N36 | Bollettino di Legislazione Tecnica
Comma abrogato dalla L.P. 18/10/2016, n. 21.

Il comma 2 dell’articolo 17 così recitava:

“2. La stima dei beni predetti viene fatta tenuto conto dell’altitudine, della posizione, della produttività, del tipo di coltura, della stato di conservazione, ove trattasi di edifici, e delle migliorie eventualmente apportate.”

Dalla redazione