Comma abrogato dalla L.P. 18/10/2016, n. 21.

Il comma 1 dell’articolo 17 così recitava:

“1. Per i beni immobili aventi destinazione agricola, che si intendono alienare agli affittuari coltivatori diretti, la stima di cui all’articolo 14 è effettuata di concerto con l’ispettorato provinciale dell’agricoltura.”

Dalla redazione