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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
L. R. Sicilia 01/10/1956, n. 54
L. R. Sicilia 01/10/1956, n. 54
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[Premessa] |
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TITOLO I - Disposizioni generali. |
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Articolo 1La ricerca e la coltivazione nella Regione delle sostanze minerali sotto qualsiasi forma o condizione |
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Articolo 2I giacimenti delle sostanze indicate nell'articolo precedente si distinguono in due categorie: giacimenti da miniera e giacimenti da cava. Appartengono alla prima i giacimenti di: a) minerali utilizzabili per |
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Articolo 3Con decreto del Presidente della Regione, su proposta dell'Assessore per l'industria e commercio, sentiti il Consiglio regionale delle miniere e il Consiglio di giustizia amministrativa, le sostanze comp |
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Articolo 4Sull'appartenenza all'una o all'altra categoria dei giacimenti di sostanze non indicate nell'art. 2 s |
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TITOLO II - Le lavorazioni minerarie. |
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CAPO I - Dell'indagine. |
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Articolo 5Chi intende eseguire indagini per studiare la natura geologica e mineralogica, o la struttura del sottosuolo, o i fenomeni fisici e chimici di esso, e debba, perciò, entrare nei fondi altrui, ove non ottenga il consenso dei proprietari, può essere autoriz |
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TITOLO II - Le lavorazioni minerarie. |
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CAPO II - Della ricerca diretta.Sezione 1a - Del permesso di ricerca. |
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Articolo 6Quando l'Amministrazione regionale intenda procedere direttamente a lavori di ricerca, la zona relati |
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Articolo 7Le sostanze minerali della prima categoria non possono essere ricercate senza il permesso dell'Assessore per l'industria e commercio. Il permess |
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Articolo 8Il permesso di ricerca può essere accordato per un'area non superiore a 1.000 ettari continui di terreno. Tale limite può esser |
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Articolo 9I richiedenti il permesso debbono dichiarare espressamente nella domanda di non trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 8. |
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Articolo 10La durata del permesso non può eccedere i tre anni. |
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TITOLO II - Le lavorazioni minerarie. |
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CAPO II - Della ricerca diretta.Sezione 2a - Dell'esercizio del permesso. |
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Articolo 11Il ricercatore è tenuto ad iniziare i lavori nel termine stabilito nel decreto o, in difetto, |
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Articolo 12É vietato al ricercatore di eseguire lavori di ricerca di sostanze diverse da quelle per cui & |
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Articolo 13Il ricercatore deve, a decorrere dalla data di pubblicazione del decreto, corrispondere anticipatamen |
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Articolo 14Il ricercatore deve trasmettere, ogni sei mesi, al Distretto minerario una dettagliata relazione sull |
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Articolo 15Qualora durante i lavori di ricerca siano scoperte acque sotterranee il ricercatore è tenuto a |
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TITOLO II - Le lavorazioni minerarie. |
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CAPO II - Della ricerca direttaSezione 3a - Della cessazione del permesso. |
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Articolo 16Il permesso di ricerca cessa: |
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Articolo 17Alla scadenza del termine, qualora il permesso non sia stato prorogato, o della proroga, se questa ha |
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Articolo 18Il ricercatore che intende rinunziare al permesso deve farne dichiarazione, senza apporvi alcuna cond |
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Articolo 19Il permesso di ricerca può essere revocato per gravi motivi di pubblico interesse con decreto dello Assessore per l'industria e commercio, sentito il C |
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Articolo 20L'Assessore per l'industria e commercio può pronunciare, con decreto, previa contestazione dei motivi e sentito il Consiglio regionale delle miniere, la decadenza del permesso di ricerca, salvi i casi di forza maggiore, quando: a) i lavori di ricerca non siano stati iniziati nel termine previsto dall'art. 11 o non sia stato dato ad essi |
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TITOLO II - Le lavorazioni minerarie. |
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CAPO II - Della ricerca direttaSezione 4a - Disposizioni comuni alla scadenza, rinuncia, revoca e decadenza. |
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Articolo 21L'Amministrazione regionale può sempre imporre al cessato ricercatore l'obbligo di togliere a sue spese macchinari |
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Articolo 22Dalla data di pubblicazione nella Gazzetta ufficiale della Regione dei decreti di rinuncia, revoca o |
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TITOLO II - Le lavorazioni minerarie. |
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CAPO III - Della coltivazione.Sezione 1a - Della concessione. |
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Articolo 23I giacimenti delle sostanze minerali della prima categoria, di cui l'Amministrazione abbia riconosciuto l'esistenza e la coltivabilità, possono essere coltivati soltanto da chi ne ha avuto la concessione. |
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Articolo 24Il ricercatore che ne faccia domanda entro il termine di tre mesi dalla scoperta del giacimento, è preferito nella concessione sempre che possieda i requisiti richiesti dal secondo comma dell'articolo precedente. |
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Articolo 25Il decreto di concessione, indipendentemente da tutti gli altri obblighi e condizioni ai quali si intende subordinare la concessione, e che possono formare oggetto di apposito disciplinare, deve contenere la generalità del richiedente e l'indicazione: a) del domicilio che deve essere stabilito o eletto nella provincia in cui trovasi la miniera; |
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Articolo 26La concessione della coltivazione è temporanea e non può essere accordata per una durat |
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Articolo 27L'Assessore per l'industria e commercio, nell'accordare concessioni per la coltivazione di giacimenti |
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Articolo 28Qualora il giacimento per la sua modesta entità non possa dar luogo ad una vera coltivazione i |
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TITOLO II - Le lavorazioni minerarie. |
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CAPO III - Della coltivazione.Sezione 2a - Dell'esercizio della concessione. |
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Articolo 29Il diritto del concessionario e le pertinenze della miniera sono soggetti alle disposizioni di legge |
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Articolo 30L'iscrizione delle ipoteche è subordinata all'autorizzazione dell'Assessore per l'industria e |
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Articolo 31La miniera deve essere tenuta in attività e coltivata con i mezzi tecnici ed economici adeguati alla importanza del giacimento. |
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Articolo 32Il concessionario non può estendere la coltivazione a sostanze diverse da quelle indicate nel |
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Articolo 33Il concessionario è obbligato a corrispondere anticipatamente all'Amministrazione regionale il |
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Articolo 34Entro il mese di novembre di ogni anno il concessionario deve comunicare al Distretto minerario la parte del programma dei lavori che intende eseguire nell'anno successivo. Nel programma devono essere previste le necessarie opere di ricerca interna, |
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Articolo 35I concessionari debbono periodicamente denunciare il quantitativo di minerale estratto e altres&igrav |
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Articolo 36Entro il perimetro della zona concessa per la coltivazione le opere necessarie per il deposito, il trasporto e la elaborazione dei materiali ricavati, per la produzione e la trasmissione dell'energia, il transito dei materiali occorrenti all'esercizio della miniera, e, in genere, tutte le opere necessari |
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Articolo 37Le disposizioni sulla riforma agraria non si applicano alle zone concesse per la coltivazione ed alle |
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Articolo 38L'espropriazione del diritto di coltivazione di una miniera può essere promossa soltanto dai creditori ipotecari. |
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TITOLO II - Le lavorazioni minerarie. |
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CAPO III - Della coltivazione. |
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Sezione 3a - Della cessazione della concessione. |
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Articolo 39La concessione cessa: |
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Articolo 40Accertato l'esaurimento del giacimento, la concessione cessa di produrre i suoi effetti e cessano tut |
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Articolo 41Quando la concessione è cessata per esaurimento del giacimento e risulta non conveniente allargare il campo di ricerca, l'Assessore per l'industria e commercio può accordare il permesso di spigolare |
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Articolo 42Alla scadenza del termine, qualora la concessione non sia stata prorogata, o della proroga, se questa |
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Articolo 43Appartengono al concessionario cessante gli oggetti destinati alla coltivazione che possono essere se |
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Articolo 44Il concessionario è obbligato a comunicare, almeno un mese prima, ai creditori ipotecari iscri |
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Articolo 45Il concessionario che intende rinunciare alla concessione deve farne dichiarazione all'Assessore per l'industria e commercio senza apporvi alcuna condizione. Dal gi |
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Articolo 46Sulla rinunzia provvede con decreto l'Assessore per l'industria e commercio, sentito il Consiglio reg |
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Articolo 47La concessione può essere revocata per gravi motivi di pubblico interesse. Alla revoca si p |
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Articolo 48L'Assessore per l'industria e commercio, previa contestazione dei motivi, può, con decreto, sentito il Consiglio regionale delle miniere, salvi sempre i casi di forza maggiore, pronunciare la decadenza dal diritto di coltivazione quando il concessionario: a) non abbia convenientemente iniziato i lavori nel termine stabilito nel decreto di concessione o, in difetto, entro quattro mesi dalla data di pu |
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TITOLO II - Le lavorazioni minerarie. |
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CAPO III - Della coltivazione.Sezione 4a - Norme comuni alla rinuncia, revoca e decadenza. |
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Articolo 49I decreti di accettazione della rinunzia, di pronuncia della revoca o della decadenza sono trascritti |
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Articolo 50Quando sul diritto del cessato concessionario gravino ipoteche, l'Assessore per l'industria e commerc |
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Articolo 51Entro sei mesi dalla trascrizione del decreto di accettazione della rinunzia, o di quello che pronuncia la revoca o de |
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Articolo 52Alla rinuncia e alla revoca si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni degli artt. 42, 43 e |
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TITOLO II - Le lavorazioni minerarie. |
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CAPO IV - Disposizioni comuni alla ricerca ed alla coltivazione. |
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Articolo 53Nel caso di morte del ricercatore, o del concessionario, il relativo permesso, o la concessione, sono trasferiti con decreto dell'Assessore per l'industria e commercio all'erede che ne faccia domanda entro quattro mesi dall'apertura della successione e sia in possesso dei |
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Articolo 54Nei limiti della zona del permesso o della concessione, possono essere accordati altri permessi o concession |
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Articolo 55Qualora durante l'esecuzione dei lavori di cui all'articolo precedente, sorgano controversie, l'Asses |
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Articolo 56Il permesso e la concessione non possono essere ceduti, a qualsiasi titolo, senza la preventiva autorizzazione dell'Assessore per l'industria e commercio. |
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Articolo 57Per qualunque verifica, sopralluogo, o altra operazione richiesta nell'interesse di privati, questi d |
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Articolo 58I proprietari e i possessori dei fondi, compresi nel perimetro della zona del permesso o della concessione, non possono opporsi alle operazioni per la delimitazione della zona, all'opposizione dei relativi termini ed ai lavori di ricerca, o di coltivazione, ferme restando le disposizioni della legge di polizia mineraria. |
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Articolo 59I decreti che accordano il permesso, la concessione o la loro proroga, o che autorizzano il loro trasferimento sono soggetti al pagamento della tassa di cui alla tabella |
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TITOLO III - Cave e torbiere. |
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Articolo 60Le cave e le torbiere sono lasciate in disponibilità del proprietario del suolo, tranne quando |
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Articolo 61Qualora il proprietario del fondo, o lo avente diritto, non intraprenda i lavori di coltivazione o no |
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Articolo 62Al proprietario del fondo che non ottenga la concessione nel caso previsto dall'art. 60, ed al propri |
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TITOLO IV - Disposizioni comuni alle miniere, cave e torbiere. |
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Articolo 63Quando per vicinanza i lavori di una miniera, cava o torbiera cagionino danno o producano effetti utili ad altra miniera, cava o to |
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Articolo 64Qualora particolari esigenze di carattere tecnicoeconomico lo richiedano, l'Assessore per l'industria e commercio può, su proposta dell'ingegnere capo del Distretto mine |
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Articolo 65Avuto riguardo alla situazione dei luoghi i concessionari sono obbligati a consentire che attraverso il sottosuolo della zona loro concessa siano fatte scaricare acque sotterranee provenienti da sottosuoli di |
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Articolo 66Il Distretto minerario tiene un pubblico registro dove sono annotati i permessi di ricerca e le conce |
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TITOLO V - Sanzioni |
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Articolo 67Nel caso di infrazione del divieto di intraprendere lavori di ricerca senza avere ottenuto il relativ |
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Articolo 68Nel caso di trasgressione degli obblighi stabiliti nel quarto comma dell'art. 34 si applica a carico |
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Articolo 69Indipendentemente dall'applicazione delle pene pecuniarie stabilite agli artt. 67 e 68, sono applicab |
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Articolo 70Nel caso di infrazione, da parte del concessionario che abbia rinunciato alla concessione, del diviet |
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TITOLO VI - I consorzi minerari. |
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CAPO I - Dei consorzi per l'esecuzione, manutenzione ed uso in comune di opere utili alla coltivazione di miniere, cave e torbiere. |
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Articolo 71Per l'esecuzione, la manutenzione e l'uso in comune di qualunque opera utile ad agevolare la coltivazione e la manutenzione di miniere, cav |
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Articolo 72Nell'atto costitutivo del consorzio volontario o nel decreto costitutivo del consorzio coattivo, sono precisate le opere da eseguirsi, i termini entro cui i lavori devono essere iniziati ed ultimati, le condizioni imposte ai consorziati e |
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Articolo 73Le quote di concorso per le spese di manutenzione e di esercizio sono determinate al principio di ogn |
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Articolo 74Ai consorzi coattivi e volontari di miniere, cave e torbiere può essere accordata, con decreto |
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TITOLO VI - I consorzi minerari. |
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CAPO II - Dei consorzi minerari per garantire la possibilità di una razionale coltivazione. |
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Articolo 75Allorché il difetto di unità nel sistema di coltivazione di miniere contigue o vicine, esercitat |
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Articolo 76Ove l'Assessore per l'industria e commercio riconosca che due o più miniere, cave e torbiere, contigue o vicine, non rappresentano, singolarmente prese, un conveniente campo di coltivazione, |
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Articolo 77L'Assessore per l'industria e commercio, qualora la costituzione risponda alle esigenze della produzione o del mer |
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TITOLO VI - I consorzi minerari. |
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CAPO III - Disposizioni comuni ai consorzi minerari. |
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Articolo 78Gli atti costitutivi e tutti gli altri atti che si compiono nel diretto interesse dei consorzi minerari sono registrati con la tassa fissa di lire 200. |
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TITOLO VII - Disposizioni transitorie. |
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Articolo 79I permessi di ricerca, accordati secondo la legge fino ad ora vigente, sono mantenuti in vigore per l |
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Articolo 80Le concessioni accordate a norma del primo comma dell'art. 54 del RD 29 luglio 1927, n. 1443, sono confermate per la durata di anni 30 dalla data di entrata i |
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Articolo 81Quando la concessione in corso al giorno dell'entrata in vigore della presente legge è comune a titolari diversi, questi, nel termine di un anno dall'entrata in vigore suddetta, debbono costituirsi in società secondo uno dei tipi previsti dal primo comma dell'art. 2249 del cc. Il contitolare che si rifiuta di entrare a far p |
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Articolo 82Le disposizioni contenute nel 1º, 3º e 4º comma dell'articolo precedente, valgono, in |
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Articolo 83Gli atti di costituzione di società o di consociazione di cui agli artt. 81 e 82, compresi i c |
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Articolo 84Le disposizioni contenute negli artt. 79 e 80 si applicano anche agli enti pubblici. |
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Articolo 85I contratti di esercizio minerario sono vietati. Per quelli validi in corso alla data di entrata in v |
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Articolo 86Qualora l'esercente non osservi le disposizioni della presente legge e tutte le altre dell'ordinamento minerario, l' |
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Articolo 87Il rappresentante unico previsto dal RD 29 luglio 1927 cessa dalle sue funzioni dalla data di pubblic |
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Articolo 88La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana. |
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