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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
L. P. Trento 11/09/1998, n. 10
L. P. Trento 11/09/1998, n. 10
L. P. Trento 11/09/1998, n. 10
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Testo coordinato con le modifiche introdotte da:
- L.P. 16/06/2022, n. 6
- L.P. 27/01/2022, n. 1
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- L.P. 06/08/2020, n. 6
- L.P. 23/12/2019, n. 13
- L.P. 03/08/2018, n. 15
- L.P. 29/12/2017, n. 17
- L.P. 02/08/2017, n. 9
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- L.P. 27/12/2012, n. 25
- D.P.P. 13/07/2010, n. 18-50/Leg.
- L.P. 28/03/2009, n. 2
- L.P. 21/12/2007, n. 23
- L.P. 29/12/2006, n. 11
- L.P. 22/12/2004, n. 13
- L.P. 15/12/2004, n. 10
- L.P. 19/02/2002, n. 1
- L.P. 22/03/2001, n. 3
- L.P. 20/03/2000, n. 3
- L.P. 27/08/1999, n. 3
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Capo I - Disposizioni in materia di programmazione, di bilancio, di tributi, di contratti nonché interventi urgenti a favore della comunità di Cavalese |
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Art. 1 - Omissis
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Art. 2 - Modifiche all'articolo 1 (Disposizioni per la formazione di un piano straordinario di opere pubbliche) della legge provinciale 8 settembre 1997, n. 13 |
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Art. 3 - Art. 5 - Omissis
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Art. 7 - Omissis
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Capo II - Capo IV - Omissis
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Capo V - Disposizioni in materia di turismo |
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Art. 20 - Modifiche alla legge provinciale 21 aprile 1987, n. 7 (Disciplina delle linee funiviarie in servizio pubblico e delle piste da sci).1. Il comma 4 dell'articolo 40 della legge provinciale 21 aprile 1987, n. 7 è sostituito dal seguente: "4. Non sono soggetti alla disciplina della presente legge i percorsi occasionali, come definiti nel regolamento di esecuzione, apprestati per esigenze temporane |
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Art. 21 - Modifiche alla legge provinciale 22 agosto 1988, n. 27 (Interventi per la riqualificazione ed il potenziamento della ricettività alberghiera)1. All'articolo 10 della legge provinciale 22 agosto 1988, n. 27, come modificato dall'articolo 69 della legge provinciale 23 agosto 1993, n. 18, il comma 8 è sostituito dal seguente: "8. Nel caso di trasferimento della licenza dell'esercizio alberghiero le agevolazioni già concesse |
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Art. 22 - Art. 25 - Omissis
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Capo VI - Disposizioni in materia di commercio |
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Art. 26 - Omissis
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Art. 27 - Modifica all'articolo 22 (Interventi per favorire l'insediamento di attività economiche in zone montane) della legge provinciale 7 luglio 1997, n. 101. Il comma 1 dell'articolo 22 della legge provinciale 7 luglio 1997, n. 10 è sostituito dal seguente: "1 |
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Art. 28 - Art. 31 - Omissis
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Capo VII - Capo X - Omissis
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Capo XI - Disposizioni in materia di espropriazioni |
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Art. 41 - Modifiche alla legge provinciale 19 febbraio 1993, n. 6 (Norme sulla espropriazione per pubblica utilità)1. Al comma 3 dell'articolo 7 della legge provinciale 19 febbraio 1993, n. 6, le parole: "anche in pendenza di opposizione alla stima di cui all'articolo 9" sono sostituite dalle seguenti: "anche in pendenza di rideterminazione dell'indennità o di opposizione alla stima ai sensi dell'articolo 9. Quando le espropriazioni sono promosse da soggetti diversi dagli enti pubblici, le indennità non pagate devono essere depositate presso un istituto di credito". 2. Il comma 1 dell'articolo 8 della legge provinciale 19 febbraio 1993, n. 6 è sostituito dal seguente: "1. Il Presidente della Giunta provinciale, qualora il promotore dell'espropriazione sia un ente pubblico, pronuncia l'espropriazione o la costituzione di servitù decorsi sessanta giorni dalla notificazione del decreto di cui all'articolo 6 ovvero, nel caso in cui venga chiesta la rideterminazione dell'indennità ai sensi dell'articolo 9, successivamente all'eventuale integrazione dell'impegno di spesa di cui al medesimo articolo 9, comma 5, sulla base, ove necessario, del tipo di frazionamento. Negli altri casi il Presidente della Giunta provinciale pronuncia l'espropriazione o la costituzione di servitù dopo aver accertato l'avvenuto pagamento dell'indennità, eventualmente rideterminata ai sensi dell'articolo 9, o il deposito della medesima o la costituzione in mora del creditore, sulla base, ove necessario, del tipo di frazionamento." 3. L'articolo 9 della legge provinciale 19 febbraio 1993, n. 6 è sostituito dal seguente: "Art. 9 - Rideterminazione dell'indennità e opposizione alla stima 1. Entro trenta giorni dalla notificazione del decreto di cui all'articolo 6, il promotore dell'espropriazione ed i soggetti interessati al pagamento dell'indennità possono chiedere la rideterminazione dell'indennità alla CPE mediante ricorso da notificare, a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, al Presidente della Giunta provinciale. 2. Entro novanta giorni dal ricevimento del ricorso la CPE ridetermina la misura dell'indennità a norma del capo III. 3. Il servizio espropriazioni notifica al ricorrente e agli altri interessati, nelle forme previste per la notificazione degli atti processuali civili ovvero a mezzo del messo comunale, le determinazioni effettuate dalla CPE. 4. Gli interessati possono proporre all'autorità giudiziaria competente opposizione alla stima risultante dal decreto di cui all'articolo 6 o dalla rideterminazione dell'indennità di cui al presente articolo, ai sensi della normativa statale. In caso di opposizione alla stima risultante dal decreto di cui all'articolo 6 è tuttavia preclusa la proponibilità della richiesta di rideterminazione dell'indennità |
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Capo XII - Disposizioni in materia di lavori pubblici, viabilità e opere pubbliche |
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Art. 42 - Modifiche alla legge provinciale 10 settembre 1993, n. 26 (Norme in materia di lavori pubblici di interesse provinciale e per la trasparenza negli appalti)1. (comma non vistato) 2. La rubrica dell'articolo 36 della legge provinciale 10 settembre 1993, n. 26, come modificato dall'articolo 18 della legge provinciale 12 settembre 1994, n. 6, è sostituita dalla seguente: "Soggetti ammessi alle gare". 3. Il comma 1 dell'articolo 36 della legge provinciale 10 settembre 1993, n. 26 è sostituito dal seguente: "1. Sono ammessi a presentare offerte per gli appalti e le concessioni i seguenti soggetti: |
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Art. 43 - Interventi straordinari per la viabilità provinciale1. La Provincia è autorizzata, previa intesa con le società concessionarie di autostrade, ad assumere in tutto o in parte gli oneri conseguenti al verificarsi di eventi comportanti l'interruzione o la limitazione temporanea della circolazione sulla viabilità di competenza provinciale e derivanti dalla deviazione del traffico, limitatamente al tratt |
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Art. 44 - Modifiche alla legge provinciale 7 gennaio 1991, n. 1 (Eliminazione delle barriere architettoniche in provincia di Trento)1. Al comma 1 dell'articolo 3 della legge provinciale 7 gennaio 1991, n. 1, le parole: "decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1978, n. 384, emanate in attuazione dell'articolo 27 della legge 30 marzo 1971, n. 118" sono sostituite dalle seguenti: "decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1996, n. 503". 2. Al comma 1 dell'articolo 4 della legge provinciale 7 gennaio 1991, n. 1, le parole: "decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1978, n 384" sono sostituite dalle seguenti: "decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1996, n. 503". 3. All'articolo 6 della legge provinciale 7 gennaio 1991, n. 1, come sostituito dall'articolo 52 della legge provinciale 9 settembre 1996, n. 8, nel comma 1 le parole: "e negli altri interventi edilizi di cui all'articolo 5," sono soppresse. |
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Art. 45 - Omissis
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Capo XIII - Omissis
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Capo XIV - Disposizioni in materia di acque pubbliche |
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Art. 48 - Disposizioni transitorie per la concessione e per il riconoscimento di utilizzazione di acque pubbliche superficiali e sotterranee1. È fissato alla data del 31 ottobre 2001 il termine utile per la presentazione delle domande di riconoscimento o di concessione di acque pubbliche, sia superficiali che sotterranee, ai sensi degli articoli 3 e 4 del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775 (Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici), esercitate prima del 3 ottobre 2000 e riferite ad utenze: a) di derivazioni di acque iscritte negli elenchi approvati con regio decreto 15 gennaio 1942 (Approvazione dell'elenco delle acque pubbliche della provincia di Trento) e con deliberazione della Giunta provinciale 16 novembre 1990, n. 14341; b) per le quali l'acqua utilizzata, ivi compresa quella sotterranea, sia divenuta pubblica ai sensi dell'articolo 1 della legge 5 gennaio 1994, n. 36 (Disposizioni in materia di risorse idriche); c) previste dall'articolo 25, comma 2, della legge n. 36 del 1994; d) di derivazioni di acque iscritte negli elench |
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Art. 49 - Usi delle acque irrigue e di bonifica |
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Art. 50 - Attività di controllo sulle utenze di acque pubbliche1. Una volta presentata la domanda di riconoscimento, di concessione o di variante di utenze di acque pubbliche ai sensi dell'articolo 48, il dirigente del servizio acque pubbliche e opere idrauliche può imporre con atto motivato, nei casi di necessità di tutela del regime idraulico del co |
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Art. 51 - Decorrenza dei canoni per le utenze di acque pubbliche1. I canoni riferiti a tutte le utenze per le quali è stata presentata, ai sensi dell'articolo 48, domanda di riconoscimento, di concessione o di variante di acque utilizzate, decorrono dalla data del 1° gennaio 1999 N7 o dalla data di inizio dei lav |
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Art. 52 - Procedimenti pendenti per la concessione di nuove utenze di acque pubbliche1. Il dirigente del servizio acque pubbliche e opere idrauliche dispone la pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione di avvisi concernenti le domande di concessione o di variante di derivazione di acque pubbliche che alla data del 31 dicembre 1997 risultavano pendenti presso il servizio medesimo da almeno d |
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Art. 53 - Disposizioni sui procedimenti amministrativi in materia di acque pubbliche e misure organizzative per l'esercizio delle relative funzioni1. Ai fini dell'applicazione della legge 5 gennaio 1994, n. 36, dell'articolo 26 della legge provinciale 29 dicembre 2006, n. 11, in materia di utenze di acque pubbliche, e delle disposizioni di cui agli articoli 48, 50, 51 e 52 della presente legge, nonché ai fini dell'organizzazione dell'esame delle pratiche pendenti, la Giunta provinciale individua criteri e priorità per l'esame delle richieste di riconoscimento, di concessione e di variante in relazione a esigenze di tutela dell'interesse pubbl |
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Art. 54 - Sanzioni amministrative in materia di acque pubbliche1. Fatto salvo quanto previsto dal comma 2, la violazione delle disposizioni del testo unico 11 dicembre 1933, n. 1775 e del regio decreto 14 agosto 1920, n. 1285 (Regolamento per le derivazioni e utilizzazioni di acque pubbliche) è punita con la sanzione amministrativa da lire 150.000 a lire 900.000. 2. La violazione delle |
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Art. 55 - Modifica alla legge provinciale 8 luglio 1976, n. 18 (Norme in materia di acque pubbliche, opere idrauliche e relativi servizi provinciali)1. Nell'articolo 11 della legge provinciale 8 luglio 1976, n. 18, come da ultimo modificato dall' |
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Art. 56 - Modifiche all'articolo 38 (Disposizioni in materia di utenze d'acqua pubblica) della legge provinciale 7 marzo 1997, n. 51. Al comma 1 dell'articolo 38 della legge provinciale 7 marzo 1997, n. 5 sono aggiunte le seguenti parole: ", salvo quanto disp |
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Capo XV - Disposizioni in materia di ambiente |
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Art. 57 - Modifiche al testo unico delle leggi provinciali in materia di tutela dell'ambiente dagli inquinamenti. Prime disposizioni di adeguamento alla disciplina statale concernente la gestione dei rifiuti1. Alla parte III del decreto del Presidente della Giunta provinciale 26 gennaio 1987, n. 1-41/Legisl (Approvazione del testo unico delle leggi provinciali in materia di tutela dell'ambiente dagli inquinamenti), come da ultimo modificato dalla legge provinciale 14 aprile 1998, n. 5, sono apportate le modifiche di cui al presente articolo. 2. All'articolo 14, come da ultimo modificato dall'articolo 10 della legge provinciale 27 agosto 1993, n. 21, dopo la lettera a) del comma 1 è aggiunta la seguente: "a-bis) gli allevamenti zootecnici, limitatamente allo scarico delle acque di lavaggio delle strutture e delle attrezzature, anche esterne all'insediamento;". 3. All'articolo 48, come sostituito dall'articolo 29 della legge provinciale 25 luglio 1988, n. 22, la lettera g) del comma 1 è sostituita dalla seguente: "g) all'obbligo di effettuare le comunicazioni di cui all'articolo 23, comma 5, soggiace alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 100.000 a lire 600.000;". 4. La rubrica della parte III, come sostituita dall'articolo 40 della legge provinciale 25 luglio 1988, n. 22, è sostituita dalla seguente: "Gestione dei rifiuti". 5. L'articolo 63, come da ultimo modificato dall'articolo 16 della legge provinciale 27 agosto 1993, n. 21, è sostituito dal seguente: "Art. 63 - Ambito di applicazione 1. La gestione dei rifiuti nella provincia di Trento è disciplinata dal decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 (Attuazione delle direttive 91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e 94/62/CE sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio), come da ultimo modificato dal decreto legislativo 8 novembre 1997, n. 389, in quanto compatibile con la disciplina stabilita dalla presente parte III. 2. Resta ferma l'applicazione della legge provinciale 14 aprile 1998, n. 5 (Disciplina della raccolta differenziata dei rifiuti), nonché di ogni altra disposizione di legge provinciale in materia di gestione dei rifiuti non espressamente abrogata." 6. L'articolo 64, come da ultimo modificato dall'articolo 17 della legge provinciale 27 agosto 1993, n. 21, è sostituito dal seguente: "Art. 64 - Ripartizione delle competenze in materia di gestione dei rifiuti 1. Le funzioni derivanti dal decreto legislativo n. 22 del 1997 sono esercitate dalla Provincia e dai comuni secondo quanto stabilito dal medesimo decreto, fatto salvo quanto diversamente disposto dalla presente parte III e dalle altre disposizioni legislative provinciali in vigore. Le funzioni spettanti alla Provincia sono esercitate dall'agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente, ad esclusione delle funzioni attinenti alla pianificazione o alla programmazione provinciale e di quelle riservate alla Giunta provinciale a norma dell'articolo 3 della legge provinciale 3 aprile 1997, n. 7 (Revisione dell'ordinamento del personale della Provincia |
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Art. 59 - Abrogazione di disposizioni del testo unico delle leggi provinciali in materia di tutela dell'ambiente dagli inquinamenti e disposizioni transitorie in materia ambientale e di gestione dei rifiuti1. Sono abrogate le seguenti disposizioni del decreto del Presidente della Giunta provinciale 26 gennaio 1987, n. 1-41/Legisl: a) l'articolo 26, commi 6 e 7, come da ultimo modificato dall'articolo 17 della legge provinciale 27 agosto 1993, n. 21; b) l'articolo 50, comma 9, come da ultimo modificato dall'articolo 9 della legge provinciale 15 gennaio 1990, n. 3; c) l'articolo 69, comma 3, come sostituito dall'articolo 47 della legge provinciale 25 luglio 1988, n. 22; d) l'articolo 79, come sostituito dall'articolo 58 della legge provinciale 25 luglio 1988, n. 22; e) l'articolo 80, come da ultimo modificato dall'articolo 19 della legge provinciale 27 agosto 1993, n. 21; f) l'articolo 81, come da ultimo modificato dall'articolo 14 della legge provinci |
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Art. 60 - Prime disposizioni di adeguamento alla legge 26 ottobre 1995, n. 447 (Legge quadro sull'inquinamento acustico) e abrogazione di disposizioni della legge provinciale 18 marzo 1991, n. 6 (Provvedimenti per la prevenzione ed il risanamento ambientale in materia di inquinamento acustico)1. Ai fini della tutela dell'ambiente esterno e dell'ambiente abitativo dall'inquinamento acustico si applica nel territorio della provincia di Trento la disciplina stabilita dalla legge 26 ottobre 1995, n. 447, ad esclusione dell'articolo 10, comma 4, e dai relativi decreti attuativi, secondo quanto disposto dal presente articolo. 2. Sono abrogate le disposizioni di cui alla legge provinciale 18 marzo 1991, n. 6, come modificata dalla legge provinciale 9 luglio 1993, n. 16, ad esclusione degli articoli 18, 21, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32 e 33; cessano, inoltre, le relative norme regolamentari. 3. Le funzioni derivanti dalle norme statali citate al comma 1 sono esercitate rispettivamente dalla Provincia e dai Comuni secondo quanto stabilito dalle medesime norme, fatto salvo quanto diversamente disposto dal presente articolo. Le funzioni spettanti alla Provincia sono esercitate dal dipartimento competente in materia di ambiente, ad esclusione delle funzioni attinenti alla pianificazione e programmazione provinciale e di quelle riservate alla Giunta provinciale a norma dell'articolo 3 della legge provinciale 3 aprile 1997, n. 7 (Revisione dell'ordinamento del personale della Provincia autonoma di Trento), come modificato dall'articolo 19 della legge provinciale 23 febbraio 1998, n. 3. |
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Art. 61 - Protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici1. La disciplina per la protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici è stabilita con apposito regolamento, in coerenza con le finalità, i principi di riforma economico-sociale e le definizioni stabiliti dalla legge 22 febbraio 2001, n. 36 (legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici), nell'ambito delle competenze spettanti alla Provincia in base allo Statuto speciale e alle sue norme d'attuazione. 2. In particolare il regolamento stabilisce: a) i criteri e le procedure per la localizzazione delle stazioni e sistemi o impianti radioelettrici - ferma restando l'applicazione per gli impianti di radiodiffusione sonora e televisiva della legge provinciale 28 aprile 1997, n. 9 (Individuazione di siti per la localizzazione di impianti di radiodiffusione) - nel rispetto delle disposizioni statali approvate ai sensi dell'articolo 4, comma 2, lettera a), della legge n. 36 del 2001 e dei principi stabiliti dal regolamento previsto dall'articolo 5 della medesima legge, nonché in conformità agli obiettivi di qualità di cui alla lettera c) del presente comma; b) i criteri e le procedure per la definizione dei tracciati degli elettrodotti con tensione non superiore a 150 Kw o comunque rientranti nella competenza della Provincia ai sensi d |
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Capo XVI - Disposizioni in materia di urbanistica |
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Art. 63 - Modifica alla legge provinciale 18 aprile 1995, n. 5 (Definizione agevolata delle violazioni edilizie (condono edilizio)1. All'articolo 1 della legge provinciale 18 aprile 1995, n. 5, come modificato dall'articolo 25 della legge provinciale 7 luglio 1997, n. 10, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente: "1-bis. In relazione a quanto disposto d |
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Art. 64 - Art. 66 - Omissis
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Capo XVII - Disposizioni in materia d'igiene e sanità |
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Art. 67 - Art. 74 - Omissis
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Art. 75 - Disposizioni sui servizi cimiteriali e sulla costruzione e l'ampliamento dei cimiteri1. Nel territorio della Provincia autonoma di Trento trova applicazione il regolamento di polizia mortuaria di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285 (Approvazione del regolamento di polizia mortuaria), fatta eccezione per la disciplina di cui al presente articolo nonché all'articolo 46 della legge provinciale 3 gennaio 1983, n. 2. Resta ferma l'individuazione delle autorità titolari delle competenze previste dal regolamento stesso, effettuata ai sensi della vigente disciplina del Servizio sanitario provinciale. 2. Nei cimiteri possono ricever |
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Capo XVIII - Disposizioni in materia di assistenza e previdenza |
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Art. 76 - Art. 78 - Omissis
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Art. 79 - Edifici destinati ad istituti di prevenzione e di pena1. In relazione ai protocolli d'intesa tra la Provincia ed il Ministero di grazia e giustizia, la Giunta provinciale è autorizzata a promuovere convenzioni con la competente amministrazione statale e i Comu |
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Capo XIX - Omissis
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Capo XX - Disposizioni in materia di istruzione |
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Art. 83 - Art. 88 - Omissis
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Art. 89 - Misure per il completamento dei programmi di edilizia scolastica1. Al fine del definitivo completamento di opere già finanziate sui programmi dell'edilizia scolastica, la Gi |
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Capo XXI - Omissis
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Capo XXII - Disposizioni finanziarie e finali |
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Art. 93 - Art. 94 - Omissis
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Art. 95 - Entrata in vigore1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino uffi |
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Tabelle - Omissis
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