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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
L. R. Sicilia 27/04/1999, n. 10
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Testo coordinato con le modifiche introdotte da:
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- L.R. 09/08/2002, n. 9
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- L.R. 03/05/2001, n. 6
- L.R. 19/08/1999, n. 15
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[Premessa]
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Titolo I - Omissis
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Titolo II - DISPOSIZIONI PER L’INCREMENTO E LA RAZIONALIZZAZIONE DELLE ENTRATE E PER LA VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO
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Art. 4 - Art. 13 - Omissis
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Art. 14 - Ricerche archeologiche sottomarine1. All’articolo 1 della legge regi |
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Art. 15 - Scavi archeologici1. Il Presidente della Regione, su proposta dell’Assessore per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione, d’in |
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Art. 16 - Omissis
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Art. 17 - Recupero somme non utilizzate1. Le somme erogate ai comuni, ai consorzi di comuni ed ai consorzi misti tra comuni ed enti pubblici o imprese, ai sensi degli articoli 10 e 11 della legge regionale 18 giugno 1977, n. 39, e successive modifiche ed integrazioni, nonché le somme erogate ai sensi degli articoli 49 e 58 della legge regionale 15 maggio 1986, n. 27, e le disponibilità derivanti dalle economie conseguite a seguito della ultimazione delle opere realizzate con le somme medesime, non utilizzate alla data dell’entrata in vigore della presente legge, sono versate dagli stessi enti, entro e non oltre il termine di quarantacinque giorni, in apposito capitolo di entrata del bil |
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Art. 18 - Istituzione anagrafe dei beni del demanio e del patrimonio immobiliare1. È istituita presso la Presidenza della Regione, mediante adeguati sistemi informatici, l’anagrafe dei beni demaniali e del patrimonio immobiliare a qualsiasi titolo detenuto od utilizzato dall’Amministrazione regionale e dagli enti ed aziende regionali, previa verifica e rivalutazione dei beni stessi. |
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Art. 19 - Aggiornamento rendite patrimoniali, canoni e altri proventi del demanio1. Il canone superficiario di cui all’articolo 13 della legge regionale 1 ottobre 1956, n. 54, è determinato in lire 7.600 per ogni ettaro e frazione di ettaro della superficie compresa nell’area del permesso. N16 2. Il canone superficiario di cui all’articolo 33 della legge regionale 1 ottobre 1956, n. 54, è determinato in lire 19.200 per ogni ettaro e frazione di ettaro della superficie compresa nell’area della concessione. N17 3. I canoni di cui ai commi 1 e 2 sono rivalutati, rispetto al 31 dicembre 1999, ogni biennio con decreto dell’Assessore regionale per l’industria, in base all’indice di svalutazione della lira (indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati). |
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Art. 20 - Ricerca e coltivazione di idrocarburi1. Nelle more dell’approvazione di una nuova legge organica in materia, in attuazione della direttiva CE 94/22 del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 maggio 1994, i titoli minerari di cui alla legge regionale 20 marzo 1950, n. 30, e successive modifiche ed integrazioni, relativi alla ricerca e coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi, sono rilasciati dall’Amministrazione regionale in maniera non discriminatoria e tale da non determinare situazioni di monopolio. Sono abrogate le disposizioni previste dalla legislazione vigente che istituiscono regimi preferenziali a favore di particolari soggetti. |
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Art. 21 - Sfruttamento delle risorse minerarie1. Ai fini dello sfruttamento delle risorse minerarie, ivi comprese le risorse idrico-minerali per uso potabile e termale, ricadenti |
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Art. 22 - Cessione alloggi popolari1. L’articolo 16 della legge regionale 22 marzo 1963, n. 26, integrato dall’articolo 6 della legge regionale 12 maggio 1975, n. 21, è così sostituito: “Art. 16. Gli alloggi costruiti o da costruire a totale carico della Regione per le categorie meno abbienti vengono ceduti in proprietà in unica soluzione ovvero in non oltre 25 anni mediante rate mensili costanti posticipate calcolate al tasso di interesse legale in vigore alla data della cessione. Il prezzo di cessione è pari al 50 per cento del valore determinato applicando i criteri di cui all’articolo 2 |
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Art. 23 - Omissis
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Art. 24 - Soppressione, incorporazione e riordino di enti ed aziende1. Nel quadro del generale riordino del settore turistico, l’Assessore regionale per il turismo, le comunicazioni ed i trasporti attiva, entro tre mesi dall’entrata in vigore della presente legge, le procedure necessarie per la soppressione delle Aziende autonome di soggiorno e turismo dell’Isola. 2. Entro sei mesi dall’entrata in vigore della presente legge, gli Assessori competenti attivano le procedure necessarie per il riordino, anche mediante soppressione e/o fusione, dei seguenti en |
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Art. 25 - Alienazione degli antichi suoli armentizi e delle sedi viarie disponibili1. L’Assessore regionale per l’agricoltura e le foreste è autorizzato a procedere alla legittimazione dei suoli armentizi che non risultano indicati in catasto come sede viaria. È altresì autorizzato a procedere alla vendita delle porzioni di sedi viarie che non siano necessarie al transito e non risultano destinati negli strumenti urbanistici in vigore a riconosciute esigenze di uso pubblico. 2. La legittimazione e la vendita possono avvenire su istanza del richiedente a favore dei soggetti sotto elencati in ordine di precedenza: a) titolari di provvedimenti di concessione in essere da almeno cinque anni o associazioni sportive, culturali, ricreative formate almeno da cento soci e che si assumano l’onere della conservazione paesaggistica dei luoghi; b) possessori che risultino proprietari o comproprietari del bene alla stregua dei pubblici registri; c) proprietari frontisti; d) occupatori da oltre un ventennio. 3. La legittimazione e la vendita sono altresì subordinate al pagamento da parte dell’istante del prezzo di cessione del terreno ric |
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Art. 26 - Nuove norme in tema di legittimazioni di terre comunali di uso civico1. Nel territorio della Regione Siciliana le legittimazioni delle occupazioni di terre di uso civico di cui all’articolo 9 della legge 16 giugno 1927, n. 1766, possono effettuarsi con le procedure previste dalla predetta legge e dal regio decreto 26 febbraio 1928, n. 332, e successive modifiche ed integrazioni, anche qualora esse ricadano in zone che alla data del 31 dicembre 1997 abbiano perduto, per effetto degli strumenti urbanistici o di edificazioni, la destinazione di terreni agrari, boschivi ovvero pascolativi. In questi casi si prescinde dai requisiti di cui alle lettere a) e c) dell’articolo 9 della legge 16 giugno 1927, n. 1766. N8 2. La già avvenuta edificazione, purché in regola con le norme degli strumenti urbanistici, non preclude la legittimazione che può avvenire su istanza del richiedente a favore dei sottoelencati soggetti nel seguente ordine di precedenza: |
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Art. 28 - Modifiche al sistema sanzionatorio1-2. Omissis 3. L’articolo 43 della legge regionale 15 maggio 1986, n. 27 è così sostituito: “Ferma restando l’applicazione delle sanzioni penali previste dagli articoli 21, 23 e 24 della legge 10 maggio 1976, n. 319 e successive modifiche si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma: a) di lire 3.000 per metro cubo di volume edificato, a carico dei titolari degli scarichi appartenenti alla classe A, in caso di mancato adeguamento ai limiti e nei tempi di cui agli articoli 24 e 27; b) di lire 3.000 per metro cubo di volume edificato, a carico dei titolari degli scarichi appartenenti alla classe B, in caso di mancato adeguamento ai limiti e nei tempi di cui agli articoli 25 e 28; c) da lire 500.000 a lire 5.000.000 a carico dei titolari degli scarichi appartenenti alla classe C, in caso di mancato adeguamento ai limiti e alle prescrizioni nei tempi di cui agli articoli 26 e 29; d) di lire 500.000 a carico dei titolari di scarichi che non osservino l’obbligo di cui all’articolo 38; e) di lire 50.000 per metro cubo/die, a carico dei titolari di scarichi produttivi in pubbliche fognature, in caso di non osservanza dei limiti fissati dalla tabella 2 allegata alla presente legge e delle prescrizioni dell’ente gestore; f) da lire 500.000 a lire 5.000.000 per i titolari di insediamenti civili che hanno attivato lo scarico dopo la presentazione della richiesta di autorizzazione, in assenza del certificato di abitabilità o di agibilità previsti dalla vigente legislazione”. 4. Dopo l’articolo 43 della legge regionale 15 maggio 1986, n. 27, sono introdotti i seguenti articoli: “Art. 43 bis 1. Chiunque apra o comunque effettui scarichi civili e delle pubbliche fognature, servite o meno da impianti pubblici di depurazione, nelle acque indicate nell’articolo 1, sul suolo o nel sottosuolo, senza aver richiesto l’autorizzazione di cui al tredicesimo comma dell’articolo 15 della legge 10 maggio 1976, n. 319, ovvero continui ad effettuare o mantenere detti scarichi dopo che la citata autorizzazione si |
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Titolo III - DISPOSIZIONI PER LA RAZIONALIZZAZIONE E IL CONTENIMENTO DELLE SPESE
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Art. 29 - Art. 30 - Omissis
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Art. 31 - Consorzi di bonifica1. La disposizione di cui al comma 2 dell’articolo 24 della legge regionale 25 maggio 1995, n. 45, si interpreta nel senso che ciascuno dei consorzi costituiti ai sensi dell’articolo 6 della medesima legge subentra nei rapporti attivi e passivi facenti capo ai consorzi soppressi operanti nel proprio comprensorio e relativi all’esercizio di funzioni che sono attribuite ai nuovi enti consortili dagli articoli 7 e 8 della stessa legge n. 45/95 o da altre disposizioni di legge in vigore. |
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Art. 32 - Omissis
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Art. 33 - Rimborso e rinegoziazione mutui1. Le cooperative a proprietà indivisa di cui al comma 1 dell’articolo 7 della legge regionale 20 dicembre 1975, n. 79, al comma 1 dell’articolo 4 della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 95, nonché le cooperative a proprietà individuale, di cui al comma 2 dell’ |
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Art. 37 - Art. 47 - Omissis
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Art. 48 - Adeguamento e armonizzazione normative regionali in materia di lavoro1. La legislazione della Regione Siciliana è conformata alla legge 23 dicembre 1998, n. 448 secondo quanto disposto dalle lettere seguenti: a) al comma 1 dell’articolo 7 della legge regionale 7 agosto 1997, n. 30, dopo la parola “assunzione” aggiungere “ovvero dal trentasettesimo al settantaduesimo mese per le assunzioni che ricadono sotto la previsione dell’arti |
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Art. 49 - Disposizioni per l’attuazione di interventi dello Stato e dell’Unione europea1. In attuazione delle disposizioni di cui al comma 14 dell’articolo 45 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, per le assegnazioni finanziarie dello Stato, assegnate alla Regione Siciliana con deliberazione del CIPE, relative ad interventi non appaltati al 30 giugno 1999, il Presidente della Regione è autorizzato a predisporre ed attuare appositi piani di utilizzo delle predette risorse. 2. Per i piani di utilizzo di cui al comma 1 e relativi agli interventi per le attività ed i servizi alle imprese collegabili allo sviluppo locale, il Presidente della Regione provvede applicando i criteri previsti dalla sottomisura 1.4.B del programma operativo plurifondo 1994-1999 ed i benefici di cui alla legge 19 dicembre 1992, n. 488. |
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Art. 50 - Riserve negli appalti pubblici1. Le riserve di appalti pubblici a favore delle imprese ubicate nel territorio della Regione Siciliana, contenute nella legislazion |
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Art. 51 - Omissis
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Art. 52 - Disinquinamento e risanamento dei territori delle province di Caltanissetta e Siracusa1. Per la redazione della progettazione a qualsiasi livello e per la direzione dei lavori degli interventi previsti nel piano di disinquinamento per il risanamento del territorio della provincia di Caltanissetta ed in quello della provincia di Siracusa approvati con decreti del Presidente della Repub |
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Art. 53 - Ufficio per le isole minori1. È istituito presso la Presidenza della Regione l’“Ufficio per le isole minori” al fine di coordinare gli interventi a favo |
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Art. 54 - Art. 55 - Omissis
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Art. 56 - Razionalizzazione della spesa informatica e norme sul coordinamento dei sistemi informativi regionali1. Al fine di razionalizzare la spesa per la realizzazione di sistemi informativi ed in attesa dell’istituzione di una “authority” regionale per l’informatica, al coordinamento dei sistemi informativi regionali di cui al comma 5 dell’articolo 6 della legge regionale 11 maggio 1993, n. 15 sono affidate, in quanto applicabili, le competenze di cui al decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39 con particolare riguardo a quanto previsto dagli articoli 7, 8 e 9 di detto decreto legislativo, secondo le disposizioni di cui al presente articolo. 2. Per esprimere i pareri di cui all’articolo 8 citato, il coordinamento si avvale di una commissione costituita con decreto del Assessore regionale per le autonomie locali e la funzione pubblica. Il parere predetto sostituisce ogni altro parere tecnico-economico e deve essere richiesto obbligatoriamente nei limiti previsti dall’articolo 8 del citato decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39. N11 3. L’utilizzazione di sistemi automatizzati risponde, oltre che alle finalità di cui al comma 5 dell’articolo 6 della legge regionale 11 maggio 1993, n. 15 ai seguenti obiettivi e criteri: |
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Art. 57 - Abrogazioni e modifiche di norme1. Omissis 2. Al primo comma dell’articolo 10 della legge regionale 18 giugno 1977, n. 39 le parole “al 100 per cento” sono sostituite dalle parole “al 90 per cento” e al primo comma dell’articolo 11 della le |
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Art. 58 - Art. 60 - Omissis
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Titolo IV - NORME IN MATERIA DI CONTABILITÀ E CONTROLLO
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Art. 61 - Art. 67 - Omissis
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Art. 68 - Snellimento dell’azione amministrativa. Organi collegiali1. Ai fini dello snellimento dell’azione amministrativa in materia di organi collegiali si applicano le ulteriori disposizioni di cui al presente articolo. 2. N12 3. Sono soggetti al controllo di legittimità dell’Assessorato della famiglia, delle politiche sociali e delle autonomie locali gli atti deliberativi della I.P.A.B. relativi alle materie sotto elencate: a) bilancio preventivo e relative |
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Titolo V - DISPOSIZIONI VARIE
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Art. 69 - Governo e uso delle risorse idriche1. Il governo e l’uso delle risorse idriche è realizzato in armonia con i principi, le finalità e gli obiettivi della legge 5 gennaio 1994, n. 36, secondo le disposizioni e le modalità di cui alle lettere seguenti: a) la gestione e l’utilizzazione delle risorse idriche è improntata a criteri di efficienza, di efficacia e di economicità e vi si provvede in modo unitario ed integrato su base territoriale secondo ambiti ottimali per la gestione del servizio idrico integrato così come definito dall’articolo 4, comma 1, le |
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Art. 70 - Licenze di attingimento |
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Art. 72 - Omissis
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Art. 73 - Destinazione alloggi alle forze dell’ordine1. Gli istituti autonomi per le case popolari sono autorizzati a cedere, a titolo oneroso, edifici di edilizia residenziale pubblica |
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Art. 741. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Regione Siciliana ed entrerà in vigore il giorno successivo al |
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Tabella 1 allegata al comma 9 dell’articolo 28 “Modifiche al sistema sanzionatorio”
FATTISPECIE DI VIOLAZIONE
1. EDILIZIA 1.1. Realizzare nuove costruzioni ed altre trasformazioni urbanistiche ed edilizie del territorio senza preventiva autorizzazione (apertura di nuove strade o piste, modifiche piano altimetriche tipologiche e formali, elettrodotti, acquedotti, linee telefoniche, impianti tecnologici a rete Misura della sanzione: da 2.000.000 a 10.000.000 1.2. Realizzare modifiche esterne degli edifici a seguito di manutenzione ordinaria e straordinaria in assenza del preventivo nulla osta Misura della sanzione: da 200.000 a 2.000.000 1.3. Effettuare opere di ristrutturazione edilizia in assenza della preventiva autorizzazione o del preventivo nulla osta Misura della sanzione: da 500.000 a 5.000.000 1.4. Mutare la destinazione d’uso senza il preventivo nulla osta Misura della sanzione: da 1.000.000 a 5.000.000 1.5. Collocare strutture prefabbricate, anche mobili, in legno o altro materiale naturale e roulottes in assenza della preventiva autorizzazione o del preventivo nulla osta Misura della sanzione: da 500.000 a 2.000.000 1.6. Demolire e ricostruire gli immobili esistenti, fatti salvi i casi di comprovata precariet� |
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