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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
L.R. Sicilia 09/12/1980, n. 127
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- L.R. 06/12/1984, n. 105
- L.R. 09/05/1984, n. 28
- L.R. 13/12/1983, n. 119
- L.R. 14/06/1983, n. 64
- L.R. 26/03/1982, n. 22
- L.R. 06/05/1981, n. 96
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Titolo I - PIANO REGIONALE DI SFRUTTAMENTO DI MATERIALI DA CAVA |
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Art. 2 - (Commissione regionale per i materiali da cava) |
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Art. 3 - (Competenze della Commissione)1. La Commissione di cui al precedente articolo: a) N3; |
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Art. 4 - (Contenuto del piano regionale dei materiali da cava)1. Il piano regionale dei materiali da cava e, nel quadro di più circoscritti limiti di operatività, il relativo programma preliminare definiscono organicamente gli obiettivi e le strategie di settore rispettivamente a medio - lungo e breve termine: indicano i mezzi per il perseguimento di tali obiettivi, circoscriv |
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Art. 5 - (Connessione del piano con la programmazione regionale)1. Il piano regionale dei materiali da cava, corredato dalla necessaria documentazione geologica, giacimentologica e litologica, è |
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Art. 6 - (Procedure di approvazione del piano regionale dei materiali da cava)1. Il piano regionale dei materiali da cava, prima della sua approvazione da parte della Commissione di cui all'art. 2, deve essere trasmesso per stralci territoriali ai comuni interessati, i quali dovranno comunicare il prop |
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Art. 7 - (Aggiornamenti del piano) |
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Art. 8 - (Programma preliminare settoriale)1. Entro centottanta giorni dalla propria costituzione, la Commissione di cui al precedente art. 2, previo parere dell'Assessorato regionale del territorio e dell'ambient |
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Titolo II - DISCIPLINA DELL'ATTIVITÀ ESTRATTIVA |
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Art. 9. - (Procedure per il rilascio dell'autorizzazione)1. Fatto salvo quanto previsto all'articolo 27-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modificazioni, l'esercizio dell'attività di cava nonché la realizzazione delle opere connesse e delle infrastrutture necessarie all'esercizio dell'attivi |
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Art. 10 - (Autorizzazione comunale) |
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Art. 11 - (Termini)1. Il distretto minerario decide sulle domande di autorizzazione nel termine di centoventi giorni dalla presentazione delle medesime. |
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Art. 12 - (Domanda di autorizzazione)1. La domanda di autorizzazione, presentata esclusivamente in formato digitale e sottoscritta digitalmente, deve specificare il titolo del richiedente alla coltivazione del giacimento ai sensi del successivo art. 15. Qualora la domanda venga presentata da più soggetti, deve essere indicato il rappresentante per i conseguenti adempimenti amministrativi. N27 2. La domanda deve essere corredata dei seguenti allegati: a) certificati e mappe catastali dei terreni interessati all'attività estrattiva in disponibilità del richiedente, con adeguata documentazione fot |
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Art. 13 - (Direzione di cave)1. La direzione di una cava è affidata, previo parere dell'ingegnere capo del distretto minerario, ad un tecnico abilitato all'eser |
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Art. 14 - (Criteri per il rilascio dell'autorizzazione)1. Il rilascio dell'autorizzazione è subordinato alla valutazione di compatibilità dell'iniziativa con il piano regionale di cui all'art. 4 o con il relativo progr |
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Art. 15 - (Titoli di preferenza per le cave di nuova apertura)1. Il rilascio delle autorizzazioni deve rispettare il seguente ordine di priorità preferenziale: a) proprietario del terreno nel quale ricade il giacimento, nel caso in cui questo, suscettibile di coltivazione, possegga dimensioni e caratteristiche tali da consentire l'esercizio di un'attività estratti |
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Art. 16 - (Titolo di conduttore di cava)1. Ai fini del riconoscimento del titolo di cui al precedente art. 15, il conduttore di cava, per la quale non sia stata effettuata |
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Art. 17 - (Rilascio di autorizzazione ai non aventi titolo)1. Qualora il proprietario o altro avente diritto sul fondo nel quale ricade il giacimento non intenda intraprendere l'attività di |
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Art. 18 - (Contenuto del provvedimento di autorizzazione)1. Con il provvedimento di autorizzazione, il distretto minerario, tenuto conto del programma di utilizzazione del giacimento propos |
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Art. 18-bis - (Distanze di scavo) |
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Art. 19 - (Opere di recupero ambientale)1. Il progetto di recupero paesaggistico-ambientale dell'attività estrattiva indica gli interventi da eseguire durante i lavori di coltivazione della cava e alla conclusione degli stessi, finalizzati alla composizione dell'assetto topografico, geomorfologico, idraulico e vegetazionale finale delle aree interessate dall'attività di coltivazione, idoneo ad accogliere gli usi e le destinazioni preesistenti nonché programmati dalla pianificazione vigente, coerentemente con le condizioni territoriali di contorno. 2. Il progetto di cui al comma 1 indica altresì le opere, i temp |
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Art. 19-bis - (Garanzia finanziaria per il recupero ambientale del sito estrattivo)1. Il rilascio del provvedimento |
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Art. 19-ter - (Ultimazione dei lavori di coltivazione e di recupero ambientale)1. Il titolare dell'autorizzazione, ultimati i lavori di coltivazione e di recupero ambientale, trasmette all'Assessorato regionale del territorio e dell' |
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Art. 20 - (Deroghe dal piano)1. In caso di gravi calamità naturali può essere autorizzata la coltivazione dei giacimenti di cava anche al di fuori delle aree d |
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Art. 21. - (Subentro nella coltivazione)1. L'autorizzazione consente l'esercizio dell'attività di cava al soggetto intestatario della medesima. |
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Art. 22 - (Durata e rinnovo dell'autorizzazione) |
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Art. 22-bis - (Proroga temporanea dell'autorizzazione)1. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 19-ter, il provvedimento di autorizzazione può essere temporaneamente prorogato dall'ingegnere capo del distretto minerario territorialmente competente, su richiesta motivata dell'interessato. Questi, qualora abbia adempiuto alle prescrizioni e agli obblighi fissati nel precedente provvedimento di autorizzazione e alle condizioni stabilite nello stesso, può presentare la predetta richiesta nei seguenti casi: a) per la necessi |
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Art. 23 - (Vigilanza)1. L'attività di vigilanza sulla coltivazione, diretta ad accertare che la medesima si svolga in conformità alle prescrizioni cont |
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Art. 23-bis - (Misure per la tracciabilità, il controllo e l'abusivismo)1. Al momento della comu |
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Art. 24 - (Regolamentazione dell'attività estrattiva e della sua sospensione)1. L'attività di escavazione inizia nel termine di un anno dalla data del provvedimento abilitativo. In caso di mancato inizio dell'attività estrattiva nel termine predetto, l'ingegnere capo del distretto minerario assegna al soggetto autorizzato un ulteriore termine di trenta giorni e, in difetto, dà inizio al procedimento per la dichiarazione di decadenza della autorizzazione. 2. I termini per |
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Art. 25 - (Adempimenti particolari)1. Il titolare dell'autorizzazione deve periodicamente denunziare al distretto minerario competente per territorio il quantitativo d |
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Art. 26 - (Decadenza dell'autorizzazione)1. Salvo quanto già previsto dall'art. 24, la decadenza dell'autorizzazione viene pronunziata, con provvedimento motivato, dall'ingegnere capo del distretto minerario, anche nei seguenti casi: |
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Art. 27 - (Revoca dell'autorizzazione)1. Il dipartimento regionale dell'energia, tramite i propri uffici o su segnalazione dell'assessorato regionale del territorio e dell'ambiente o dei comuni interessati, dispone |
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Art. 28 - (Comunicazione del provvedimento di decadenza o revoca)1. I provvedimenti di decadenza o di revoca sono comunicati dal distretto minerario al comune competente per territorio, per l'eserc |
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Art. 29 - (Trasgressioni e sanzioni)1. Quando siano rilevati dal distretto minerario o dal comune territorialmente competente l'esercizio non autorizzato dell'attività di escavazione o la prosecuzione della medesima dopo la notifica del provvedimento di decadenza o di revoca, l'ingegnere capo del distretto minerario ordina l'immediata sospensione dei lavori, informandone l'autorità giudiziaria competente. 2. Nei casi previsti dal primo comma, con provvedimento di sospensione dei lavori, è disposta l'applicazione a carico del trasgr |
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Art. 30 - (Acquisizione al patrimonio regionale)1. Nei casi previsti dalla presente legge di decadenza dell'autorizzazione o di esercizio non autorizzato dell'attività di cava, qualora il titolare dell'autorizzazione o l'esercente abusivo dell'attività estrattiva sia il proprietario del terreno in cui ricade il giacimento, con provvedimento del Presidente della Regione, su proposta dell'Assessore regionale per l'industria, previa motivata relazione dell'ingegnere capo del distretto minerario, può essere disposto limitatamente ai materiali lapidei di pregio di cui al successivo a |
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Art. 31 - (Provvedimento di concessione)1. Nei casi previsti dal precedente art. 30, l'Assessore regionale per l'industria, sentita la Commissione di cui all'art. 2 della p |
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Art. 32 - (Diritti dei privati in caso di concessione)1. Nei casi di assegnazione in concessione ai sensi dell'art. 31 o di autorizzazione ai sensi dell'art. 17 della presente legge, il concessionario o il soggetto autorizzato alla coltivazione del giacimento deve corrispondere al proprietario del terreno in cui ricade il giacimento stesso o ad altro avente titolo un canone annuo da ragguagliarsi, per il periodo di durata della concessione o dell |
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Art. 33 - (Canone di concessione)1. Nel caso di assegnazione in concessione il concessionario è tenuto a corrispondere annualmente alla Regione un canone annuo per ogni ettaro di superficie o frazione del me |
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Art. 341. Sono fatti salvi i diritti nascenti a favore del comune di Lipari dalla legge 5 gennaio 1908, n. 10, modificata con decreto legis |
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Art. 35 - (Divieto di subingresso nella concessione)1. La concessione di coltivazione è personale. Qualsiasi forma di intermediazione o di affitto nel regime di coltivazione è nulla tanto fra le parti quanto nei rapporti con la Regione e la concessione è dichiarata decaduta con le modalità |
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Art. 36 - (Registro delle autorizzazioni e concessioni)1. L'Ispettorato tecnico del Corpo regionale delle miniere tiene un pubblico registro nel quale sono annotate, per tutto il territor |
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Art. 37 - (Ricerca di materiali da cava)1. Chiunque intenda effettuate indagini, al fine di accertare le condizioni di coltivabilità di un giacimento di materiale da cava, deve chiedere l'autorizzazione al distretto minerario competente per territorio. 2. Alla domanda devono essere allegati: a) certificazione atta a comprovare il titolo del richiedente; b) planimetria della zona, corredata ove possibile da documentazione fotografica; |
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Titolo III - PIANO REGIONALE DEI MATERIALI LAPIDEI DI PREGIO |
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Art. 39 - (Definizione dei materiali lapidei di pregio)1. Nell'ambito delle sostanze minerali di cui all'art. 1 della presente legge, i materiali lapidei di pregio sono riconosciuti di preminente interesse regionale. |
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Art. 40 - (Contenuto del piano regionale per i materiali lapidei di pregio)1. Il piano regionale dei materiali lapidei di pregio e, nel quadro dei più circoscritti limiti di operatività, il relativo progra |
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Art. 41 - (Connessione del piano regionale per i materiali lapidei di pregio con la programmazione regionale)1. Il piano regionale per la promozione delle attività estrattive, di lavorazione e di commercializzazione dei materiali lapidei di |
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Art. 42 - (Procedure di approvazione del piano regionale dei materiali lapidei di pregio1. Il piano regionale per la promozione delle attività estrattive, di lavorazione e di commercializzazione dei materiali lapidei di pregio, p |
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Titolo IV - INTERVENTI CREDITIZI PER IL SETTORE DEI MATERIALI LAPIDEI DI PREGIO |
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Art. 44 - (Fondo di rotazione)1. Presso l'Istituto regionale per il finanziamento alle industrie in Sicilia( IRFIS) è istituito un fondo di rotazione a gestione separata di lire 12.530 milioni per la concessione di credito agevolato in favore de |
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Art. 45 - (Natura e definizione degli interventi)1. Al carico del fondo di cui al precedente articolo sono disposti, in favore degli imprenditori singoli o associati, interventi creditizi a medio termine per: a) l'impian |
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Art. 46 - (Convenzione con l'IRFIS)1. L'Assessore regionale per il bilancio e le finanze è autorizzato a stipulare con l'IRFIS apposita convenzione diretta a discipli |
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Art. 47 - (Misura e limiti degli interventi)1. I mutui agevolati hanno durata massima quindicennale, di cui i primi due destinati al preammortamento, e vengono concessi al tasso d'interesse a carico del mutuatario del 5 per c |
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Art. 48 - (Comitato di gestione del fondo) |
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Art. 49 - (Istruttorie delle istanze)1. I finanziamenti previsti dagli articoli precedenti sono concessi dall'IRFIS sulla base di documentata istanza, corredata di un piano finanziario, di un progetto tecnico e di una relazione sulle attività che il richiedente abbia svolto ed intenda svolgere. |
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Art. 50 - (Anticipazione sui mutui)1. Nel termine di 30 giorni dalla presentazione della domanda di mutuo agevolato, il Comitato amministrativo di cui al precedente art. 48 può provvedere alla deliberazione in favore del richiedente, nelle |
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Titolo V - INTERVENTI VARI PER IL SETTORE DEI MATERIALI LAPIDEI DI PREGIO |
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Art. 51 - (Contributi per le attrezzature)1. Allo scopo di favorire l'acquisizione delle attrezzature per l'attività estrattiva e di lavorazione dei materiali lapidei di pregio, l'Assessore r |
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Art. 52 - (Procedure per la concessione)1. Il contributo di cui al precedente art. 51 è erogato con decreto dell'Assessore regionale per l'industria, previa istruttoria de |
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Art. 53 - (Vincolo di destinazione)1. I macchinari ammessi a contributo a norma del precedente art. 51 sono soggetti a vincolo di destinazione per non meno di cinque a |
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Art. 54 - (Iniziative per il basalto)1. Al fine della valorizzazione dell'impiego del basalto dell'Etna, quale stralcio prioritario delle competenze previste dal penulti |
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Art. 55 - (Attività promozionale)1. I programmi di attività promozionale all'estero in favore dei prodotti siciliani, che l'Assessorato regionale della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca annualmente adotta in attuazione del titolo secondo della legge regionale 28 giugno 1966, n. 14, dovranno essere strutturati per settori merceologici distinti uno dei quali sarà destinato ai materiali lapidei siciliani. 2. A modifica dei commi 1, 2 e 3 dell'art. 17 della legge regionale 28 giugno 1966, n. 14, i programmi di cui al primo comma del presente articolo, contenenti le scelte motivazionali, le linee di indirizzo operativo, la ripartizione dello stanziamento per i settori merceologici individuati qua |
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Art. 56 - (Esportazione nei mercati esteri)1. Allo scopo di favorire il collocamento all'estero |
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Art. 57 - (Indagini di campagna e di laboratorio)1. Allo scopo di migliorare la conoscenza dei giacimenti di materiali lapidei di pregio siciliani e delle caratteristiche tecnologic |
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Titolo VI - DISPOSIZIONI VARIE |
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Art. 58 - (Corsi di qualificazione e aggiornamento professionale)1. L'Assessorato regionale del lavoro e della previdenza sociale è autorizzato ad elaborare un piano pluriennale, di intesa con le categorie interessate e con le confeder |
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Art. 59 - (Infrastrutture)1. Le amministrazioni provinciali in cui ricadono i bacini marmiferi di Messina, Palermo e Trapani e nel cui territorio lavorano le imprese per l'estrazione e la lavorazione di materiali lapidei di pregio dispongono, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, piani per la realizzazione di infrast |
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Art. 60 - (Lavori di sbancamento)1. Per una più razionale coltivazione dei giacimenti da cava l'Assessore regionale per l'industria è autorizzato a concedere contributi alle imprese singole |
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Art. 61 - (Cave di calcareniti della provincia di Trapani)1. Per assicurare condizioni di maggior sicurezza nelle lavorazioni delle cave di calcareniti della provincia di Trapani l'Assessore regionale per l'industria è |
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Art. 62 - (Scuola professionale per il marmo)1. Per il completamento della scuola professionale per il marmo di Custonaci è autorizzata la spesa di lire 630 milioni. |
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Art. 63 - (Attrezzature per il porto di Trapani)1. Per sopperire alle esigenze manifestatesi per il carico dei materiali lapidei nel porto di Trapani la Presidenza della Regione è |
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Titolo VII - DISPOSIZIONI COMUNI, TRANSITORIE E FINANZIARIE |
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Art. 64 - (Non cumulabilità di benefici)1. I benefici di cui alla presente legge non sono cumulabili con quelli previsti da altre disposizioni di legge. |
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Art. 66 - (Disposizioni transitorie relative a cave in esercizio: modalità)1. Per le cave in attività di esercizio alla data di entrata in vigore della presente legge e regolarmente denunziate in conformità a quanto disposto dal DP Regione 15 luglio 1958, n. 7 e successive modificazioni, i titolari delle medesime che intendano proseguire l'esercizio devono farne richiesta entro il termine di centoventi gio |
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Art. 67 - (Disposizioni transitorie relative a cave in esercizio: titoli di preferenza)1. A modifica di quanto disposto dal precedente art. 15, per le cave in regolare esercizio il rilascio dell'autorizzazione deve rispettare il seguente ordine di priorità preferenziale: a) singolo esercente, proprietario o non del fondo, dove ricade il giacimento, nel caso in cui la porzione di giacimento coltivata o da colti |
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Art. 67-bis - (Iniziative per la valorizzazione dei siti dismessi) |
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Art. 681. Per le finalità previste dalla presente legge sono autorizzate, a carico del bilancio della Regione, per il periodo 1980- 89, le seguenti spese (in milioni di lire):
TABELLA RISTRUTTURATA
Art. 2 anno 1981 L. 50, anno 1982 L. 50, anno 1983 L. 40, dal 1984 al 1989 L. 250, TOTALE (per art.) L. 390,
Art. 3 anno 1981 L. 100, anno 1982 L. 100, anno 1983 L. 100, dal 1984 al 1989 L. 250, TOTALE (per art.) L. 900,
Art. 19 anno 1981 L. 100, anno 1982 L. 300, anno 1983 L. 500, dal 1984 al 1989 L. 7.500, TOTALE (per art.) L. 8.400, |
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Art. 69La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
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