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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
L. R. Sicilia 07/03/1997, n. 6
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Testo coordinato con le modifiche introdotte da:
- D. Dir. Gen. R. 24/10/2022, n. 1127
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- L.R. 05/07/1997, n. 23
- L.R. 27/05/1997, n. 16
- L.R. 28/04/1997, n. 14
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Titolo I - PROGRAMMAZIONE DELLE RISORSE E DEGLI IMPIEGHI
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Art. 1 - Omissis
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Art. 2 - Disciplina del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi1. Il gettito del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi, istituito a decorrere dal 1° gennaio 1996 dall’articolo 3, commi da 24 a 41, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, è valutato per l’anno 1997 in lire 42.527 milioni. 2. Il gettito derivante dal tributo affluisce in un apposito fondo del bilancio della Regione così come previsto dall'articolo 3, comma 27, della legge 28 dicembre 1995, n. 549 e successive modifiche ed integrazioni. N1 3. Per le discariche ubicate nel territorio della Regione Siciliana i soggetti passivi del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi, istituito con i commi da 24 a 41 dell’articolo 3 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, devono provvedere, entro il termine stabilito dal primo periodo del comma 30 dello stesso articolo, al versamento al relativo capitolo dell’entrata del bilancio della Regione Siciliana. 4. I versamenti di cui al comma 3 potranno essere effettuati presso gli uffici provinciali della Cassa regionale ovvero mediante conto corrente postale intestato alla stessa Cassa regionale. 5. Entro i termini previsti per il versamento relativo all’ultimo trimestre dell’anno i soggetti passivi del tributo sono tenuti a presentare o spedire singolarmente a mezzo raccomandata, al dipartimento regionale dell'acqua e dei rifiuti, all’Assessorato regionale del bilancio e delle finanze e alla provincia regionale nel cui territorio è ubicata la discarica, la dichiarazione di cui al comma 30 dell’articolo 3 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, su stampati conformi al modello approvato con decreto dell’Assessore regionale per il bilancio e per le finanze di concerto con l’Assessore regio |
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Art. 3 - Art. 7 Omissis
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Art. 8 - Adeguamento canoni relativi alla derivazione ed utilizzazione di acque pubbliche e pertinenze idrauliche1. A decorrere dal 1° gennaio 1997 i canoni relativi alla derivazione ed utilizzazione di acque pubbliche e pertinenze idrauliche di cui al R.D. 11 dicembre 1933, n. 1775 sono adeguati agli importi vigenti nel resto del territorio nazionale in attuazione della legge 5 gennaio 1994, n. 36 e successive modifiche ed integrazioni. 2. Il comma 1, lettere a) e b), dell'articolo 18 della legge 5 gennaio 1994, n. 36 e successive modifiche e integr |
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Art. 9 - Art. 10 - Omissis
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Art. 11 - Dismissione e riconversione beni demaniali e patrimoniali1. Entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sulla base di apposita ricognizione, il Governo della Regione adotta un piano triennale |
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Art. 12 - Art. 14 - Omissis
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Titolo II - ACCELERAZIONE DELLA SPESA
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Art. 15 - Obiettivi dell’attività amministrativa |
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Art. 16 - Art. 21 - Omissis
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Art. 22 - Monitoraggio opere pubbliche1. Entro 60 giorni dall’entrata in vigore della presente legge, il Presidente della Regione adotta tutti i provvedimenti necessari per: |
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Art. 23 - Art. 28 - Omissis
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Titolo III - SEMPLIFICAZIONE DEI PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI
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Art. 29 - Semplificazioni amministrative1. Il Governo della Regione presenterà all’Assemblea regionale, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente leg |
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Art. 30 - Omissis
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Titolo IV - Omissis
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Titolo V - INTERVENTI NEI DIVERSI SETTORI
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Art. 33 - Servizi informatici1. N5 |
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Art. 34 - Omissis
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Art. 35 - Servizi di sicurezza1. È istituito presso la Presidenza della Regione e ciascun Assessorato un servizio di prevenzione e protezione per l’espletamento dei compiti di cui all’articolo 9 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626; il servizio provvede all’elaborazione del documento di cui all’articolo 4, comma 2, del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626 e successive modifiche. Il servizio istituito presso la Presidenza della Regione provvede alla elaborazione del documento di cui all’articolo 4, comma 2, del decreto legislativo 19 settembre 1994 n. 626, e successive modifiche, a |
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Art. 36 - Omissis
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Art. 37Articolo omesso in quanto impugnato, ai sensi dell’art. 28 dello Statuto, dal Commissario dello Stato per la Regione Siciliana. |
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Art. 38 - Art. 44 - Omissis
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Art. 46 - Art. 51 - Omissis
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Art. 52Articolo omesso in quanto impugnato, ai sensi dell’art. 28 dello Statuto, dal Commissario dello Stato per la Regione Siciliana. |
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Art. 53 - Art. 55 - Omissis
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Art. 57 - Art. 71 - Omissis
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Art. 72 - Proroga termine in materia di edilizia abitativa1. Il termine di cui all’articolo 9 della le |
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Art. 73 - Termine per l’adozione dei programmi triennali di opere pubbliche1. Al comma 1 dell’articolo 9 della legge re |
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Art. 74 - Disposizioni per l’Ente acquedotti siciliani1. L’Ente acquedotti siciliani (EAS) è autorizzato a contrarre il mutuo previsto dall’articolo 2 della legge regionale 6 aprile 1996, n. 23, |
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Art. 75 - Norme relative al demanio marittimo1. Le somme da corrispondere a titolo di indennizzo per l’occupazione senza titolo di beni del demanio marittimo, di zone di mare territoriale, delle pertinenze del demanio marittimo, ovvero per le utilizzazioni difformi dal titolo concessorio sono determinate secondo le modalità previste dall’articolo 7 del decreto del Presidente della Regione 26 luglio 1994, pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Regio |
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Art. 76 - Art. 78 - Omissis
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Titolo VI - DISPOSIZIONI FINALI
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Art. 79 - Omissis
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Art. 80 - Testi coordinati1. Il Presidente della Regione è autorizzato a pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della Regione entro un anno dall’entrata in vi |
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Art. 811. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della |
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Tabella - Omissis
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