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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
L. P. Bolzano 21/01/1987, n. 2
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- L.P. 19/07/2013, n. 11
- L.P. 13/06/2012, n. 10
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Art. 1 (Beni demaniali e patrimoniali - competenza per l’amministrazione degli stessi)1. I beni della Provincia si distinguono in beni demaniali e beni patrimoniali secondo le norme del Codice civile. 2. All’amministrazione dei beni demaniali e patrimoniali, ferma restando la comp |
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Art. 1-bis (Piste ciclabili e itinerari ciclopedonali)1. Le piste ciclabili e gli itinerari ciclopedonali intercomunali fanno parte del demanio pubbli |
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Art. 2 (Gli inventari in generale)1. I beni sono descritti in appositi inventari secondo le norme contenute nei successivi articoli. N2 |
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Art. 3 (Inventario dei beni demaniali)1. L’inventar |
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Art. 4 (Classificazione dei beni patrimoniali)1. I beni patrimoniali si distinguono, secondo le norme del Codice civile, in beni disponibili e indisponibili, immobili e mobili. |
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Art. 5 (Inventario dei beni immobili patrimoniali)1. L’inventario dei |
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Art. 6 (Inventario dei beni mobili patrimoniali)1. L’inventar |
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Art. 7 (Consegnatari dei beni e relativi obblighi)1. Tutti i beni devono essere dati in consegna per mezzo di un apposito verbale ad agenti "consegnatari", nominati con decreto dell’assessore competente per l’amministrazione del patrimonio. Il provvedimento di nomina del consegnatario può essere revocato in qualsiasi momento. Esso è revocato di diritto per motivi di incompatibilità, nonché per sospensione o cessazione dal servizio. |
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Art. 8 (Servizio ispettivo)1. Il competente ufficio patrimonio dipend |
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Art. 9 (Custodia e vigilanza sui beni)1. Il servizio di custodia dei beni della Provincia è affidato normalmente al personale appartenente alla prima, seconda o terza qualifica funzionale. |
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Art. 10 (Assicurazione dei beni) |
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Art. 11 (Affitto, locazione, uso o comodato dei beni patrimoniali)1. I beni patrimoniali possono essere concessi a titolo oneroso in affitto, in locazione o in uso, previa deliberazione della Giunta provinciale su proposta dell’assessore competente per l’amministrazione del patrimonio. “I relativi contratti o le relative concessioni vengono stipulati dal direttore della Ripartizione provinciale Am |
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Art. 11-bis (Concessione in uso di beni culturali) |
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Art. 11-ter (Affitti per attività commerciali durante l'emergenza epidemiologica COVID-19)1. Per favorire la ripresa economica di imprese e operatori economici nonc |
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Art. 12 (Affitto o concessione di beni immobili destinati a fini agricoli)1. I beni immobili con destinazione agricola possono essere dati in affitto preferibilmente a coltivatori diretti. |
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Art. 13 (Concessione in uso di beni immobili - abitazione)1. I beni immob |
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Art. 13-bis (Riduzione del canone di locazione) |
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Art. 14 (Stima dei beni immobili da acquistare o da alienare)1. Salvo quanto |
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Art. 15 (Acquisto di beni immobili in corso di costruzione) |
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Art. 15-bis (Rifugi di proprietà provinciale)1. Per definire il fabbisogno di investimenti e manutenzioni e le relative priorità di intervento dei rifugi alpini di proprietà provinciale, la Giunta provinciale può av |
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Art. 16 (Modalità di vendita dei beni immobili)1. La vendita dei beni immobili avviene mediante pubblico incanto o, dopo la sua eventuale diserzione, mediante licitazione privata, sulla base del valore di stima accertato dall’ufficio estimo provinciale. 2. L’amministrazione provinci |
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Art. 17 (Alienazione di beni immobili a destinazione agricola ad affittuari coltivatori diretti)1. N35 |
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Art. 18 (Permuta di beni immobili)1. L’amministrazione provinciale è autorizzata a permutare a trattativa privata immobili di proprietà provinci |
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Art. 20 (Cessione gratuita di beni immobili a comuni e persone giuridiche)1. Possono essere ceduti a titolo gratuito beni immobili patrimoniali ai comuni, alle comunità comprensoriali, ai consorzi di comuni o altri enti territoriali, alle aziende ed enti dipendenti dalla Provincia, nonché agli organismi di diritto pubblico dalla stessa costituiti che hanno la loro |
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Art. 20-ter (Cessione di beni immobili trasferiti dallo Stato e da amministrazioni statali)1. I beni immobili trasferiti alla Provincia in forza dei decreti legislativi 2 settembre 1997, n. 320, e 21 dicembre 1998, n. 495, possono essere ceduti nel seguente ordine decrescente di preferenza: a) ai comuni, alle comunità comprensoriali, ai consorzi di comuni o ad altri enti pubblici, a condizione che gli stessi destinino i beni al perseguimento dei propri fini istituzionali o comunque al perseguimento di finalità di pubblico interesse; qualora ricorrano le condizioni di cui all� |
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Art. 20-quater (Cessione gratuita di beni immobili) |
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Art. 21 (Alienazione di beni mobili fuori uso)1. I beni mobili divenuti inservibili vengono di regola permutati con altri beni, che li sostituiscono. Qualora tali beni non vengano permutati, l’assessore competente per l’amministraz |
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Art. 21-bis (Disposizioni in materia di immobilizzazioni finanziarie per partecipazioni societarie della Provincia)1. La Giunta provinciale è autorizzata ad acquistare e a sottoscrivere ulteriori azioni o quote di società di capitali in cui la Provincia già detenga una partecipazione. |
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Art. 23 (Contabilità patrimoniale)1. La dimostrazione della consistenza dei beni immobili e mobili della Provincia all’inizio dell’esercizio, delle variazioni verificatesi nel corso |
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Art. 24 (Cancellazione del vincolo di inalienabilità)1. Per gli immobili trasferiti ai comuni ai sensi dell’articolo 8 della legge provincial |
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Art. 26 (Abrogazione di norme)1. Con l’entrata in vigore della presente legge sono abrogate le seguenti norme: |
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Art. 271. Con regolamento saranno emanate disposizioni per la tenuta degli inventari, per la disciplina dei compiti dei consegnatari di beni mobili e immobili, nonché per il servizio di custodia ad affidare ad estranei all’Amministrazione. Con apposito regolamento sono, inoltre, emanate le disposizioni per l’installazione e l’utilizzo dei sistemi di videosorveglianza degli edifici dell’Amministrazione |
Testo coordinato con modifiche fino alla L.P. 10/2012.
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