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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
L. P. Trento 05/11/1968, n. 40
L. P. Trento 05/11/1968, n. 40
L. P. Trento 05/11/1968, n. 40
- L.P. 04/08/2021, n. 18
- L.P. 21/12/2007, n. 23
- L.P. 29/12/2006, n. 11
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Art. 11. Le Giunte provinciali predispongono - per delega della Regione - programmi annuali di opere pubbliche, indicate nel seguente articolo 3, da ammetter |
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Art. 21. I contributi, previsti dalla presente legge, sono erogati ai titoli delle opere programmate, indicati nelle lettere a) e b) seguenti, sulla spesa necessaria per la realizzazione delle singole opere: a) Comuni, consorzi tra Comuni, enti comunali di assistenza, fondazi |
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Art. 31. Nei programmi annuali, di cui all'articolo 1, possono essere comprese - ai fini dell'ammissione al contributo - le seguenti categorie di opere: 1) la costruzione, la sistemazione e l'ampliamento di acquedotti e fognature; 2) la sistemazione straordinaria delle strade interne degli abitati, la costruzione, la sistemazione, l'ampliamen |
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Art. 41. Nei limiti degli stanziamenti, previsti da apposite leggi regionali, le Giunte provinciali sono altresì autorizzate, per delega della Regione e a totale carico del bilancio regionale, ad eseguire direttamente le opere, ammis |
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Art. 51. Le domande, redatte in carta legale e sottoscritte dal legale rappresentante dell'ente richiedente, devono essere presentate entro il mese di gennaio di ogni anno alla Giunta provinciale competente. 2. Le domande rimangono valide per un periodo di anni cinque. |
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Art. 61. I contributi previsti dalla presente legge sono concessi con decreto del Presidente della Giunta provinciale competente - previa deliberazione della Giunta - dietro present |
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Art. 71. Il contributo è corrisposto direttamente, il 30 giugno ed il 31 dicembre di ogni anno, all'ente beneficiario o all'istituto di credito mutuante, qu |
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Art. 81. Ai Comuni deficitari, a norma dell'articolo 2 della legge regionale 31 dicembre 1955, n. 32, almeno in tre degli ultimi cinque esercizi finanziari, |
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Art. 91. Nel caso in cui gli enti locali si trovino nell'impossibilità di garantire, in tutto o in parte, con le entrate delegabili, i mutui per l'esecuzion |
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Art. 101. In ciascun progetto, sarà computata, per spese di compilazione, direzione e sorveglianza e per spese di collaudo, una somma corrispondente all'1 pe |
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Art. 111. L'approvazione dei progetti delle opere contemplate nella presente legge equivale a dichiarazione di pubblica utilità e di urgenza e indifferibilit |
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Art. 121. I Comuni non possono contrarre nessun mutuo, previsto dalla presente legge, ove la quota annuale di ammortamento, rappresentata dall'interesse e dal |
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Art. 131. Gli enti beneficiari dei contributi, accordati a norma della presente legge, devono impegnarsi a non mutare, per il periodo di venticinque anni, la |
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Art. 141. Per il finanziamento delle opere previste dalla presente legge, i Comuni possono contrarre prestiti in cartelle od altri titoli negoziabili, previa |
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Art. 151. Le quote di ammortamento dei mutui, contratti dai Comuni, in base alla presente legge, possono essere garantite con ipoteca o con delegazioni sulle |
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Art. 161. Nell'esercizio delle funzioni delegate con la presente legge, le Giunte provinciali devono attenersi alle direttive generali impartite dalla Giunta |
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Art. 17 - Norma transitoria1. Nella prima applicazione della presente legge le domande previste dal precedente articolo 5 devono essere presentate entro trenta giorni dall'entrat |
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Art. 181. Per la concessione dei contributi previsti dall'articolo 1 della presente legge, è autorizzato, a carico dell'esercizio 1968, il limite di impegno di L. 234 milioni. |
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Art. 191. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 49 dello Statuto speciale. 2. Essa entra in vigore il giorno successivo a quello del |
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