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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
L. R. Sicilia 27/12/1978, n. 71
L. R. Sicilia 27/12/1978, n. 71
L. R. Sicilia 27/12/1978, n. 71
Testo coordinato con le modifiche introdotte da:
- L.R. 09/12/1980, n. 127
- L.R. 30/12/1980, n. 159
- L.R. 18/04/1981, n. 70
- L.R. 26/03/1982, n. 22
- L.R. 19/06/1982, n. 55
- L.R. 21/08/1984, n. 66
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- L.R. 05/04/2011, n. 5
- L.R. 23/06/2014, n. 14
- L.R. 17/03/2016, n. 3
- L.R. 10/08/2016, n. 16
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TITOLO I - FINALITÀ |
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Art. 1 - FinalitàSino alla emanazione di una organica disciplina regionale, la legislazione statale e regionale in materia urbanistica si applica con le modifiche e le integrazioni della presente legge che sono dirette anche al |
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Titolo II - Strumenti urbanistici |
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Capo I - Strumenti urbanistici generali |
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Art. 2 - Criteri di formazione dei piani regolatori generaliDopo l'entrata in vigore della presente legge nella formazione di nuovi piani regolatori generali e nella revisione di quelli esistenti dovranno essere dettate prescrizioni esecutive concernenti i fabbisogni residenziali pubblici, privati, turistici, produttivi e dei servizi connessi, rapportati ad un periodo di cinque anni. N1 Le prescrizioni esecutive |
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Art. 3 - Pubblicazione, osservazioni e opposizioni1. Il progetto di piano regolatore generale e quello di piano particolareggiato devono essere depositati non oltre il decimo giorno dalla data della deliberazione di adozione, presso la segreteria comunale, a libera visione del pubblico, per sessanta giorni consecutivi.N27 L'effettuato deposito è reso noto al pubblico, oltre che a mezzo di manifesti murali, mediante pubblicazione di apposito avviso nella Gazzetta Ufficiale della Regione e su almeno un quotidiano a diffusi |
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Art. 4 - Approvazione del piano regolatore generaleIl piano regolatore generale è approvato con decreto dell'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente. L'Assessore adotta le proprie determinazioni entro centottanta giorni dalla presentazione del piano all'Assessorato. N2 Con il decreto di approvazione possono essere apportate al piano le modifiche di cui all'art. 3 della legge 6 agosto 1967, n. 765, quelle necessarie per assicurare l'osservanza delle vigenti disposizioni statali e regionali, ivi comprese quelle della presente legge (si omette la parte finale del presente comma in quanto impugnata, ai sensi dell'art. 28 dello Statuto, dal Commissario dello Stato pe |
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Art. 5 - Approvazione del programma di fabbricazioneIl regolamento edilizio ed il programma di fabbricazione sono approvati con decreto dell'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente entro novanta giorni dalla loro presentazione all'Assessorato. N2 |
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Art. 6 - Termine per l'adozione dei piani regolatori generali e dei programmi di fabbricazioneI comuni che hanno ottenuto il contributo della Regione per la formazione del piano regolatore generale o dei piani intercomunali anche se non inclusi nel decreto interassessoriale 12 |
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Art. 8 - Varianti ai piani comprensoriali. Scioglimento delle assemblee consortiliN15 I consorzi costituiti ai sensi dell'art. 4 della legge regionale 3 febbraio 1968, n. 1 e successive modifiche, cessano di esistere. Le assemblee consortili sono sciolte. |
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Capo II - Strumenti urbanistici di attuazione |
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Art. 9 - Contenuto dei piani particolareggiati e dei piani di lottizzazioneI piani particolareggiati devono indicare: a) la rete viaria, suddivisa in percorsi pedonali e carrabili, con la indicazione dei principali dati altimetrici nonché degli allineamenti; |
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Art. 10 - Definizione di isolatoSi definisce isolato ogni porzione del territorio edificabile circondata dagli spazi |
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Art. 11 - Formazione dei compartiNelle zone soggette ad interventi di conservazione, risanamento, ricostruzione e migliore utilizzazione del patrimonio edilizio secondo le prescrizioni degli strumenti urbanistici generali o particolareggiati, ovvero dei piani di recupero di cui al titolo IV della legge 5 agosto 1978, n. 457, al fine di assicurare il rispetto di esigenze unitarie nella realizzazione degli interventi, nonché una equa ripartizione degli oneri e dei benefici tra i proprietari interessati, i comuni, con |
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Art. 12 - Approvazione dei piani particolareggiatiSalvo quanto stabilito dai commi settimo e seguenti del presente articolo, i piani particolareggiati di attuazione degli strumenti urbanistici generali sono approvati dai comuni, con delibera consiliare. Per l'adozione e la pubblicazione dei piani particolareggiati predetti, nonché per l'esame delle opposizioni e delle osservazioni, si osservano i termini fissati dal precedente art. 3. I piani diventano esecutivi dopo il riscontro di legittimità dell'organo di controllo sulla deliberazione relativa alle decisioni sulle opposizioni e osservazioni. Qualora i piani particolareggiati interessino immobili sottoposti ai vincoli di cui alle leggi 1 giugno 1939, n. 1089 e 29 giugno 1939, n. 1497, è necessario, ai fini dell'approvazione, il parere della competente soprintendenza, che deve esser |
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Art. 13 - Piani particolareggiati di risanamento. Obblighi dei comuniI piani particolareggiati di risanamento degli abitati dei comuni dei quali sia stato disposto, con decreto del Presidente della Repubblica, il trasferimento parziale, possono essere adottati in variante ai piani comprensoriali, purché redatti in osservanza del decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444, e delle disposizioni regionali vigenti. I piani di cui al |
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Art. 14 - Piani di lottizzazione - ConvenzioneI piani di lottizzazione sono approvati con delibera del consiglio comunale N6, entro novanta giorni dalla loro presentazione. |
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Art. 15 - Piani di lottizzazione per complessi insediativi chiusi ad uso collettivoPer i piani di lottizzazione che riguardino complessi insediativi autonomi in ambito chiuso ad uso collettivo, la convenzione di cui al p |
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Art. 16 - Obblighi dei comuni di dotarsi di piani di edilizia economica e popolareI comuni con popolazione superiore a 15 mila abitanti sono tenuti, entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, all'adozione di piani per l'edilizia economica e popolare ai sensi della legge 18 aprile 1962, n. 167 e successive modifiche ed integrazioni. All'adozione di detti piani sono tenuti, altresì, i comuni indicati con decreto dell'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente, allorché ricorrano le co |
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Art. 17 - Riserva di areeNell'ambito dei piani di zona e dei programmi costruttivi, previsti dal precedente art. 16, dovrà essere rise |
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Art. 18 - Obblighi dei comuni in ordine ai piani per insediamenti produttiviI comuni sprovvisti di piani per insediamenti produttivi sono obbligati, su richiesta degli |
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Capo III - Norme comuni agli strumenti urbanistici |
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Art. 19 - Efficacia degli strumenti urbanistici. SalvaguardiaDecorsi i termini per l'approvazione del piano regolatore generale, del regolamento edilizio, del programma di fabbricazione e dei piani particolareggiati senza che sia intervenuta a |
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Art. 21 - Attuazione degli strumenti urbanistici nelle zone A e BAl punto I dell'art. 28 della legge regionale 26 maggio 1973, n. 21, è aggiunto il seguente comma: "Nei comuni dotati di strumenti urbanistici generali approvati o adottati e presentati all'Asses |
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Art. 22 - Interventi produttivi nel verde agricolo(sostituito dall'art. 6 della L.R. 17/94, modificato dall'art. 6 della L.R. 34/94, integrato dall'art. 30, comma 2, della L.R. 2/2002, nel testo integrato dall'art. 40 della L.R. 9/2002, modificato e integrato dall'art. 139, comma 65, della L.R. 4/2003 e dall'art. 8 della L.R. 7/2011)1. Nelle zone destinate a verde agricolo dai piani regolatori generali sono ammessi impianti o manufatti edilizi destinati alla lavorazione o trasformazione di prodotti agricoli o zootecnici locali ovvero allo sfruttamento a carattere artigianale di risorse naturali locali tassativamente individuate nello strumento urbanistico. |
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Art. 23 - AgriturismoNell'ambito di aziende agricole, i relativi imprenditori a titolo principale possono |
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Art. 24 - Spese per la formazione degli strumenti urbanistici. Disciplinare-tipo |
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Art. 25 - Contributi per la rielaborazione degli strumenti urbanistici1. L'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente concede contributi nelle spese per la redazione, revisione e rielaborazione degli strumenti urbanistici generali, particolareggiati o ad essi assimilati, nonché per indagini geologiche, studi agricolo-fo |
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Art. 26 - Controllo sulle deliberazioni comunaliIl riscontro della commissione provinciale di controllo sulle deliberazioni comunali, |
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Art. 27 - Interventi sostitutiviQuando gli organi dell'amministrazione dei comu |
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Titolo III - Programmi Pluriennali |
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Art. 28 - Programmi pluriennali di attuazione. Comuni obbligati - DurataTutti i comuni aventi popolazione superiore a 10.000 abitanti sono obbligati alla formazione dei programmi pluriennali di attuazione nel rispetto delle seguenti scadenze temporali: a) comuni con popolazione compresa tra i |
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Art. 29 - Contenuto del programma pluriennale di attuazioneIl programma pluriennale di attuazione degli strumenti urbanistici generali approvati o adottati e trasmessi riguarda le parti del territorio comunale oggetto d'intervento pubblico e privato in un periodo di tempo non inferiore a tre e non superiore a cinque anni. |
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Art. 30 - Dimensionamento - Elaborati del programmaL'estensione delle parti del territorio comunale da includere nel programma pluriennale è determinata in relazione ai fabbisogni strettamente necessari di edilizia residenziale, commerciale, per attività turistiche, direzionali, artigianali ed industriali, nonché dei relati |
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Art. 31 - Formazione ed approvazioneAi fini della formazione dei programmi pluriennali il comune dovrà sentire le forze sociali, culturali, imprenditoriali e i consigli di quartiere ove esistano. I programmi pluriennali, la cui spesa è obbligatoria, sono adottati dal consiglio com |
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Art. 32 - Attuazione dei programmi pluriennaliL'attività edilizia nelle aree incluse nei programmi pluriennali si svolgerà a mezzo di: a) concessione singola; b) piano di lottizzazione convenzionata; |
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Art. 33 - Opere ammesse al di fuori delle aree incluse nei programmi pluriennaliAl di fuori del perimetro delle aree incluse nei programmi pluriennali sono ammessi gli interventi previsti dall'art. 9 della legge 28 gennaio 1977, n. 10, quelli consentiti dallo strumento urbanistico generale nelle zone territoriali omogenee A e B, limitatamente all'edificato esistente, nonché quelli discen |
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Art. 34 - Anticipazione di spesa per l'attuazione dei programmi pluriennaliL'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente autorizza anticipazioni di fondi, senza interessi, in favore dei comuni dotati di programmi pluriennali di attuazione, per le seguenti finalità: |
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Art. 35 - Procedure per la concessione delle anticipazioniAlla concessione delle anticipazioni si provvede con decreto dell'Assessore regionale per il bilancio e le finanze, previa istanza del comune interessato, diretta all'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente, corredata da: a) piano finanziario contenente i fabbisogni di cui alle lettere a), b) e c) dell'art. 34; |
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Titolo IV - Norme regolatrici dell'attività edilizia |
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Capo I - Concessioni edilizie |
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Art. 37 - Controllo partecipativoChiunque ha diritto di prendere visione presso gli uffici comunali delle domande e de |
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Art. 41 - Oneri di urbanizzazioneL'incidenza degli oneri di urbanizzazione di cui alla legge 28 gennaio 1977, n. 10 R, è determinata dai comuni in conformità alle tabelle parametriche regionali approvate con decreto dell'Assessore regionale per lo sviluppo economico del 31 maggio 1977, in misura non inferiore alle seguenti percentuali: |
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Art. 44 - Ratizzazione del contributo per opere di urbanizzazioneIl contributo di cui all'art. 5 della legge 28 gennaio 1977, |
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Art. 45 - Contributo per opere di urbanizzazione per insediamenti turistici, industriali ed artigianaliI criteri per la determinazione dei contributi previsti dall'art. 10 della legge 28 g |
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Capo II - Vigilanza e sanzioni |
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Art. 48 - SigilliNel caso di accertata inadempienza all'ordinanza di sospensione dei lavori, il sindaco provvede all'apposizione di sigilli al cantiere e al macchinario impiegato per lo svolgimen |
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Art. 50 - Sanzioni amministrative per mancato o ritardato pagamento del contributo per la concessioneIl mancato o ritardato versamento del contributo per la concessione comporta: |
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Art. 53 - Annullamento di provvedimenti comunali N14Nel territorio della Regione Siciliana, l'art. 27 della legge 17 agosto 1942, n. 1150 e successive modificazioni, è sostituito dalle seguenti disposizioni. Entro dieci anni dalla loro adozione le deliberazioni ed i provvedimenti comunali che consentono esecuzione di opere in violazione delle leggi vigenti, delle p |
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Art. 54 - Obbligo del sindacoIntervenuto il decreto di annullamento il sindaco ha l'obbligo di dare esecuzione all |
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Titolo V - Centri storici e tutela dell'ambiente |
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Art. 55 - Centri storiciGli interventi nei centri storici, nonché negli agglomerati di antica o recente formazione contraddistinti da valori storici, urbanistici, artistici ed ambientali, anche se manomessi o degradati o non presenti tutti contestualmente, si attuano con l'osservanza delle finalità indicate nell'art. 1 della legge regionale 7 maggio 1976, n. 70. Gli strumenti urbanistici attuativi relativi alle zone sopra indicate sono redatti secon |
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Art. 56(Si omette l'art. 56 in quanto impugnato, ai sensi dell'art. 28 dello Statuto, dal |
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Art. 57 - Disposizioni di tutela particolareCon l'osser |
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Titolo VI - Consiglio regionale dell'urbanistica |
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Art. 58 - Istituzione del consiglio regionale dell'urbanisticaÈ istituito presso l'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente il consiglio regionale dell'urbanistica, cui sono demandati i seguenti compiti: |
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Art. 59 - Composizione del consiglio regionale dell'urbanisticaIl consiglio regionale dell'urbanistica è composto: 1) dall'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente, che lo presiede, o da un suo delegato; 2) dal direttore regionale dell'urbanistica; 3) dal direttore regionale del territorio e dell'ambiente; |
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Titolo VII(Si omettono gli articoli 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66 e 67 in quanto impugnati, ai |
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Titolo VIII - Norme varie, finali, transitorie e finanziarie |
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Art. 68 - Destinazione dei proventiI proventi dei contributi e delle sanzioni pecuniarie previsti dalla legge 28 gennaio 1977, n. 10, e dalla presente legge sono versati in favore del comune in u |
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Art. 69 - Norme per la pianificazione regionaleAl fine di dotare l'Amministrazione regionale degli strumenti operativi di conoscenza del territorio e dell'ambiente per un aggiornamento continuo nel quadro delle pertinenti iniziative di programmazione, l'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente è autorizzato a stipulare convenzioni con enti di ricerca di importanza nazionale |
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Art. 70 - Comitato tecnico-scientificoEntro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, è costituito un comitato tecnico-sc |
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Art. 71 - Consulenti dell'Assessore regionale per il territorio e l'ambienteL'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente per l'espletamento di attivit&ag |
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Art. 72 - Utilizzazione di dipendenti stataliI funzionari tecnici che prestano servizio presso la sezione urbanistica del provvedi |
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Art. 73 - Piani comprensoriali. Interpretazione autentica della legge regionale 3 febbraio 1968, n. 1In materia di piani comprensoriali tra i poteri dell'Assessorato regionale competente |
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Art. 74 - Frazione Marina di MelilliAi fini dell'attuazione del piano regolatore dell'area di sviluppo industriale di Sir |
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Art. 75 - Norma transitoriaSino a quando non sarà costituito il consiglio regionale dell'urbanistica, il |
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Art. 76 - Disposizioni transitorieDopo l'entrata in vigore della presente legge, i piani particolareggiati, ancora in corso di istruttoria presso l'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente, la cui approvazione ai sensi del precedente art. 12 è demandata ai comuni, ferma restando l'applicazione ob |
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Art. 77 - Copertura finanziariaPer le finalità di cui alla presente legge è autorizzata, per l'anno finanziario |
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Art. 78La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana. |
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26/11/2024
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