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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
L. P. Trento 04/08/2021, n. 18
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Testo coordinato con le modifiche introdotte da:
- L.P. 07/06/2024, n. 6
- L.P. 08/08/2023, n. 9
- L.P. 06/07/2022, n. 7
- L.P. 16/06/2022, n. 6
- L.P. 27/12/2021, n. 21
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CAPO I - Modificazioni di leggi provinciali e altre disposizioni connesse all'assestamento del bilancio di previsione |
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Sezione I - Disposizioni per l'attuazione del piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) |
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Art. 1 - Misure per l'attuazione del PNRR e del piano nazionale per gli investimenti complementari (PNC)1. La Provincia autonoma di Trento adegua la propria legislazione alla legislazione statale introdotta per semplificare e agevolare la realizzazione degli obiettivi stabiliti dal PNRR, previsto dal regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza, dal PNC previsto dal decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59 (Misure urgenti relative al fondo complementare al piano nazionale di ripresa e resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti), convertito, con modificazioni, dalla legge 1 luglio 2021, n. 101, nonché dal piano nazionale integrato per l'energia e il clima 2030 (PNIEC), previsto dal regolamento (UE) 2018/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla governance dell'Unione dell'energia e dell'azione per il clima, ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 266 (Norme di attuazione dello statuto speciale per il Trentino - Alto Adige concernenti il rapporto tra atti legislativi st |
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Art. 2 - Disposizioni relative al procedimento di approvazione contenuto nel PNRR del progetto "Potenziamento linea ferroviaria Verona-Brennero (opere di adduzione)"1. Per le finalità previste dall'articolo 1 e in attuazione del piano urbanistico provinciale (PUP) approvato con la legge provinciale 27 maggio 2008, n. 5, la partecipazione della Provincia all'approvazione del progetto relativo al potenziamento della linea ferroviaria Verona-Brennero, intervento inserito nell'allegato IV del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77 (Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle st |
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Art. 2-bis - Disposizioni per la programmazione degli interventi finanziati con risorse del PNRR e del PNC1. Per l'accesso ai finanziamenti disposti dal PNRR e dal PNC per gli interventi di edilizia scolastica, la Provincia adotta, d'intesa con il Consiglio delle autonomie locali, un documento pr |
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Art. 2-ter - Disposizioni di semplificazione nei contratti pubblici finanziati con il PNRR e il PNC |
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Art. 2-quater - Disposizioni connesse all'attuazione del progetto PNRR "La forza della minoranza: la rinascita di un borgo di matrice germanica a sud delle Alpi |
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Sezione II - Disposizioni in materia di tributi, crediti e spese |
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Art. 3 - Art. 5 Omissis
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Art. 6 - Modificazioni dell'articolo 17 della legge provinciale 16 febbraio 2015, n. 2 (legge provinciale sull'Europa 20151. Nella rubrica dell'articolo 17 della legge provinciale sull'Europa 2015 le parole: "per gli anni 2014-2020" sono soppresse. 2. Nel comma 1 dell'a |
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Sezione III - Disposizioni in materia di enti locali |
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Art. 7 - Integrazione dell'articolo 5 (Disposizioni transitorie per le comunità) della legge provinciale 6 agosto 2020, n. 6 |
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Art. 8 - Art. 9 Omissis
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Art. 10 - Integrazione dell'articolo 19 della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3 (Norme in materia di governo dell'autonomia del Trentino1. Dopo il comma 9 dell'articolo 19 della legge provinciale n. 3 del 2006 sono inseriti i seguenti: |
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Sezione IV - Disposizioni in materia di organizzazione e personale |
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Art. 11 - Art. 12 Omissis
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Art. 13 - Modificazione dell'articolo 2 della legge provinciale 17 febbraio 2003, n. 1 (legge provinciale sui beni culturali 20031. Il comma 1 dell'articolo 2 della legge provinciale sui beni culturali 2003 è sostituito dal seguente: "1. Per i fini di questa legg |
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Art. 14 - Integrazioni dell'articolo 75-quinquies della legge provinciale 3 aprile 1997, n. 7 (legge sul personale della Provincia 1997)1. Dopo il comma 2-bis dell'articolo 75-quinquies della legge sul personale della Provincia 1997 è inserito il seguente: "2-ter. Ai sensi dell'articolo 79 dello Statuto speciale, per il perseguimento degli obiettivi di contenimento e razionalizzazione della spesa pubblica, la società indicata nel comma 2 costituisce strumento tecnico-esecutivo di sistema della |
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Art. 15 - Modificazione dell'articolo 16 (Disposizioni in materia di semplificazione) della legge provinciale 13 maggio 2020, n. 31. Nell'alinea del comma 1 dell'articolo 16 della legge provincia |
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Art. 16 - Integrazione dell'articolo 19.1 della legge provinciale 30 novembre 1992, n. 23 (legge provinciale sull'attività amministrativa 19921. Nel comma 2 dell'articolo 19.1 della legge provinciale sull'attività amministrativa 1992, dopo le parole: "ai sensi dell'articolo 10 del regolament |
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Sezione V - Disposizioni in materia di contratti e servizi pubblici |
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Art. 17 - Modificazioni della legge provinciale 23 marzo 2020, n. 2, e dell'articolo 39-bis della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3 (Norme in materia di governo dell'autonomia del Trentino), in materia di contratti pubblici1. Dopo il comma 6 dell'articolo 7 della legge provinciale n. 2 del 2020 è inserito il seguente: "6-bis. Per fronteggiare gli aumenti eccezionali dei prezzi di alcuni materiali da costruzione verificatisi nell'anno 2021, le disposizioni statali relative alla revisione dei prezzi dei materiali adottate a t |
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Art. 18 - Modificazione dell'articolo 3 della legge regionale 5 novembre 1968, n. 40 (Nuove norme per l'esecuzione di programmi annuali di opere pubbliche nella Regione1. Nel numero 7 del primo comma dell'articolo 3 della legge regio |
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Art. 19 - Integrazione dell'articolo 39 della legge provinciale 4 ottobre 2012, n. 20 (legge provinciale sull'energia 20121. Dopo il comma 3-ter dell'articolo 39 della legge provinciale sull'energia 2012 è inserito il seguente: "3-quater. Il |
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Sezione VI - Disposizioni in materia di cultura, istruzione e università |
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Art. 20 - Inserimento dell'articolo 28-bis nella legge provinciale 3 ottobre 2007, n. 15 (legge provinciale sulle attività culturali 20071. Dopo l'articolo 28 della legge provinciale sulle attività culturali 2007 è inserito il seguente: "Art. 28-bis - Iniziative per il cinquantesimo anniversario del secondo statuto speciale di autonomia |
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Art. 21 - Art. 24 Omissis
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Art. 25 - Modificazioni della legge provinciale 10 settembre 2003, n. 8 (legge provinciale sull'handicap 2003), e della legge provinciale 7 agosto 2006, n. 5 (legge provinciale sulla scuola 20061. - 5. Omissis 6. Il comma 4 dell'articolo 4 della legge provinciale sull'handicap 2003 è abrogato. 7. Dopo l'articolo 4 della legge provinciale sull'handicap 2003 è inserito il seguente: "Art. 4-bis - Accertamento e attestazione di handicap nell'età evolutiva 1. Gli accertamenti delle condizioni previste dall'articolo 4, comma 1, che riguardano persone in età evolutiva sono effettuati da una commissione costituita presso l'Azienda provinciale per i servizi sanitari e composta da un medico, individuato ai sensi dell'articolo 15 della legge provinci |
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Art. 26 - Omissis
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Art. 27 - Modificazione dell'articolo 3 della legge provinciale 7 gennaio 1997, n. 1 (Tasse provinciali per il diritto allo studio universitario e per l'abilitazione all'esercizio professionale1. Il comma 1-bis dell'articolo 3 della legge provinciale n. 1 del 1997 è |
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Art. 28 - Modificazioni dell'articolo 7-quater (Disposizione transitoria relativa all'anticipazione del prezzo nell'ambito di appalti di servizi di ristorazione scolastica e universitaria) della legge provinciale 23 marzo 2020, n. 21. La rubrica dell'articolo 7-quater della legge provinciale n. 2 del 2020 è sostituita dalla seguente: "Disposizioni straordinarie in materia di appalti di servizi di ristorazione scolastica e universitaria". 2. Dopo il comma 1 dell'articolo 7-quater della legge provinciale n. 2 del 2020 sono inseriti i seguenti: |
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Sezione VII - Disposizioni in materia di parco nazionale dello Stelvio, pesca e acque pubbliche |
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Art. 29 - Modificazioni della legge provinciale 23 maggio 2007, n. 11 (legge provinciale sulle foreste e sulla protezione della natura 20071. All'articolo 44-sexies della legge provinciale sulle foreste e sulla protezione della natura 2007 sono apportate le seguenti modificazioni: a) il comma 3 è sostituito dal seguente: "3. Il piano del parco nazionale, per perseguire gli obiettivi di tutela del comma 1, suddivide il territorio del parco, in base al diverso grado di protezione, in riserve integrali, riserve generali orientate, aree di protezione e aree di promozione economica e sociale, e disciplina: a) l'organizzazione generale del territorio e la sua articolazione in aree o parti caratterizzate da forme differenziate di uso, godimento e tutela; b) vincoli, destinazioni d'uso pubblico o privato e norme d'attuazione relative, con riferimento alle varie aree o parti del piano; c) sistemi di accessibilità veicolare e pedonale, con particolare riguardo ai percorsi, accessi e strutture riservati alle persone con disabilità; d) sistemi di attrezzature e servizi per la gestione e la funzione sociale, agricola, forestale e turistica del parco, centri visite e punti informativi; e) indirizzi e criteri per gli interventi sulla flora, sulla fauna e sull'ambiente naturale in genere."; b) dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti: |
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Art. 30 - Omissis
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Art. 31 - Modificazioni della legge provinciale 8 luglio 1976, n. 18 (legge provinciale sulle acque pubbliche 1976), e della legge provinciale 6 marzo 1998, n. 4 (Disposizioni in materia di grandi derivazioni a scopo idroelettrico e altre disposizioni connesse1. All'articolo 17.2 della legge provinciale sulle acque pubbliche 1976 sono apportate le seguenti modificazioni: a) nel comma 3 le parole: "Fatto salvo quanto previsto dai commi 6, 7 e 8, se la concessione di derivazione d'acqua a scopo idroelettrico ha una potenza nominale media annua superiore a 220 kW e inferiore al limite previsto dal comma 1," sono sostituite dalle seguenti: "Fatto salvo quanto previsto dal comma 6, per le concessioni di derivazione d'acqua a scopo idroelettrico previste dal comma 1"; b) nel comma 3 le parole: "Queste concessioni sono denominate di seguito "concessioni di medie derivazioni d'acqua a scopo idroelettrico"." sono soppre |
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Sezione VIII - Disposizioni in materia di servizi antincendi |
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Art. 32 - Modificazione dell'articolo 21-bis della legge provinciale 22 agosto 1988, n. 26 (Norme in materia di servizi antincendi1. Nel comma 3 dell'articolo 21-bis della legge provinciale n. 2 |
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Art. 33 - Integrazioni della legge regionale 20 agosto 1954, n. 24 (Servizio antincendi)1. Dopo il secondo comma dell'articolo 3 della legge regionale n. 24 |
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Art. 34 - Modificazioni della legge provinciale 1° luglio 2011, n. 9 (Disciplina delle attività di protezione civile in provincia di Trento), dell'articolo 16 della legge provinciale n. 26 del 1988 e dell'articolo 36-ter 1 della legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23 (legge sui contratti e sui beni provinciali 1990), in materia di attività contrattuale dei corpi dei vigili del fuoco volontari1. Nel comma 4 dell'articolo 8 della legge provinciale n. 9 del 2011 le parole: "ad evidenza pubblica e quelle concorrenziali" sono soppresse. 2. Nel comma 10 dell'articolo 61 della legge provinciale n. 9 del 2011 le parole: ", dopo aver dichiarato l'aggiudicazione, secondo le disposizi |
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Sezione IX - Disposizioni in materia di salute e servizi sociali |
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Art. 35 - Art. 38 Omissis
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Art. 39 - Integrazione dell'articolo 13 della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3 (Norme in materia di governo dell'autonomia del Trentino1. Alla fine del comma 8 dell'articolo 13 della legge provinciale |
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Art. 40 - Modificazione dell'articolo 7 della legge provinciale 14 marzo 2013, n. 2 (Prevenzione e contrasto del mobbing e promozione del benessere organizzativo sul luogo di lavoro e modificazioni della legge provinciale 18 giugno 2012, n. 13, in materia di pari opportunità1. Il comma 1 dell'articolo 7 della legge provinciale n. 2 del 20 |
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Art. 41 - Modificazioni della legge provinciale 18 giugno 2012, n, 13 (legge provinciale sulle pari opportunità 2012), relative alla consigliera di parità nel lavoro1. Il comma 2 dell'articolo 6 della legge provinciale sulle pari opportunità 2012 è abrogato. 2. All'articolo 16 della legge provinciale sulle pari opportunità 2012 sono apportate le seguenti modificazioni: a) i commi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti: "1. Presso il Consiglio della Provincia autonoma di Trento è istituita la consigliera di parità nel lavoro. La consigliera è nominata dall'Ufficio di presidenza del Consiglio, previo esperimento di una procedura selettiva per titoli e colloquio attitudinale, secondo criteri e modalità stabiliti con deliberazione dell'Ufficio di presidenza del Consiglio provinciale, tra persone in possesso di diploma di laurea in giurisprudenza o equipollente nonché di comprovata competenza ed esperienza specifica in materia di pari opportunità di genere e di diritto e mercato del lavoro maturate per almeno cinque anni complessivi. La procedura è avviata entro l'ultimo trimestre dell'incarico della consigliera e a seguito dell'espletamento di tale procedura selettiva l'Ufficio di presidenza del Consiglio nomina anche la/il viceconsigliera/e, di seguito denominata/o viceconsigliera, che sostituisce la consigliera nei casi di assenza o impedimento. |
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Art. 42 - Omissis
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Sezione X - Disposizioni in materia di sviluppo economico e turismo |
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Art. 43 - Inserimento dell'articolo 6-bis (Contributi straordinari per la patrimonializzazione delle imprese trentine) nella legge provinciale 13 maggio 2020, n. 31. Dopo l'articolo 6 della legge provinciale n. 3 del 2020 è inserito il seguente: "Art. 6-bis - Contributi straordinari per la patrimonializzazione delle imprese trentine 1. Fino al 31 dicembre 2021, per sostenere un'adeguata patrimonializzazione delle imprese trentine in difficoltà a causa dell'emergenza epidemiologica da |
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Art. 44 - Modificazione dell'articolo 14 (Misure di semplificazione in materia di contributi alle imprese) della legge provinciale 23 marzo 2020, n. 21. Nel comma 4 dell'articolo 14 della legge provinciale n. 2 del |
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Art. 45 - Inserimento dell'articolo 12-bis nella legge provinciale 23 marzo 2020, n. 2 (Misure urgenti di sostegno per le famiglie, i lavoratori e i settori economici connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19 e altre disposizioni1. Dopo l'articolo 12 della legge provinciale n. 2 del 2020 è inserito il |
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Art. 46 - Omissis
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Art. 47 - Modificazioni della legge provinciale 19 dicembre 2001, n. 10 (legge provinciale sull'agricoltura sociale e sulle strade tematiche 20011. L'alinea del comma 1 dell'articolo 14-ter della legge provinciale sull'agricoltura sociale e sulle strade tematiche 2001 è sostituito dal seguente: "I soggetti individuati dall'articolo 14.1, comma 2, che esercitano le attività di agricoltura sociale e risultano iscritti nell'elenco provinciale previsto dall'articolo 14-sexies 1 sono denominati "fattorie sociali". Essi svolgono le attività dirette a realizzare:". 2. Il comma 4 dell'articolo 14-ter della legge provinciale sull'agricoltura sociale e sulle strade tematiche 2001 è sostituito dal seguent |
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Art. 48 - Modificazione dell'articolo 46 della legge provinciale 13 maggio 2020, n. 3, relativo all'agriturismo e all'enoturismo1. Nel comma 7 dell'articolo 46 della legge provinciale n. 3 del |
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Art. 49 - Modificazioni della legge provinciale 11 dicembre 2020, n. 14 (Disciplina della ricerca e delle concessioni minerarie e modificazioni della legge provinciale sulle cave 2006)1. Nel comma 2 dell'articolo 1 della legge provinciale n. 14 del 2020 le parole: "nel rispetto di quanto previsto dalla normativa provinciale a tutela del territorio, del paesaggio e dell'ambiente" sono sostituite dalle seguenti: "nel rispetto di quanto previsto dalla normativa a tutela del territorio, del patrimonio culturale, del paesaggio e dell'ambiente, nonché, ai sensi dell'articolo 97 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), del piano di tutela delle acque". 2. Al comma 3 dell'articolo 8 della legge provinciale n. 14 del 2020 sono apportate le seguen |
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Art. 50 - Modificazioni della legge provinciale 12 agosto 2020, n. 8 (legge sulla promozione turistica provinciale 20201. All'articolo 16 della legge sulla promozione turistica provinciale 2020 sono apportate le seguenti modificazioni: a) la lettera b) del comma 1 è sostituita dalla seguente: "b) con riferimento alla rimanente quota dell'imposta raccolta in ciascun ambito territoriale di riferimento: 1) alle APT, come finanziamento delle attività previste dall'articolo 7, comma 2, fino |
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Art. 51 - Omissis
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Sezione XI - Abrogazioni |
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Art. 52 - Abrogazioni1. Sono o restano abrogate le seguenti disposizioni provinciali desuete: |
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Sezione XII - Omissis
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CAPO II - Disposizioni per l'assestamento del bilancio di previsione |
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Art. 55 - Omissis
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Art. 56 - Entrata in vigore1. Questa legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. |
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Tabella A - Tabella D Omissis
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