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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
L. R. Sicilia 18/02/1986, n. 3
L. R. Sicilia 18/02/1986, n. 3
- L.R. 31/01/2024, n. 3
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- L.R. 23/12/2000, n. 32
- L.R. 27/04/1999, n. 10
- L.R. 30/03/1998, n. 5
- L.R. 18/05/1996, n. 33
- L.R. 09/06/1994, n. 27
- L.R. 23/05/1991, n. 35
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Art. 1In armonia con gli indirizzi dello Stato e della Comunità economica europea e della programmazione, la Regione provvede alla tutela e allo sviluppo dell'artigianato. Per tal fine essa: 1) valor |
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TITOLO I - Redazione ed approvazione del programma di settore per l'artigianato siciliano |
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Art. 2Per le finalità di cui all'art. 1, la Regione provvede all'approvazione di un programma triennale di settore per la tutela e lo sviluppo dell'artigian |
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Art. 3Il programma di cui all'articolo precedente è redatto, in osservanza della programmazione regionale, dall'Assessore regionale per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca. Per la redazione del suddetto programma l'Assessore regionale per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca può avvalersi, mediante |
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Art. 4Il programma di settore indica: a) le attività artigiane da valorizzare, nonché quelle da potenziare, anche sulla base delle risultanze dell'indagine conoscitiva effettuata a norma dell'art. 80 della legge regionale 6 maggio 1981, n. 96; b) la spesa complessiva occorrente e i criteri della sua ripartizione s |
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Art. 5Ai fini dei requisiti richiesti per la identificazione dell'imprenditore artigiano, nonché per la definizione della impresa artigiana e per la individ |
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TITOLO II - Formazione degli albi provinciali delle imprese artigiane |
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Art. 6Nelle more del riordinamento degli enti locali e della istituzione dei liberi consorzi, presso le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura della Regione è istituito l'albo provinciale delle imprese artigiane. Ai fini delle |
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Art. 71. I consorzi e le società consortili, anch |
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Art. 8La commissione provinciale per l'artigianato di cui all'art. 10, esaminati gli atti di istruzione e certificazione comunale di cui all'art. 12 della legge regionale 2 gennaio 1979, n. 1, delibera sulle eventuali iscrizioni, modificazioni e cancellazioni delle imprese artigiane dall'albo provinciale di cui all'art. 6, in relazione alla sussistenza, modif |
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TITOLO III - Organi di autogoverno e tutela dell'artigianato |
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Art. 9Nel territorio della Regione siciliana sono organi di autogoverno e tutela dell'artigianato: 1) la |
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Art. 10Nelle more del riordinamento degli enti locali e della istituzione dei liberi consorzi, presso ciascuna camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura della Regione è istituita una commissione provinciale per l'artigianato. La commissione, composta da dodici membri, è costituita: a) da sei t |
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Art. 11L'elezione dei membri delle commissioni provinciali per l'artigianato di cui alla lett. a) dell'articolo precedente ed i criteri per l'attribuzione dei seggi alle liste concorrenti si in |
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Art. 12I decreti di cui al primo e secondo comma dell'articolo precedente devono essere adottati entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente |
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Art. 13 |
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Art. 14Per l'elezione dei membri delle commissioni provinciali per l'artigianato, di cui alla lett. a) del precedente art. 10, hanno diritto di voto gli artigiani iscritti da almeno un anno negli albi provinciali dell'artigianato. Le votazioni intervengono su liste di almeno sette candidati. Le liste suddette devono essere depositate presso le commissioni dell'artigianato in carica della provincia interessata entro quaranta giorni dalla data fissata per le votazioni. Entro i successivi dieci giorni la commissione provinciale in carica ne a |
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Art. 15Entro trenta giorni dalla pubblicazione del decreto di costituzione, ciascuna commissione provinciale per l'artigianato è convocata, per la prima volt |
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Art. 16Al presidente e ai componenti le commissioni provinciali per l'artigianato è corrisposto un gettone di presenza determinato con decreto del Presidente |
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Art. 17La Commissione regionale per l'artigianato, di cui all'articolo 9, è costituita con decreto dell'Assessore regionale per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca ed opera presso lo stesso Assessorato. N8 La Commissione regionale per l'artigianato è composta. a) dai presidenti delle commissioni |
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Art. 19La Commissione regionale per l'artigianato è dotata di una propria segreteria equivalente ad un gruppo di lavoro. |
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Art. 20Presso l'Assessorato regionale della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca è costituito un ufficio studi per l'artigianato. |
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Art. 21Il presidente della Regione, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, provvede all'assegnazione del personale, dei mezzi e di |
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Art. 22 |
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Art. 23La Commissione regionale per l'artigianato è convocata, per la prima volta, entro trenta giorni dalla pubblicazione del decreto di costituzione, dall' |
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TITOLO IV - Formazione e qualificazione professionale - Apprendistato |
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Art. 24Entro otto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'Assessore regionale per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca è tenuto a indire u |
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Art. 25Per le finalità di cui all'articolo precedente, la conferenza deve essere indetta tenendo conto delle indicazioni di cui alla lett. a) dell'art. 4, no |
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Art. 26La conferenza di cui all'art. 24 è indetta dall'Assessore regionale per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca, di concerto con l'Assessore regionale per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale e l'emigrazione. |
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Art. 271. Per agevolare la formazione professionale e l'occupazione giovanile nelle professioni artigiane, l'Assessorato regionale del lavoro, della previdenza sociale, della formazione professionale e dell'emigrazione eroga contributi a titolo di concorso sugli oneri contrattuali previsti dai contratti collettivi di lav |
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Art. 28I presidenti delle camere di commercio sono autorizzati a concedere alle imprese di cui al primo comma dell'articolo precedente che abbiano assunto, in qualità di lavoratori dipendenti, uno o più soggetti che hanno compiuto presso le stesse il periodo di apprendistato, contributi a titolo d |
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Art. 29Lo stanziamento complessivo per i contributi di cui agli articoli 27 e 28 è ripartito fra le camere di commercio, con decreto dell'Assessore regionale |
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Art. 30I benefici di cui agli articoli 27 e 28 sono erogati dai presidenti delle camere di commercio su istanza documentata degli interessati. |
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Art. 31Sulle operazioni compiute in applicazione della presente legge i presidenti delle camere di commercio della Regione sono tenuti a presentare all'Assess |
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TITOLO V - Agevolazioni creditizie e contributive |
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Art. 32In armonia con gli indirizzi e gli obiettivi dei programmi di settore di cui al titolo I, la Regione è autorizzata a concedere i benefici di cui agli |
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Art. 331. La misura massima dei finanziamenti previsti dall'articolo 1 lette |
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Art. 34Il tasso di interesse per le operazioni di credito previste dall'art. 1, lett. a), della legge regionale 27 dicembre 1954, n. 50, non può gravare sui |
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Art. 35Il fondo di rotazione previsto dall'art. 5 della legge regionale 7 maggio 1977, n. 31, per il credito di esercizio, già incrementato con l'art. 66 del |
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Art. 36Entro i limiti massimi dei finanziamenti per credito di esercizio di cui all'art. 33, il consiglio di amministrazione della CRIAS predispone, per la concessione dei medesimi, direttive che, con l'adozione del programma di settore di cui all'art. 2, assumeranno periodicità triennal |
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Art. 37La misura massima dei finanziamenti previsti dall'articolo 67 della legge regionale 6 maggio 1981, n. 96, da accordarsi ai soggetti di cui al secondo comma dell'articolo 32 della stessa legge, è elevata a lir |
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Art. 38Sulla domanda per i finanziamenti previsti dallo art. 37, la CRIAS delibera entro il termine di novanta giorni dalla data di presentazione della stessa |
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Art. 39Il fondo di rotazione per le finalità di cui all'art. 67 della legge regionale 6 maggio 1981, n. 96, istituito con l'art. 3 della legge regionale 27 d |
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Art. 40A favore degli artigiani che richiedono per i finanziamenti a medio termine e per le operazioni di leasing i contributi in conto interesse concessi dall'Artigiancassa, è accordato un ulteriore contributo in conto interessi, in modo da abbassare di un punto percentuale il tasso posto a loro carico dalle vigenti |
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Art. 41L'Assessore regionale per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca è autorizzato, previa stipula di apposita convenzione, a costituire presso l'Artigiancassa un fondo per la concessione delle agevolazi |
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Art. 42L'Assessore regionale per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca, sentita la Commissione regionale per l'artigianato, determina, sulla base di criteri di priorità settoriali individuati in relazione alla lett. a) dell'art. 4, le categorie di imprese |
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Art. 43Fatte salve le disposizioni di cui all'articolo precedente, i contributi in conto capitale sono concessi nella misura: a) del 30 per cento della spesa riconosciuta ammissibile per costi d'investimento fino a lire 150 milioni; |
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Art. 44Gli stanziamenti complessivi annui autorizzati per le finalità dell'art. 2 della legge regionale 6 giugno 1975, n. 41 sono ripartiti fra le camere di |
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TITOLO VI - Concorso sulle spese di primo impianto delle botteghe artigiane |
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Art. 45Allo scopo di favorire la formazione di nuove imprese artigiane in Sicilia, per iniziativa di lavoratori che, in possesso delle necessarie capacità professionali, intendano impiantare nuove botteghe artigiane, è isti |
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Art. 46Alle imprese di cui al precedente articolo può essere concesso altresì un prestito di esercizio di avviamento. |
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Art. 47I presidenti delle camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura dell'Isola sono autorizzati a concedere ai soggetti di cui al presente titolo un cont |
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Art. 48Gli stanziamenti disposti per le finalità di cui allo art. 47 sono ripartiti con decreto dell'Assessore regionale per la cooperazione, il commercio, l |
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Art. 49L'ammontare dei finanziamenti, l'assunzione delle garanzie, il tasso d'interesse debitorio, i tempi e le modalità di restituzione dei mutui, l'ammonta |
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Art. 50Le istanze di ammissione alle provvidenze di cui al presente titolo, complete della documentazione richiesta dagli enti erogatori e corredate dell'attestazione che è in corso l |
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TITOLO VII - Forme associative |
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Art. 51Allo scopo di favorire la costituzione di forme associative tra imprese artigiane e tra queste e piccole imprese industriali l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere i contributi di cui ai su |
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Art. 52I contributi di cui al presente titolo sono concessi ai soggetti di cui all'articolo precedente che si propongono di svolgere una o più delle seguenti attività: |
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Art. 531. I contributi da concedersi per le finalità di cui al primo comma dell'art. 51 concernono: a) le spese relative alla costituzione delle forme associative previste al predetto art. 51; b) le spese relative alla gestione dei servizi comuni delle imprese consorziate o associate; c) le spese relative alla costituzione di st |
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Art. 54I contributi di cui all'articolo precedente sono concessi dall'Assessore regionale per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca, previo parere della Commissione regionale per l'artigianato. Il parere della Commissione verte: a) sulla rispondenza della costituzione e delle attività delle forme associative alle indicazioni ed agli obiettivi del programma di settore di cui al titolo I della presente legge; |
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TITOLO VIII - Mostre e fiere |
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Art. 55L'attività promozionale in favore dell'artigianato siciliano è curata direttamente dall'Assessorato regionale della cooperazione, del commercio, dell |
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Art. 56Le disposizioni di cui al decreto legislativo del Presidente della Regione 19 giugno 1950, n. 25, ratificato, con modifiche, con legge regionale 2 otto |
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Art. 57Allo scopo di far conoscere e propagandare i prodotti dell'artigianato siciliano e di promuovere una maggiore diffusione e collocazione commerciale degli stessi, l'Assessore regionale per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca, previo parere delle commissioni provinciali per l'artigianato esclusivamente per quanto riguarda le manifestazioni sovracomunali di cui al successivo punto 1, è autorizzato a concedere contributi a carico del bilancio della Regione: 1) agli enti pubblici che svolgono compiti istituzionali in favore dei settor |
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Art. 58Le domande per la concessione dei contributi di cui all'articolo 57, comma primo, numero 2), devono essere trasmesse a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento o direttamente consegnate a pena di inammissibilità, all'Assessorato regionale della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca entro il mese di settembre dell'anno precedente a quello di svolgimento delle manifestazioni che si intendono organizzare o cui si intenda partecipare. Nel caso di trasmissione a mezzo raccomandata, ai fini del rispetto del suddetto termine, fa fede il timbro e la data dell'ufficio postale accettante. Tali domande sono corredate da una analitica previsione di spesa per ogni iniziativa da realizzarsi. |
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Art. 59I contributi di cui al punto 1 del primo comma del l'articolo 57 erogati agli enti pubblici, |
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TITOLO IX - Riserva di commesse ed interventi per la costituzione di aree attrezzate per insediamenti artigianali |
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Art. 60L'art. 81 della legge regionale 6 maggio 1981, n. 96, è sostituito con il seguente: "L'Amministrazione regionale, gli enti locali e le aziende da essi dipendenti, le unità sanitarie locali, gli enti pubblici regionali e le società da essi controllate sono tenuti a riservare alle imprese artigiane operanti nel territorio della Regione, nonché ai consorzi di cui alle lettere a, b e c dell' |
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Art. 61All'art. 78 della legge regionale 6 maggio 1981, n. 96, sono aggiunti i seguenti commi: «Le aree attrezzate sono destinate all'esigenza di insediamenti di attività artigiane non compatibili c |
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Art. 62Gli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge, previsti in lire 203.360 milioni per il triennio 1986-1988, trovano riscontro nel bilancio |
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Art. 63La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di fa |
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22/11/2024
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