N4 | Bollettino di Legislazione Tecnica
Articolo abrogato dall'art. 42, comma 1, della L.P. 15/11/2007, n. 20, così recitava:

“Art. 33 - Denominazione

1. Possono denominarsi rifugi solo le strutture ricettive disciplinate dalla presente legge.

2. Il proprietario ha l'obbligo di indicare nella denominazione se si tratti di rifugio alpino o di rifugio escursionistico.”

Dalla redazione