Articolo abrogato dall’art. 12, comma 3, della L.P. 06/07/2022, n. 7, così recitava:

“Art. 7 - Integrazione dell'articolo 5 (Disposizioni transitorie per le comunità) della legge provinciale 6 agosto 2020, n. 6

1. Dopo il comma 2 dell'articolo 5 della legge provinciale n. 6 del 2020 è inserito il seguente:

"2-bis. In relazione al completamento del processo di elaborazione dell'intervento legislativo previsto dal comma 1, gli incarichi dei commissari nominati ai sensi del comma 1, anche se cessati, sono rinnovati di diritto fino al 31 dicembre 2022 e conseguentemente non sono indette le elezioni ai sensi dell'articolo 17-quater della legge provinciale n. 3 del 2006; per la medesima durata e nella medesima composizione sono ricostituite le commissioni per la pianificazione e il paesaggio (CPC) previste dal comma 5 e le assemblee previste dal comma 6."

2. Alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione di quest'articolo provvedono le comunità con i loro bilanci.”

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