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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
L. P. Trento 15/01/1993, n. 1
L. P. Trento 15/01/1993, n. 1
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[Premessa] |
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Titolo I - Obiettivi e finalità |
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Capo I - Programmazione degli interventi |
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Art. 1 - Finalità1. Nell'ambito più generale della protezione e riqualificazione dei beni culturali e ambientali della provincia, la presente legge disciplina gli interventi provinciali per la tutela e il riutilizzo del tessuto storico, sociale, culturale ed economico degli insediamenti storici nonché gli incentivi finanziari diretti a favorirne il recupero e la valorizzazione. Le funzioni di promozione e recupero degli insediamenti storici sono delegate ai comuni nei limiti di cui alle seguenti disposizioni. Fino a nuov |
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Art. 2 - Programma provinciale di intervento a tutela degli insediamenti storici1. In conformità ai contenuti dei piani regolatori generali nonché agli indirizzi e ai criteri generali stabiliti ai sensi del comma 2 dell'articolo 24 della legge provinciale 5 settembre 1991, n. 22 concernente "Ordinamento urbanistico e tutela del territorio" e tenuto conto delle priorità eventualmente indicate dai comuni, la Giunta provinciale predispone il programma provinciale di intervento a tutela degli insediamenti storici. |
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Art. 3 - Approvazione del programma1. Il programma di cui all'articolo 2 è approvato dalla Giunta provinciale ed è pubblic |
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Art. 4 - Domande e graduatorie per la concessione di incentivi e contributi1. Sulla base del programma triennale, comuni e privati proprietari presentano annualmente, rispettivamente alla Provincia, i primi, e ai comprensori o ai comuni di Trento e Rovereto, i secondi, le domande per la concessione dei contributi in |
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Art. 5 - Deliberazione annuale di attuazione del programma di intervento a tutela degli insediamenti storici1. Entro il 30 novembre di ciascun anno la Giunta provinciale, sulla base del programma di cui all'articolo 2, delle domande di contributo presentate dai comuni e delle graduatorie approvate dai comprensori e dai comuni di Trento e Rovereto ai sensi dell'articolo 4, approva la deliberazione annuale |
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Titolo II - Disciplina delle iniziative a favore di comunie privati proprietari e degli interventi della provincia |
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Capo I - Interventi a favore dei comuni |
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Art. 6 - Misura dei contributi1. La Giunta provinciale è autorizzata a concedere contributi ai comuni, ai loro consorzi, ovvero alle forme associative previste dalle disposizioni di cui al capo IX della legge regionale 4 gennaio 1993, n. 1, per le iniziative di recupero, valorizzazione e acquisizione degli immobili e delle aree costituenti gli insediamenti storici, secondo i criteri individuati dalla lettera a) del comma 2 dell'articolo 2. 2. I contributi di cui al comma 1 sono individuati nella deliberazione annuale di cui |
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Art. 7 - Varianti al progetto ammesso all'incentivo finanziario1. Qualora i comuni beneficiari dei contributi di cui all'articolo 6 approvino varianti al progetto ammesso al beneficio sono obbligati a comunicare tali varianti al servizio urbanistica e tutela del paesaggio. |
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Capo II - Interventi a favore di privati proprietari |
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Art. 8 - Contributi1. Per la realizzazione delle iniziative di recupero dei beni costituenti gli insediamenti storici po |
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Art. 9 - Concessione ed erogazione dei contributi1. La concessione dei contributi di cui all'articolo 8 è disposta con provvedimento del comprensorio competente e rispettivamente dei comuni di Trento e Rovereto. 2. Con il provvedimento di cui al comma 1 i comprensori e i comuni di Trento e Rovereto stabiliscono i termini per l'ultimazione d |
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Art. 10 - Varianti al progetto ammesso al contributo1. I privati proprietari beneficiari dei contributi di cui all'articolo 8 che intendono realizzare varianti all'originario progetto di recupero dell'immobile ammesso a contributo, devono trasmettere al comprensorio competente ovvero ai comuni di Trento e Rovereto il relativo progetto di variante come autorizzato in sede comunale. |
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Capo III - Interventi della Provincia |
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Art. 11 - Interventi diretti della Provincia per il recupero degli insediamenti storici1. L'individuazione nella deliberazione di cui all'articolo 5, quale oggetto dell'intervento diretto della Provincia, di un bene o di un complesso di beni o di un ambiente di particolare pregio o che richieda opere specialistiche particolarmente onerose ovvero per il quale siano necessari interventi urgenti, comporta dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza delle opere necessarie alla loro valorizzazione e al loro recupero. 2. L'individuazione del bene o dei complessi di beni di cui al comma 1 può avvenire solo qualora i comuni non abbiano già agito ai sensi del comma 1 dell'articolo 52 della legge provinciale 5 settembre 1991, n. 22 ovvero rinuncino espressamente a valersi di tale possibilità e previo conforme parere |
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Art. 11-bis |
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Capo IV - Decadenze |
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Art. 12 - Decadenza dai benefici1. Il beneficiario delle agevolazioni della presente legge decade dal contributo concesso nel caso di: a) avvenuta esecuzione delle opere in difformità al progetto ammesso ad agevolazione, salvo che non siano osservate le disposizioni di cui agli articoli 7 e 10; |
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Titolo III - Modificazioni alla legge provinciale 5 settembre 1991, n. 22 "Ordinamento urbanistico e tutela del territorio" |
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Art. 13 - Art. 18omissis N9 |
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Art. 19 - Aumento delle sanzioni pecuniarie previste dagli articoli 128 e 129 della legge provinciale 5 settembre 1991, n. 221. Le sanzioni pecuniarie previste rispettivamente dal comma 2 dell'articolo 128 e dai commi 5 e 6 de |
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Art. 20omissis N10 |
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Art. 21 - Predisposizione testo unico1. La Giunta provinciale è autorizzata a predisporre un testo unico della legge provinciale 5 |
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Titolo IV - Disposizioni finali, transitorie e finanziarie |
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Capo I - Disposizioni finali e transitorie |
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Art. 22 - Prima applicazione1. Il programma di cui all'articolo 2, in prima applicazione, viene approvato dalla Giunta provincial |
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Art. 23 - Divieto di cumulo di benefici1. I contributi previsti dalla presente legge sono alternativi e comunque non cumulabili con le agevo |
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Art. 24 - Modificazione delle limitazioni e della durata del divieto di alienazione previsti dall'articolo 17 "Divieto di alienazione - Durata delle limitazioni" della legge provinciale 6 novembre 1978, n. 44 concernente "Norme per la tutela ed il ricupero degli insediamenti storici"1. I vincoli annotati nel libro fondiario ai sensi dell'articolo 17 della legge provinciale 6 novembre 1978, n. 44 come modificato dall'articolo 1 della legge provinciale 18 agosto 1980, n. 26 e dall'articolo 98 della legge provinciale 6 giugno 1983, n. 16, antecedentemente alla data di entrata in vigore della presente legge possono essere cancellati, a richiesta dell'interessato, decorsi dieci anni dalla data di concessione del contributo in conto capitale ovvero decorso il periodo di durata del mutuo per i contributi in conto interessi. Dalla data di entrata in vigore della presente legge possono essere cancellati i vincoli imposti per la concessione di contributi in conto |
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Art. 25 - Norma transitoria1. Gli atti ed i rapporti conseguenti all'ammissione delle domande presentate ai sensi dell'articolo |
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Art. 26 - Abrogazioni1. A decorrere dall'entrata in vigore della presente legge cessa di essere applicata: |
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Capo II - Norme finanziarie |
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Art. 27 - Riferimento delle spese e rinvio autorizzazione1. Per la concessione dei contributi di cui all'articolo 6, delle assegnazioni di cui all'articolo 9, comma 5, degli interventi finanziari di cui all'articolo 11, comma 5, delle assegnazioni all'ITEA per l'esecuzione degli interventi di cui all'articolo 11, comma 9, si utilizzano le quote non impegnate delle autorizzazioni di spesa disposte per i fini di cui alla legge provinciale 6 novembre 1978, n. 44, con riferimento all'articolo 11, quarto comma, della legge provinciale 30 luglio 1984, n. 2 (capitolo 55330). |
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