Articolo aggiunto dall’art. 47, comma 6, della L.P. 27/12/2011, n. 18; modificato dall'art. 39, comma 6, della L.P. 27/12/2012, n. 25; dall’art. 18, comma 1, della L.P. 28/03/2013, n. 5 e, successivamente, abrogato dall'art. 13, comma 1, della L.P. 22/07/2015, n. 13, così recitava:

Art. 13-bis - 1. Per tutelare determinate categorie di persone maggiormente vulnerabili e per prevenire la dipendenza dal gioco, i comuni possono adottare provvedimenti che limitano o vietano la collocazione di apparecchi da gioco individuati dall'articolo 110, commi 6 e 7, del regio decreto n. 773 del 1931 in un raggio non inferiore a trecento metri da luoghi sensibili e in particolare dai seguenti:

a) istituti scolastici o formativi di qualsiasi ordine e grado;

b) centri giovanili o altri istituti frequentati principalmente dai giovani, previsti o finanziati ai sensi della legge provinciale 14 febbraio 2007, n. 5 (legge provinciale sui giovani);

c) strutture residenziali o semiresidenziali operanti in ambito sanitario, scolastico o socio-assistenziale.

2. In aree circoscritte, anche esterne a quelle del comma 1, i comuni possono limitare o vietare la collocazione di apparecchi da gioco come individuati dal comma 1, tenuto conto dell'impatto sulla qualità del contesto urbano e sulla sicurezza urbana nonché dei problemi connessi con la viabilità, l'inquinamento acustico e il disturbo della quiete pubblica.

3. Il limite o il divieto stabilito dal comune si applica ai nuovi apparecchi da gioco; non sono soggetti al divieto gli apparecchi da gioco già collocati prima della data stabilita dal comune. Il comune promuove il monitoraggio del numero e della tipologia degli apparecchi da gioco presenti nel comune e la loro progressiva rimozione a seguito del divieto di collocazione. Tenuto conto di quanto previsto al comma 2 i comuni possono prevedere prescrizioni di tipo urbanistico da applicare agli esercizi dove sono collocati apparecchi da gioco.

4. Ogni due anni la Giunta provinciale e il Consiglio delle autonomie locali, ciascuno con riferimento alle rispettive competenze, presentano alla competente commissione permanente del Consiglio una relazione sull'attuazione di quest'articolo, e in particolare sulla presenza degli apparecchi da gioco e sulle misure eventualmente adottate.

5. La Provincia, nell'ambito degli interventi finalizzati all'integrazione socio-sanitaria dei servizi e al reinserimento sociale dei soggetti coinvolti, sostiene l'adozione di misure di prevenzione, cura e riabilitazione della patologia collegata al gioco d'azzardo, con il coinvolgimento degli enti locali e dei soggetti previsti dall'articolo 3, comma 2, della legge provinciale 23 luglio 2010, n. 16 (legge provinciale sulla tutela della salute).

5-bis. Per il perseguimento delle finalità previste dal comma 1, quale misura alternativa a quanto previsto dall'articolo 12, comma 3, della legge finanziaria provinciale 2013, la Giunta provinciale può prevedere che gli aiuti previsti dalla normativa provinciale per gli investimenti a favore degli esercizi commerciali e degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande sono concessi solo agli esercizi dove non sono collocati gli apparecchi da gioco individuati dall'articolo 110, commi 6 e 7, del regio decreto n. 773 del 1931 e a condizione che il richiedente si impegni a non istallare tali apparecchi per un periodo stabilito dalla Giunta provinciale. La Giunta determina altresì le modalità di attuazione di questo comma, compresi anche i casi di revoca del contributo in conseguenza della violazione di quanto previsto da questo comma. A decorrere dalla data di adozione della predetta deliberazione è abrogato l'articolo 12, comma 3, della legge finanziaria provinciale 2013, con effetto dalla data di entrata in vigore della stessa.”

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