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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
L. P. Trento 15/03/1993, n. 8
L. P. Trento 15/03/1993, n. 8
L. P. Trento 15/03/1993, n. 8
Testo coordinato con le modifiche introdotte da:
- L.P. 08/08/2023, n. 9
- L.P. 04/08/2022, n. 10
- L.P. 17/05/2021, n. 7
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- D.P.P. 20/10/2008, n. 47-154/Leg
- L.P. 15/11/2007 n. 20
- L.P. 29/12/2006 n. 11
- L.P. 29/12/2005 n. 20
- L.P. 15/05/2002 n. 7
- L.P. 11/03/2005 n. 3
- L.P. 19/02/2002 n. 1
- L.P. 02/02/1996 n. 1
- Errata Corrige in B.U. 27/04/1993 n. 19
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Capo I - Strutture alpinistiche N2 |
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Art. 1 - Finalità1. La Provincia autonoma di Trento individua e disciplina le strutture alpinistiche al fine di garantirne un equilibrato inserimento |
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Art. 2 - Strutture alpinistiche1. Ai fini della presente legge sono strutture alpinistiche: a) i rifugi alpini, previsti dall'articolo 6; b) i bivacchi, previsti dall'articolo 7; |
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Art. 3 |
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Art. 4 - Conferenza provinciale per le strutture alpinistiche1. Per orientare il corretto sviluppo delle strutture alpinistiche e l'utilizzo della montagna, la Provincia costituisce la conferenza provinciale per le strutture al |
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Art. 5 - Commissione di coordinamento |
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Art. 6 - Rifugi alpini1. I rifugi alpini |
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Art. 6-bis - Caratteristiche e attività dei rifugi alpini1. L'esercizio dell'attività ricettiva nei rifugi alpini deve essere autorizzata dal comune competente per territorio. A tal fine l'interessato presenta una dichiarazione di inizio attività ai sensi dell'articolo 23 della legge provinciale 30 novembre 1992, n. 23 |
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Art. 7 - Bivacchi1. I bivacchi sono strutture di uso pubblico, ubicate in luoghi isolati di montagna, non gestite né custodite, appositamente allest |
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Art. 8 - Tracciati alpini1. Ai fini della presente legge sono tracciati alpini: |
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Capo II |
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Capo III |
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Art. 19 |
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Art. 20 |
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Art. 21 - Segnaletica1. La Giunta provinciale, sentito il parere della conferenza prevista dall'articolo 4, stabilisce la tipologia e le caratteristiche |
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Art. 22 - Omissis
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Art. 22-bis - Rete provinciale dei percorsi in mountain bike1. E' istituita la rete provinciale dei percorsi in mountain bike costituita da strade, piste ciclabili, tracciati alpini e altri sentieri di montagna tra loro collegati che consentono la realizzazione di itinerari idonei alla fruizione ciclo-escursionistica. |
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Capo IV - Rifugi escursionistici |
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Art. 23 - Rifugi escursionistici1. Il rifugio alpino assume la qualificazione di rifugio escursionistico in presenza di una delle seguenti condizioni: a) accesso attraverso strada aperta al traffico ordinario, anche se per limitati periodi dell'anno; |
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Capo V - Interventi a favore delle strutture alpinistiche |
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Art. 24 - Agevolazioni1. La Provincia può concedere agevolazioni per investimenti fissi, anche mediante locazione finanziaria con riscatto finale, ai proprietari di rifugi alpini o a coloro che ne hanno la disponibilità, nonché per la realizzazione di nuovi rifugi alpini derivanti dalla trasformazione, con eventuale ampliamento, di immobili esistenti, se è riconosciuta la rilevante funzione alpinistica da parte della Conferenza provinciale per le strutture alpinistiche prevista dall'articolo 4. Con la deliberazione di cui all'articolo 25 la Giunta provinciale definisce anche la distanza o il dislivello richiesti dalla più vicina strada aperta al traffico ordinario per essere destinatari di contributi pr |
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Art. 25 - Misura degli interventi finanziari1. La concessione delle agevolazioni previste dall'articolo 24 è disposta secondo i criteri e le modalità stabiliti dalla Giunta provinciale tenuto conto, ai fini della definizione dei livelli agevolativi, di parametri rappresentativi della redditività, della frequentazione delle strutture e dell'importanza della collocazione nella rete del patrimonio alpinistico provinciale, con riferimento ai seguenti soggetti e misure: a) per le iniziative previste dall'articolo 24, "commi 1 e 1-bis", N28 realizzate dalla SAT, dagli enti locali, dall'associazione delle guide alpine più rappresentativa a livello provinciale e da enti o associazioni a carattere nazionale che abb |
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Art. 26 |
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Art. 28 - Concessione, anticipazione, liquidazione ed erogazione delle agevolazioni1. - 3. Omissis 4. Le agevolazioni sono proporzionalmente ridotte nel caso in cui la spesa accertata risulti di importo inferiore a quella ammessa. |
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Art. 29 - Vincolo di destinazione1. I beni ammessi alle agevolazioni previste dall'articolo 24 sono vincolati alla loro specifica destinazione per un periodo di quindici anni in caso di investimenti immobiliari e di cinque anni per gli investimenti mobiliari, con decorrenza dalla data di ultimazione dei lavori o di effettuazione degli acquisti. Nel caso di rifugi escursionistici ammessi ad agevolazione ai sensi del |
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Art. 30 - Revoca1. In caso di mutamento di destinazione senza l'autorizzazione di cui all'articolo 29, commi 3 e 4, le agevolazioni sono revocate con recupero delle somme erogate maggiorate di un tasso di interesse pari a quello dovuto al tesoriere sulle scoperture di cassa della Provincia e vigente nel periodo di disponibilità da pa |
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Art. 30-bis - Criteri e modalità per l'applicazione della legge1. La Giunta provinciale, sentite le associazioni più rappresentative a livello provinciale dei proprietari e dei gestori di rifugi, stabilisce i criteri e le modalità per l'applicazione di questo capo e in particolare determina: a) i criteri di classificazione delle strutture alpinistiche per i fini de |
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Art. 30-ter - Ulteriori interventi a favore dei rifugi1. In relazione alla funzione di pubblico interesse per il presidio della sicurezza in quota, la Provincia realizza in favore dei rifugi alpini gli interventi per lo sviluppo della banda larga previsti dall'articolo 19 della legge provinciale 15 dicembre 2004, n. 10. 1-bis. Per i fini del comma 1 la Provincia può concedere ai gestori contributi per assicurare l'apertura stagionale dei rifugi alpini con bassa |
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Capo VI - Sanzioni e vigilanza |
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Art. 31 - Sanzioni amministrative1. Le violazioni alle disposizioni della presente legge comportano l'applicazione delle seguenti sanzioni: a) la sanzione amministrativa da 1.000 a 3.000 euro in caso di esercizio dell'attività ricettiva nei rifugi alpini ed escursionistici senza l'autorizzazione prevista; b) la sanzione amministrativa da 250 a 750 euro in caso di violazione degli obblighi di apertura previsti dal regolamento di esecuzione; c) la sanzione amministrativa da 100 a 300 euro in caso di inottempe |
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Art. 32 - Vigilanza1. Ferme restando le competenze delle autorità di pubblica sicurezza e quelle delle autorità sanitarie, la vigilanza sull'osservan |
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Capo VII - Norme transitorie e finali |
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Art. 33 |
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Art. 34 |
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Art. 35 - Art. 38 Omissis
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Art. 39 |
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Capo VIII - Norme finanziarie |
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Art. 40 - Rinvio delle autorizzazioni di spesa1. Con successive leggi provinciali si provvederà alle autorizzazioni di spesa per i fini di cui agli articoli 24 e 25. |
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Art. 41 - Art. 42 Omissis
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