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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
L. P. Trento 18/06/2012, n. 13
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- L.P. 14/03/2013, n. 2
- L.P. 27/12/2012, n. 25
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Art. 1 - Principi1. La Provincia promuove la parità di trattamento e opportunità tra donne e uomini, riconoscendo che ogni discriminazione basata sull'appartenenza di sesso rappresenta una violazione dei diritti umani e delle libertà fondamentali in tutte le sfere della società. |
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Art. 2 - Misure per la promozione della cultura di genere1. La Provincia sostiene la diffusione della cultura di genere, il raggiungimento della parità di trattamento e di opportunità per donne e uomini nonché dell'equilibrio tra i generi attraverso l'adozione di specifiche misure e azioni positive. 2. La Provincia, in particolare, promuove: a) la formulazione e l'attuazione delle leggi provinciali, dei regolamenti e degli strumenti di programmazione, tenendo conto delle differenze di genere; |
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Art. 3 - Definizioni1. Per i fini di questa legge si intende: a) per "cultura di genere": sistema di valori e pratiche orientati al riconoscimento dell'altra/o e all'eliminazione delle disparità lavorative, culturali, politiche, familiari e sociali che contraddistinguono le esperienze di donne e uomini, delle quali si riconosce la natura socialmente |
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Art. 4 - Strumenti per contrastare te discriminazioni di genere e promuovere la cultura di genere1. La Provincia per l'attuazione delle misure previste da questa legge si avvale: a) della commissione provinciale per le pari opportunità tra donna e uomo, di seguito denominata commissione; |
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Art. 5 - Informazione al Consiglio provinciale1. La relazione sull'attività annuale e il rapporto biennale elaborati ai sensi dell'articolo 13, comma 6, sono trasmessi al Consiglio provinciale e p |
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Art. 6 - Programmazione per le politiche di pari opportunità e bilancio di genere1. Entro sei mesi dalla data del decreto di attribuzione delle deleghe assessorili, la Giunta provinciale adotta le linee di indirizzo per le politiche di pari opportunità, che costituiscono il documento programmatico per l'azione della Provincia nella l |
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Art. 7 - Osservatorio delle pari opportunità1. Per consentire un'efficace attività di progettazione, programmazione, gestione, monitoraggio e valutazione degli interventi previsti da questa legge la Provincia svolge le funzioni di osservatorio delle pari opportunità. 2. In particolare tramite l'osservatorio la Provincia: |
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Art. 8 - Rilevazione di dati statistici per sesso1. La struttura provinciale competente in materia di statistica rileva e produce i dati statistici disaggregati per sesso, se pertinente. L'osservatori |
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Art. 9 - Interventi di educazione, promozione e sensibilizzazione1. La Provincia può realizzare attività volte all'attuazione del principio di pari opportunità attraverso interventi di educazione, promozione e sensibilizzazione. 2. La promozione di modelli culturali e sociali fondati sulla parità di trattamento e di op |
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Art. 10 - Contributi1. La Provincia può concedere a soggetti pubblici e privati contributi per la realizzazione di progetti per la promozione della cultura di genere rivolti alle finalità delle misure |
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Art. 11 - Disposizioni per le comunicazioni e promozioni pubblicitarie1. Nel caso di diffusione di comunicazioni e messaggi pubblicitari discriminatori e non rispettosi della dignità della persona in base ai genere, la commissione |
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Art. 12 - Disposizioni per il contrasto del fenomeno dell'utilizzo delle dimissioni in bianco1. La consigliera propone buone prassi per scoraggiare le discriminazioni di genere nel lavoro e in particolare il fenomeno delle dimissioni in bianco |
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Art. 13 - Commissione provinciale perle pari opportunità tra donna e uomo1. La commissione provinciale per le pari opportunità tra donna e uomo è organo consultivo del Consiglio provinciale e della Giunta provinciale in materia di pari opportunità fra donna e uomo. La commissione è incardinata presso il Consiglio provinciale ed è nominata dal Presidente del Consiglio entro centocinquanta giorni dalla data della prima seduta del Consiglio. N3 2. La commissione svolge le seguenti funzioni: a) promuove iniziative che consentano di rendere compatibile l'esperienza di vita privata con l'impegno pubblico, sociale, professionale; b) esprime parere sui disegni di legge che possono avere un |
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Art. 14 - Composizione della commissione1. La commissione è nominata per la durata della legislatura ed è composta da: a) N4 b) sei componenti designate/i dalle associazioni aventi sede nella provincia di Trento, che hanno come fine statutario la promozione delle pari opportunità di genere e che hanno maturato comprovata esperienza almeno triennale in questo ambito; |
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Art. 15 - Funzionamento della commissione1. Per il proprio funzionamento la commissione si avvale di una segreteria tecnica incardinata presso il Consiglio provinciale. Per lo svolgimento dei propri compiti la commissione può avvalersi di personale della Provincia, messo a disposizione dalla Giunta provi |
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Art. 16 - Consigliera di parità nel lavoro1. Presso il Consiglio della Provincia autonoma di Trento è istituita la consigliera di parità nel lavoro. La consigliera è nominata dall'Ufficio di presidenza del Consiglio, previo esperimento di una procedura selettiva per titoli e colloquio attitudinale, secondo criteri e modalità stabiliti con deliberazione dell'Ufficio di presidenza del Consiglio provinciale, tra persone in possesso di diploma di laurea in giurisprudenza o equipollente nonché di comprovata competenza ed esperienza specifica in materia di pari opportunità di genere e di diritto e mercato del lavoro maturate per almeno cinque anni complessivi. La procedura è avviata entro l'ultimo trimestre dell'incarico della consigliera e a seguito dell'espletamento di tale procedura selettiva l'Ufficio di presidenza del Consiglio nomina anche la/il viceconsigliera/e, di seguito denominata/o viceconsigliera, che sostituisce la consigliera nei casi di assenza o impedimento. N10 1-bis. Su proposta della consigliera di parità, l'ufficio di presidenza può attribuire alla viceconsigliera il compito di coadiuvare la consigliera nelle sue attività, con particolare riguardo a quelle richieste ai sensi del comma 3 bis. In tal caso la viceconsigliera opera sotto il coordinamento della consigliera. N17 |
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Art. 17 - Comitato unico di garanzia1. Ai sensi della vigente normativa nazionale la Provincia, gli enti locali e i propri enti pubblici strumentali costituiscono al proprio interno il comitato unico di garanzia che sostituisce i comitati per le pari opportunità e i comitati paritetici sul fenomeno del mobbing costituiti in applicazione della contrattazione collettiva, dei quali assume tutte le funzioni previste dall |
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Art. 18 - Modificazioni dell'articolo 49 della legge provinciale 3 aprile 1997, n. 7 (legge sul personale della Provincia1. Nella lettera a) del comma 1 dell'articolo 49 della legge sul personale della Provincia le parole: "pari dignità di" sono sostituite dalle seguenti |
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Art. 19 - Modificazione dell'articolo 4 della legge provinciale 2 marzo 2011, n. 1 (legge provinciale sul benessere familiare1. Nel comma 3 dell'articolo 4 della legge provinciale sul benessere familiare le parole: "affidamento congiunto" sono sostituite dalle seguenti: "affi |
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Art. 20 - Abrogazioni1. Sono abrogati: a) la legge provinciale 10 dicembre 1993, n. 41 (Interventi per la realizzazione delle pari opportunità tra uomo e donna); |
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Art. 21 - Disposizioni transitorie1. Gli articoli 5, 6, 10, 13, 14, 15 e 16 di questa legge si applicano a decorrere dall'inizio della legislatura successiva a quella di entrata in vigo |
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Art. 22 - Disposizioni finanziarie |
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