 (Delega ai comuni in materia di pubblici esercizi) della legge provinciale 1 febbraio 1993, n. 3. N44 N25 3. Dalla data di prima |
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