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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
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L. P. Bolzano 15/04/1991, n. 10
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- D. Dir. P. 18/10/2001, n. 6.1/1000/2001
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CAPO I - Disposizioni generali |
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SEZIONE I - Atti che precedono la dichiarazione di pubblica utilità |
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Art. 1 - (Ambito di applicazione)1. Le disposizioni della presente legge si applicano all’espropriazione di beni immobili, di diritti relativi a beni immobili, e alla costituzione coattiva di servitù, occorrenti per la realizzazione di opere od interventi di pubblica utilità da parte della Provincia, degli enti provinciali, dei comuni, dei consorzi tra comuni, delle comunità comprensoriali, e loro aziende, nelle materie di competenza provinciale. |
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Art. 1-bis - (Attribuzione di competenze)1. Ferme restando le attribuzioni della commissione di cui all’articolo 11, le funzioni ed incombenze di cui all’articolo 1 sono esercitate dai comuni |
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Art. 2 - (Accesso alla proprietà privata)1. I periti incaricati della formazione del progetto dell’opera o dell’intervento, possono introdursi nelle proprietà private e procedere alle operazioni planimetriche e ad altri lavori preparatori dipendenti dall’incarico ricevuto, purché ne sia data loro facoltà con decreto del Direttore della Ripartizione provinciale amministrazione del patrimonio o del sindaco terri |
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SEZIONE II - Dichiarazione di pubblica utilità |
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Art. 3 - (Comunicazione dell’avvio del procedimento)1. Il promotore dell’esproprio interessato all’adozione dell’atto che dichiara la pubblica utilità dell’opera deposita presso l’autorità espropriante una relazione esplicativa dell’opera o dell’intervento da realizzare, le mappe catastali, sulle quali sono individuate le aree da espropriare, l’elenco dei proprietari iscritti nei libri fondiari riguardo alle singole particelle edificiali o fondiarie interessate, nonché le planimetrie dei piani urbanistici vigenti. |
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Art. 5 - (Decreto dirigenziale)1. Entro 60 giorni dal ricevimento degli atti, il Direttore della Ripartizione provinciale amministrazione del patrimonio, con proprio decreto che costituisce provvedimento definitivo, dichiara la pubblica utilità, nonché, ove occorre, l’urgenza e l’indifferibilità delle opere e degli interventi previsti nella relazione, e determina l’indennità di espropriazione o di costituzione coattiva di servitù, da corrispondersi agli aventi diritto. 2. Se la domanda è presentata ai sensi dell’articolo 1, comma 2, il decreto dirigenzia |
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SEZIONE III - Indennità di espropriazione e di costituzione coattiva di servitù |
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Art. 6-bis - (Pagamenti in acconto sulle indennità)1. Può essere pagato un acconto fino all’80 per cento sulle indennità di espropriazione e di occupazione d’urgenza, previste dalla normativa vigente, anche se determinate a titolo provvisorio, in favore degli aventi diritto che dichiarino, ai sensi dell’ “articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre |
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Art. 7 - (Decreto di espropriazione o di asservimento)1. Determinate le indennità, il direttore della Ripartizione provinciale amministrazione del patrimonio dispone, entro 15 giorni, con proprio decreto, che costituisce provvedimento definitivo, |
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Art. 7-bis - (Criteri di determinazione)1. L’indennità di espropriazione è determinata in base a parametri diversi a seconda che l’espropriazione interessi aree edificabili, aree non edificabili o aree edificate. |
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Art. 7-ter - (Definizioni)1. Sono considerate aree non edificabili: a) le aree vincolate dai piani urbanistici in vigore al mantenimento in via principale della destinazione agricola, silvo-pastorale o improduttiva; |
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Art. 7-quater - (Indennità per le aree non edificabili)1. L’indennità di espropriazione per le aree non edificabili consiste nel giusto prezzo da a |
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Art. 7-quinquies - (Indennità per le aree edificabili)1. Per le aree edificabili l’indennità di espropriazione è determinata in misura pari al valore venale del bene al momento dell’emanazione del decreto di cui all’articolo 5. 2. L’indennità di cui al comma 1 è ridotta del 25 per cento quando l’espropriazione è finalizzata alla realizzazione di interventi di riforma economico-sociale. N46 |
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Art. 8 - (Indennità per le aree edificate)1. L’indennità di espropriazione per le are |
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Art. 8-bis - (Rimborsi) |
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Art. 9 - (Detrazioni)1. Qualora dall’esecuzione dell’opera o dell’intervento pubblico derivi un vantaggio speciale e immediato alla parte del fondo no |
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Art. 10 - (Indennità per le servitù)1. Per il danno permanente derivante dalla costituzione o estinzione coattiva di una servitù, al proprietario o all’avente diritto spetta un’indennità in proporzione alla diminuzione rispettivamente della re |
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Art. 11 - (Commissione provinciale estimatrice)1. La Giunta provinciale nomina, per la durata della propria carica, una commissione provinciale per la determinazione dei valori agricoli dei terreni, composta da: a) il direttore dell’Ufficio estimo, quale presidente, o altro funzionario dell’Ufficio dal medesimo delegato; b) due rappresentanti designati dalle associazioni o confederazioni maggio |
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Art. 12 - (Centri edificati)1. I centri edificati e le zone abitate sono delimitati da |
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Art. 13 - (Maggiorazioni dell’indennità di espropriazione)1. Se l’area da espropriare è coltivata direttamente dal proprietario o appartiene ad una azienda agricola condotta dal proprietario, l’indennit |
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Art. 14 - (Indennità spettante agli affittuari)1. Se il terreno è coltivato da un affittuario, mezzadro, colono parziario, compartecipante o concessionario di bene di uso civico, l'indennità viene stimata ai sensi dell'ar |
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Art. 14-bis - (Indennizzo per il rilascio dell’immobile)1. Se l’espropriazion |
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Art. 15 - (Opposizioni)1. Entro 30 giorni dalla data di notifica del decreto di cui all’articolo 5 |
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Art. 16 - (Procedura di espropriazione abbreviata)1. Se un'area, in base alle indicazioni di piano urbanistico, di piano di attuazione o di piano di recupero, è soggetta all'espropriazione, la Provincia e gli altri enti pubblici competenti all'esecuzione delle opere, impianti o servizi, o loro concessionari, possono procedere alla determinazione dell'indennità di espropriazione o di costituzione coattiva di servitù spettante agli aventi diritto ai sensi degli articoli 7-quater, 7-quinquies, 8, 10, 13 e 14. |
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CAPO II - Disposizioni circa i beni soggetti ad espropriazione di spettanza di minori, interdetti, assenti, persone giuridiche e altre persone |
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Art. 17 - (Autorizzazioni ed approvazioni)1. Se tra i fondi da espropriarsi o asservirsi, si trovano beni appartenenti a minori, i |
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Art. 18 - (Accettazioni e pagamenti)1. Gli esercenti la potestà sul minore, i tutori, i curatori e gli altri amministratori delle p |
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CAPO III - Restituzioni dei fondi non occupati per l’esecuzione delle opere di pubblica utilità |
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Art. 19 - (Restituzione dei fondi non utilizzati)1. Dopo l’esecuzione di un’opera o intervento di pubblica utilità, se un fondo a tale fine espropriato non avesse avuto in tutto o in parte la destinazione prevista, gli espropriati o gli aventi causa da essi, che hanno la proprietà |
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Art. 20 - (Avviso e domanda)1. I terreni di cui al precedente articolo 19 vengono indicati con avviso pubblicato all’albo del Comune territorialmente competente per la durata di 90 giorni. |
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Art. 21 - (Esclusioni)1. Gli articoli 19 e 20 non sono applicabili alle frazioni dei fondi che sono state acquis |
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Art. 22 - (Restituzione a seguito di mancata esecuzione dell’opera o di inefficacia dell’espropriazione)1. Fatta l’es |
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CAPO IV - Occupazione temporanea dei fondi per l’estrazione di pietre, ghiaia e per altri usi necessari all’esecuzione di opere pubbliche |
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Art. 24 - (Interventi consentiti)1. Gli imprendi |
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Art. 25 - (Domanda e notificazione)1. La domanda deve essere diretta dall’imprenditore od esecutore dei lavori al Direttore della Ripartizione provinciale amministrazione del patrimonio, con l’indicazione della durata |
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Art. 26 - (Decreto di occupazione)1. Trascorso il |
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Art. 27 - (Perizia e versamento dell’indennità)1. I propri |
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Art. 28 - (Divieti)1. All’incari |
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CAPO V - Occupazioni d’urgenza |
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Art. 29 - (Occupazione nei casi di forza maggiore e di urgenza)1. Nei casi di rottura di argini, di rovesciamento di ponti o negli altri casi di forza maggiore o di assoluta urgenza, il Direttore della Ripartizione provinciale amministrazione del patrimonio, previa la compilazione dello stato di consistenza dei fondi da occuparsi, può ordinare, con decreto da notificarsi ai proprietari ed agli altri eventuali aventi diritto, l’occupazione temporanea dei beni immobili che occorressero all’esecuzione delle opere all’uo |
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Art. 30 - (Occupazione per l’esecuzione di lavori dichiarati urgenti ed indifferibili)1. Per l’esecuzione di lavori dichiarati urgenti ed indifferibili, limitatamente alle opere di prevenzione e di pronto soccorso per calamità pubbliche, alle strade pubbliche, alla sistemazione dei bacini montani, alle opere idrauliche, alle opere di protezione antivalanghe, alle opere concernenti le fognature, gli acquedotti ed i gasdotti, il Direttore della Ripartizione provinciale amministrazione del patrimonio, previa compilazione dello stato di consistenza dei fondi da occuparsi e previo “versamento” N49 dell’indennità di esproprio, può autorizzare con proprio decreto, da notificare ai pr |
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CAPO VI - Disposizioni transitorie e finali |
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Art. 31 - (Abrogazione di norme ed applicabilità della nuova normativa)1. Sono abrogati gli articoli dal 7 al 15/ter, l’articolo 27, comma 7, e l’articolo 35-bis, commi 5, 6 e 7, della legge provinciale 20 agosto 1972, n. 15, nel testo vigente. |
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Art. 32 - (Regolazione tavolare di vecchie pendenze)1. È autorizzata l’emanazione del decreto di espropriazione o di asservimen |
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Art. 32-bis - (Utilizzazione senza titolo di un bene per scopi di interesse pubblico)1. L’autorità che utilizza un bene immobile per scopi di interesse pubblico, occupato senza valido ed efficace provvedimento di esproprio o dichiarativo della pubblica utilità, può disporre l’acquisizione dello stesso al suo patrimonio indisponibile, previa ponderazione degli interessi contrapposti. Al proprietario vanno risarciti i danni. 2. L’atto di acquisizione: a) può altresì essere emanato quando sia stato annullato, anche con sentenza passata in giudicato prima dell’entrata in vigore della legge provinciale 28 dicembre 2001, n. 19, l’atto da cui sia sorto il vincolo preordinato all’esproprio, l’atto che abbia dichiarato la pubblica utilità di un’opera o il decreto di esproprio; b) dà atto delle circostanze che hanno condotto alla indebita utilizzazione dell’area, indicando, ove risulti, la data dalla quale essa si è verificata; c) determina la misura del risarcimento del danno e ne dispone il pagamento, entro il termine di 60 giorni, senza pregiudizio per l’eventuale azione già proposta; d) è notificato al proprietario nelle forme degli atti processuali civili; |
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