La documentazione del piano regolatore deve essere trasmessa in triplice copia.
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Ciò al fine di trattenere agli atti d'ufficio una delle copie, di restituire la seconda all'ente locale, unitamente al provvedimento del capo dell'Amministrazione e di disporre di una terza copia, ai fini degli adempimenti della L.R. n. 10/91 sulla trasparenza amministrativa.
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Il sindaco, salvo diversa statuizione dello statuto comunale, visterà ciascuno degli atti ed elaborati da trasmettere dall'Assessorato.
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art. 90, comma 10° del regolamento di esecuzione del decreto legislativo presidenziale 29 ottobre 1955, n. 6, approvato con D.P.R. 29 ottobre 1957, n. 3.
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Il segretario comunale o funzionario incaricato dal sindaco, salvo diversa statuizione dello statuto comunale, certificherà la conformità di ciascuno degli atti ed elaborati da trasmettere all'Assessorato all'atto o elaborato originale custodito in comune.
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art. 90, comma 10° del regolamento di esecuzione del decreto legislativo presidenziale 29 ottobre 1955, n. 6, approvato con D.P.R. 29 ottobre 1957, n. 3.
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Ciascuno degli elaborati da trasmettere riporterà l'indicazione dell'atto deliberativo con cui è stato approvato o adottato.
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Si suggerisce l'uso della seguente formula: «Copia conforme all'originale adottato/approvato con la delibera consiliare n . ............ del ............................ e allegato e parte integrante dell'atto», soddisfacendo essa sia la necessità di conformizzare il documento che quella di riferirlo all'atto da cui trae legittimazione.
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Il tecnico progettista, iscritto all'albo per l'esercizio professionale, sottoscriverà ciascuno degli elaborati da trasmettere.
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R.D. 23 ottobre 1925, n. 2537 («Regolamento per la professione di ingegnere e architetto»);
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R.D. 16 aprile 1936, n. 1174 (3 norme integrative del regolamento professionale);
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art. 1 disciplinare d'incarico per la redazione del piano regolatore generale approvato con decreto assessoriale n. 91 del 17 maggio 1991.
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1. Istruzioni relative agli atti del piano regolatore generale
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1.1. Delibera consiliare di adozione delle direttive generali da osservarsi nella stesura del piano.
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art. 3, comma 7° della L.R. 10 aprile 1991, n. 15.
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La delibera 1.1. sarà corredata dalla proposta di deliberazione formulata dall'ufficio competente, munita dei pareri favorevoli in ordine alla regolarità e sotto il profilo di legittimità resi rispettivamente dal responsabile del servizio e dal segretario comunale.
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art. 53 della L. 8 giugno 1990, n. 142, che modifica ed integra l'ordinamento enti locali, giusta l'art. 1, punto 4), lettera i) della L.R. 11 dicembre 1991, n. 48.
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La delibera 1.1., ove assunta prima del 7 luglio 1997, riporterà gli estremi del visto del CO.RE.CO. provinciale che attesta la legittimità dell'atto.
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art. 15, della L.R. 3 dicembre 1991, n. 44.
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La delibera 1.1., anche se assunta dopo il 7 luglio 1997, riporterà gli estremi del visto del CO.RE.CO. provinciale che attesta la legittimità dell'atto qualora un quarto dei consiglieri o la giunta abbiano richiesto il controllo preventivo di legittimità.
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art. 4, comma 2' della L.R. 5 luglio 1997, n. 23.
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Deve contenere, infine, la certificazione del segretario relativa alla data di inizio della pubblicazione, all'avvenuta pubblicazione all'albo pretorio nonché alla presentazione di eventuali opposizioni.
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art, 89, comma 1° del Regolamento di esecuzione del decreto legislativo presidenziale 29 ottobre 1955, n. 6, approvato con D.P.R. 29 ottobre 1957, n. 3;
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Unitamente alla delibera saranno trasmesse le opposizioni eventualmente presente contro l'atto.
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art. 11, L.R. 3 dicembre 1991, n. 44.
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Ai fini della formulazione della proposta di deliberazione delle direttive generali, si ricorda che tale proposta deve essere dotata di requisiti di fattibilità e legittimità, tali da garantire all'atto deliberativo assunto conseguentemente alla proposta pari fattibilità e legittimità.
Il progettista o gruppo di progettazione incaricato formulerà, prima dell'avvio di ogni attività progettuale, esplicita dichiarazione sulla accettabilità delle direttive sotto il profilo della legittimità e sulla fattibilità della prestazione sotto il profilo della tecnica urbanistica.
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1.2. Delibera consiliare delle determinazioni sullo schema di massima.
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art. 3, comma 7° della L.R. 30 aprile 1991, n. 15.
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La delibera 1.2. sarà corredata dalla proposta e dai pareri indicati per la delibera 1.1., conterrà la stessa certificazione del segretario comunale e, qualora ricorrano le condizioni enunciate sopra, l'atto sarà vistato dal CO.RE.CO. provinciale.
Unitamente alla delibera 1.2. saranno trasmesse le opposizioni eventualmente presentate avverso l'atto a seguito della sua affissione all'albo pretorio.
La delibera delle determinazioni sullo schema di massima, unitamente agli elaborati alla stessa allegati, deve essere trasmessa già appena assunta all'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente, che potrà segnalare all'ente locale eventuali evidenti profili di illegittimità dell'atto o non fattibilità del progetto.
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1.3. Delibera consiliare di adozione del piano regolatore generale, delle prescrizioni esecutive e del regolamento edilizio comunale.
La delibera 1.3. sarà corredata dalla proposta e dai pareri indicati per la delibera 1.1. e, analogamente, conterrà la certificazione del segretario sopra indicata.
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art. 2, L.R. 27 dicembre 1978, n. 71.
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La delibera 1.3, inoltre, riporterà gli estremi del visto di legittimità del CO.RE.CO. centrale.
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art. 17, L.R. 3 dicembre 1991, n. 44.
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Unitamente alla delibera 1.3. saranno trasmesse le opposizioni eventualmente presentate avverso l'atto a seguito della sua affissione all'albo pretorio.
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1.4. Avviso sindacale di deposito degli atti (ed elaborati) del piano presso la segreteria comunale, a libera visione del pubblico, per venti giorni consecutivi, affisso all'albo pretorio.
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