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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
“Art. 23 (Modificazioni alla legge provinciale 13 dicembre 1990, n. 33 (Disciplina della ricezione turistica all'aperto e modifiche a disposizioni provinciali in materia di impatto ambientale, zone svantaggiate, esercizi alberghieri, campionati mondiali di sci nordico e attività idrotermali)) — 1. All'articolo 2 della legge provinciale 13 dicembre 1990, n. 33, come modificato dall'articolo 24 della legge provinciale 23 febbraio 1998, n. 3, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 2 è sostituito dal seguente:
"2. Sono campeggi, per i fini di cui al comma 1, gli esercizi ricettivi, aperti al pubblico, allestiti su aree recintate e appositamente attrezzate per la sosta e il soggiorno temporaneo di turisti provvisti di tende o di altri mezzi di soggiorno mobili nonché, per quelli situati a un'altitudine superiore a 500 metri sul livello del mare, di strutture accessorie da accostare al mezzo mobile di soggiorno, come definite dal regolamento di esecuzione;";
b) il comma 3 è sostituito dal seguente:
"3. Il titolare o il gestore del campeggio può destinare ai turisti allestimenti stabili e piazzole attrezzate con allestimenti mobili fino al limite del 30 per cento della ricettività massima autorizzata. Al titolare o al gestore di campeggi posti a un'altitudine superiore a 500 metri sul livello del mare è consentito, inoltre, attrezzare stabilmente le piazzole destinate ad accogliere mezzi mobili con strutture fisse di appoggio, come definite dal regolamento di esecuzione. In ogni caso la ricettività complessiva riferita agli allestimenti stabili e mobili, alle strutture fisse di appoggio e alle strutture accessorie di cui al comma 2 non può superare l'80 per cento di quella massima autorizzata. Qualora tale ricettività superi il 50 per cento della ricettività massima del campeggio, la struttura ricettiva assume la denominazione di 'campeggio parco per vacanze. Ogni allestimento stabile non può essere superiore a 40 metri quadrati di superficie, come definita dal regolamento di esecuzione di cui all'articolo 14.";
c) dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:
"3-bis. Il titolare o il gestore del campeggio può locare le piazzole e gli allestimenti per un periodo massimo di dodici mesi, mediante la stipulazione di contratti non tacitamente rinnovabili.";
d) il comma 5 bis è abrogato.
2. All'articolo 3 della legge provinciale 13 dicembre 1990, n. 33 al comma 1 le parole: "alle prescrizioni del piano urbanistico provinciale e" sono soppresse ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "L'allestimento dei campeggi e dei 'campeggio parco per vacanzé è ammesso solo se espressamente previsto dagli strumenti urbanistici."
3. All'articolo 11 della legge provinciale 13 dicembre 1990, n. 33 il comma 4 è sostituito dal seguente:
"4. Copia degli atti di cui al comma 3, lettere b) e c) è trasmessa, prima dell'esposizione nel locale di ricezione, al servizio competenze in materia di turismo."
4. All'articolo 13 della legge provinciale 13 dicembre 1990, n. 33 al comma 3 dopo le parole: "in aree appositamente individuate ed attrezzate dai comuni" sono aggiunte le seguenti: "o da soggetti privati".
5. All'articolo 15 della legge provinciale 13 dicembre 1990, n. 33 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) in fine alla lettera h) del comma 1 è aggiunto il seguente periodo: "la stessa sanzione si applica nel caso di difformità tra gli atti esposti e quelli trasmessi al servizio competente in materia di turismo ai sensi dell'articolo 11;";
b) dopo la lettera l) del comma 1 sono aggiunte le seguenti:
"l-bis) in caso di locazione delle piazzole o degli allestimenti per un periodo superiore a dodici mesi il pagamento di una sanzione da lire 400.000 a lire 1.200.000; qualora il periodo di locazione sia superiore a tre anni il pagamento di una sanzione da lire 1.200.000 a lire 6.000.000. La sanzione è raddoppiata in caso di recidiva;
l-ter) in caso d'irregolarità di ordine tecnico-amministrativo il pagamento di una sanzione da lire 400.000 a lire 1.200.000 per ciascuna irregolarità. La sanzione è raddoppiata in caso di recidiva.";
c) dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti:
"1-bis. L'autorizzazione all'esercizio dei complessi ricettivi turistici è revocata a seguito del venir meno dei requisiti previsti dall'articolo 5, comma 1, lettera a).
1-ter. L'autorizzazione all'esercizio dei complessi ricettivi turistici è sospesa a seguito del venir meno dei requisiti previsti dall'articolo 5, comma 1, lettera b), e in particolare in caso di vendita o di locazione per periodi superiori ai dodici mesi delle piazzole o degli allestimenti anche attraverso forme di multiproprietà turistica, o di assegnazioni di quote capitarie corrispondenti a parti allestite, nonché qualora siano state cedute a qualsiasi titolo le piazzole o gli allestimenti. È inoltre sospesa a seguito del venir meno dei requisiti previsti dall'articolo 5, comma 1, lettera d), e nel caso di gravi irregolarità di ordine tecnico-amministrativo. La sospensione può essere disposta anche parzialmente con riferimento a specifiche strutture o attività purché non sia pregiudicato il regolare funzionamento della struttura ricettiva fino alla completa regolarizzazione.
1-quater. La sospensione dell'autorizzazione all'esercizio dei complessi ricettivi turistici nei casi previsti dal comma 1 ter è disposta previa diffida a ottemperare a quanto richiesto nel termine prescritto, comunque non inferiore a trenta giorni; è disposta la revoca dell'autorizzazione qualora non si sia ottemperato a quanto richiesto entro il termine stabilito nel provvedimento di sospensione."
6. All'articolo 16 della legge provinciale 13 dicembre 1990, n. 33 al comma 1 dopo le parole: "con deliberazione della Giunta provinciale" sono aggiunte le seguenti: ", nonché dai comuni competenti".
7. I commi 7, 8 e 9 dell'articolo 5 della legge provinciale 13 dicembre 1990, n. 33 sono abrogati.
8. I campeggi esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge devono conformarsi alle disposizioni di cui all'articolo 2 della legge provinciale n. 33 del 1990, come modificato dal comma 1 del presente articolo, e alle relative norme regolamentari, entro tre anni dall'entrata in vigore delle disposizioni di adeguamento del regolamento di esecuzione della stessa legge, a pena di revoca dell'autorizzazione all'esercizio dei complessi ricettivi turistici.
9. Le modificazioni apportate all'articolo 3 della legge provinciale n. 33 del 1990 dal comma 2 del presente articolo non si applicano ai campeggi esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge.
10. Le modificazioni apportate all'articolo 15 della legge provinciale n. 33 del 1990 dal comma 5 del presente articolo non si applicano alle violazioni accertate prima dell'entrata in vigore della presente legge e per le quali non sia stata irrogata la relativa sanzione entro la medesima data.”
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