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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
L. R. Sicilia 25/03/1986, n. 15
L. R. Sicilia 25/03/1986, n. 15
L. R. Sicilia 25/03/1986, n. 15
Con le modifiche introdotte da:
- L.R. 06/05/1981, n. 86
- L.R. 09/08/1988, n. 23
- L.R. 07/08/1990, n. 30
- L.R. 10/01/1995, n. 10
- L.R. 07/03/1997, n. 6
- L.R. 27/04/1999, n. 10
- L.R. 14/05/2009, n. 6
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TITOLO I - Norme per il conseguimento della proprietà della prima casa |
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Art. 1Al fine di agevolare il conseguimento della proprietà della prima casa, l'Assessore regionale per i lavori pubblici è autorizzato ad istituire un fondo di rotazione a gestione separata di lire 600.000 milioni per la concessione di mutui individuali.N2 L'Assessore regionale per i lavori pubblici, di concerto con l'Asses |
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Art. 2La concessione del mutuo è finalizzata alla costruzione o all'acquisto di alloggi aventi le caratteristiche dell'edilizia economica, con superficie utile netta non superio |
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Art. 3Il mutuo può coprire sino al cento per cento del prezzo di acquisto o del cost |
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Art. 41. I mutui sono concessi alle seguenti condizioni: a) per la durata di 25 anni ed al tasso di interesse del 4 per cento annuo, per la fascia di reddito familiare imponibile compresa fra i 14 e i 24 milioni; b) per la durata di 20 anni ed al tasso di interesse del 5 per cento annuo, per la fascia di reddito familiare imponibile superiore a 24 milioni e fino a 34 milioni;N3 c) per la durata di 15 anni ed al tasso di interesse del 6 per cento annuo, per la fascia di reddito familiare imponibile superiore a 34 milioni e sino a 40 milioni. |
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Art. 5Sulle somme giacenti presso gli istituti tesorieri, questi corrispondono all'Amministrazione regionale gli interessi di cui all'art. 2, punto 1, della legge regionale 6 maggio 1976, n. 45. |
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Art. 6Al fine di porre l'Assessorato regionale dei lavori pubblici nelle condizioni di veri |
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Art. 7I richiedenti ammessi ai benefici della presente legge decadono dal diritto qualora, entro quattro mesi dall'invito rivolto dall'istituto di credito, non presentano idonea documentazione inerente all'alloggio da acquistare o da costruire. |
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Art. 8L'accesso ai benefici previsti dalla presente legge è subordinato al possesso dei seguenti requisiti: a) cittadinanza italiana; b) residenza o sede di lavoro nel comune o i |
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Art. 9Le domande per l'ammissione ai benefici previsti dalla presente legge devono essere presentate entro 60 giorni dalla pubblicazione del bando che, emanato dall'Assessore regionale per i lavori pubblici, indica tra l'altro la documentazione |
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Art. 10Le graduatorie previste dal precedente articolo sono formulate sulla base del minor rapporto tra il reddito complessivo |
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Art. 11L'immobile acquistato o costruito con i benefici della presente legge è intestato al richiedente o ad entrambi i coniugi, in relazione al regime che regola i rapporti patrimoniali dei coniugi stessi. |
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Art. 12Preventivamente all'assegnazione delle somme agli istituti tesorieri, l'Assessore regional |
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Art. 13Il fondo di cui all'art. 1 gode delle agevolazioni previste dall'art. 6 del decreto d |
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TITOLO II - Norme per la costruzione di alloggi popolari da assegnare a lavoratori dipendenti |
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Art. 14L'Assessore regionale per i lavori pubblici è autorizzato a finanziare un programma triennale per la costruzione di alloggi da destinare in locazione con facoltà di riscatto ai lavoratori dipenden |
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Art. 15I comuni, entro 90 giorni dalla comunicazione del programma di cui al precedente articolo, sono tenuti alla individuazione delle aree ove allocare gli interventi costruttivi. Le predette aree devono essere localizzate in applicazione delle norme dell'art. 1 della l |
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Art. 16L'Assessore regionale per i lavori pubblici affida agli Istituti autonomi per le case popolari territorialmente competenti la realizzazione del programma. Gli Istituti dovranno procedere alle espropriazioni contestuali di tutte le aree necessarie all'intero programma, alla prog |
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Art. 17Hanno diritto a concorrere all'assegnazione degli alloggi costruiti in forza della presente legge tutti i lavoratori c |
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Art. 18L'assegnazione degli alloggi avviene mediante pubblico concorso conseguente alla pubblicazione di appositi bandi finalizzati alla formazione di graduatorie quinquennali per ambiti comunali o intercomunali. Il bando, redatto in conformità delle direttive dell'Assessore regionale per i lavori pubblici, viene pubblicato a cura degli Istituti autonomi per le case popolari. La graduatoria di assegnazione è formata da commissioni con competenza territoriale predeterminata, nominate con decreto dell'Assessore regionale per i lavori pubblici. Le commissioni si riuniscono presso le sedi degli Istituti autonomi per le case popolari che provvederanno a fornire |
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Art. 19Le graduatorie sono formate sulla base delle attribuzioni dei seguenti punteggi: Anzianità di lavoro. da uno a cinque anni, punti 1; |
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Art. 21In caso di mancato pagamento del canone di locazione o delle quote condominiali per un periodo di mesi tre, gli enti gestori sono tenuti a diffidare gli assegnatari morosi al pagamento delle |
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Art. 22Hanno diritto a subentrare nella domanda o nell'assegnazione, in caso di decesso dell |
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TITOLO III - Norme sul recupero edilizio |
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Art. 24Il terzo comma dell'art. 18 della legge regionale 6 maggio 1981, n. 86R è sostituito dal seguente: |
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Art. 25L'art. 19 della legge regionale 6 maggio 1981, n. 86R è sostituito dal seguente: "Per gli interventi di recupero relativi ai comuni di cui al precedente art. 17 e pre |
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Art. 26Al fine di contenere l'onere a carico del mutuatario nella misura indicata nel precedente |
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Art. 27I mutui agevolati di cui ai precedenti articoli sono coperti dalla garanzia sussidiar |
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Art. 28Le erogazioni dei contributi regionali saranno effettuate agli istituti di credito fo |
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TITOLO IV - Norme finali |
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Art. 33La facoltà di scelta di cui all'art. 4 della legge regionale 18 marzo 1977, n. 11, per i beneficiari di cui all'art. 1 della legge medesima, per quelli di cui all'art. 1 della legge regionale 28 dicembre 1 |
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Art. 34Allo scopo di garantire il rientro nel proprio quartiere ai nuclei familiari originari assegnatari degli alloggi popolari degli edifici di Corso Pisani, località Porrazzi, di Palermo, sgomberati |
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Art. 35La quota degli oneri relativi al costo di costruzione dovuta ai sensi dell'art. 6 del |
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Art. 36L'Amministrazione regionale è autorizzata a cedere gratuitamente ai comuni colpiti dagli eventi s |
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Art. 38L'art. 5 della legge regionale 25 ottobre 1985, n. 40R è sostituito con il seguente: |
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Art. 41Per le finalità dell'art. 1 è autorizzata la spesa complessiva di lire 600.000 milioni, così ripartita: ‐anno finanziario 1986, lire 40.000 milioni; ‐anno finanziario 1987, lire 210.000 milioni; ‐anno finanziario 1988, lire 250.000 milioni; |
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Art. 42La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge d |
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