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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
Circ. Ass.R. Sicilia 31/08/1985, n. 26716
Circ. Ass.R. Sicilia 31/08/1985, n. 26716
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[Premessa] |
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PremessaLa legge 28 gennaio 1985, n. 47 R, e successive integrazioni e modifiche, reca norme in materia di controllo dell’attività urbanistico-edilizia, riordino urbanistico e sanatoria delle opere edilizie abusive. La Regione Siciliana aveva già disciplinato la materia emanando le leggi n. 71/1978, n. 7/1980 e n. 70/1 |
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InfrazioniLe nuove disposizioni nazionali definiscono i vari tipi di infrazione che possono verificarsi nell’attività edilizia. Esse sono: a) opere eseguite in assenza di concessione; b) opere eseguite in totale difformità da quelle autorizzate; c) opere eseguite con variazioni essenziali, rispetto a quelle autorizzate; |
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Capo I - Controllo dell’attività urbanistico-edilizia |
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Art. 4 - Variazioni essenzialiVengono precisati i limiti di taluni parametri edilizi fondamentali da non valicare singolarmente, e le altre condizioni necessarie perché si verifichino le variazioni essenziali. |
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Art. 7 - Parziale difformitàDopo avere disciplinato le variazioni essenziali, la legge regionale passa alla definizione della par |
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Art. 2 - Vigilanza sull’attività urbanistico-ediliziaLa vigilanza sull’attività urbanistico-edilizia è esercitata dal Sindaco che si avvale dei propri uffici. Gli ufficiali e agenti della polizia giudiziaria esercitano controlli sulle costruzioni, e danno comunicazione delle infrazioni accertate al Sindaco, all’Assessore regionale del territorio e dell’ambiente e all’autorità giudiziaria. Possono presentarsi al Sindaco due tipi di infrazioni: a) costruzioni eseguite senza concessione; b) costruzioni |
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Art. 5 - Opere soggette ad autorizzazioneL’art. 5 della legge regionale in discussione disciplina compiutamente le autorizzazioni. In primo luogo vengono precisati i casi in cui è sufficiente l’autorizzazione del Sindaco per l’esecuzione dei lavori. Trattasi di: |
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Art. 6 - Opere non soggette a concessione, autorizzazione o comunicazioneL’art. 6 della legge regionale è diretto a fare chiarezza in un settore dell’attività edilizia il cui svolgimento non risultava univocamente definito dalla legislazione statale e regionale in vigore. |
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Art. 8 - Rilevazioni aerofotogrammetricheIl problema del controllo dell’attività urbanistica ed edilizia dei Comuni è stato risolto dalla legge che si commenta in modo radicale avendo disposto la esecuzione dei rilievi aerofotogrammetrici del territorio dell& |
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Capo II - Snellimento di procedure urbanistico-edilizie |
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Art. 9 - Opere interneIl legislatore nazionale ha disciplinato talune situazioni che nel passato avevano determinato non poche perplessità sulla loro legittimità. Ci si riferisce alla esecuzione di opere interne agli edifici che non comportino le modifiche specificate nell’articolo in trattazione. La norma, quanto mai opportuna, facilita il recupero del patrimonio edilizio esistente ivi compreso que |
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Artt. 10 - 12 - Variazione della destinazione d’uso degli immobili - Accessi al mareSpesso negli strumenti urbanistici viene omessa la destinazione d’uso degli immobili nelle singole zone territoriali omogenee definite dal D.M. 2 aprile 1968. Ciò può dare luogo a discrasie di varia natura, non ultima quella di riservare le nuove zone di espansione al solo uso residenziale, dotate solamente di servizi di prima necessità con l’esclusione di cinema, di locali di svago, di attrezzature di interesse pubblico ecc. Mentre a tale inconveniente si può ovviare in sede di esame degli strumenti urbanistici da parte dell’Amministrazione Centrale, per la variazione della destinazione d’uso mancava qualsiasi normativa. La legge re |
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Capo III - Recupero urbanistico |
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Art. 14 - Piani particolareggiati di recuperoLa legge regionale in esame, come già detto, sostituisce le precedenti leggi n. 7/1980 e n. 70/1981 per meglio adeguarsi alla nuova disciplina emanata dallo Stato con la legge 47/1985. Il recupero urbanistico delle precedenti leggi regionali era basato sulla delimitazione degli agglomerati abusivi che presentavano una consistenza volumetrica superiore a certi limiti. Effettuata la delimitazione degli agglomerati si passava alla revisione dello strumento urbanistico generale per inserire le nuove realtà nel contesto territoriale comunale e quindi alla formazione del piano particolareggiato. Nella pratica attuazione si è rilevato, a parte i lunghi e ingiustificati ritardi, che dopo avere provveduto alla delimitazione degli agglomerati i Comuni non hanno effettuato alcuna revisione degli strumenti urbanistici generali e conseguentemente non hanno dato luogo ad alcun piano di recupero urbanisti |
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Art. 15 - Prescrizioni dei piani particolareggiati di recuperoIn generale, il contenuto dei piani particolareggiati è quello fissato dall’art. 9 della legge regionale n. 71/1978, mentre nella redazione dei piani di recupero devono osservarsi le prescrizioni contenute nell’articolo che si commenta e cioè prevedersi: a) un’adeguata urbanizzazione primaria; b) un’adeguata urbanizzazione secondaria tenuto conto dei servizi fruibili nel restante territorio comunale; |
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Artt. 16 - 17 - Approvazione dei piani particolareggiati di recupero urbanistico - Revisione strumenti urbanistici generaliI piani particolareggiati di recupero sono adottati e approvati dai Comuni anche se costituiscono variante agli strumenti urbanistici generali; ciò, ovviamente, consente di pervenire rapidamente alla definizione urbanistica del territorio. Dopo la loro adozione i piani particolareggiati vanno pubblicati nei modi e termini indicati dall’art. 3 della l.r. n. 71/1978 R. Avverso le previsioni urbanistiche dei piani predetti possono essere presentate osservazioni ed opposizioni, la decisione delle quali è demandata ai Consigli comunali. |
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Art. 18 - Piani particolareggiati in assenza di strumenti urbanistici generaliFino ad ora ci si è occupati di piani particolareggiati di recupero nei Comuni dotati di strumenti urbanistici generali. Ancora oggi però, anche se in numero limit |
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Art. 19 - Programma finanziario quinquennale ed esecuzione dei lavoriIl legislatore regionale ha ritenuto necessario corredare i piani particolareggiati di recupero di programma finanziario quinquennale che preveda le opere di urbanizzazione primaria, secondaria e di natura igienico-sanitaria per il risanamento degli agglomerati edilizi abusivi. La disposizione appare quanto mai opportuna perché rende effettivamente operativi i piani particola |
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Art. 21 - Aree libere interneLe aree interne agli agglomerati edilizi abusivi sono inedificabili sino all’approvazione del piano particolareggiato di risanamento. Prima di detta approvazione e comunque in a |
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Art. 22 - Facoltà ed obblighi dei comuniLa redazione dei piani particolareggiati di recupero comporta l’apposizione di vincoli sulle aree necessarie per la realizzazione delle attrezzature e dei servizi pubblici. I proprietari di tali terreni così vincolati, che non abbiano nello stesso Comune altre aree edificabili sufficienti per costruzione della loro prima abitazione, possono chiedere l’assegnazione di lotti di terreno disponibili nell’ambito dei piani di zona vigenti per costruirvi, singolarmente o costituiti in cooperativa, la loro prima abitazione. Per coloro che si avvalgono della facoltà sopra riferita si procede al conguaglio tra l’indennità di espropriazione spettante e il valore del lotto assegnato. Qualora l’indennità espropriativa risulti inferiore al valore del lotto assegnato nessun conguaglio deve essere effettuato. La norma illustrata mira a rendere meno gravosa l’espropriazione per i proprietari dei terreni che, rispettosi della legge, non hanno edificato abusivamente. Comunque, per rendere possibile l’attuazione delle norme sopra specificate, è necessario che i Comuni, ove esistono aggl |
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Capo IV - Opere sanabili soggetti legittimati procedure relative |
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Art. 23 - Condizioni di applicabilità della sanatoriaL’articolo che si illustra è uno dei più importanti della legge perché disciplina i casi di applicabilità della sanatoria e sotto quali condizioni può conseguirsi. Possono ottenere la concessione o l’autorizzazione in sanatoria coloro che hanno eseguito opere ricadenti in aree non gravate da alcuno dei seguenti vincoli posti dallo Stato o dalla Regione a tutela di: a) interessi storici, artistici, architettonici, archeologici, paesistici, ambientali disciplinati dalle leggi 1 giugno 1939, n. 1089, 29 giugno 1939, n. 1497; b) interessi igienici, idrogeologici; c) interesse relativo alle coste marine, lacuali di cui alla legge regionale 12 giugno 1976, n. 78; d) interessi a tutela della difesa militare e della sicurezza interna. Opere ricadenti su aree dello Stato, della Regione o di Enti pubblici territoriali Le opere abusive possono ricadere, come in effetti si è verificato, in aree appartenenti allo Stato, alla Regione od Enti pubblici territoriali. In tale situazione la concessione o l’autorizzazione può essere conseguita sempreché l’Ente proprietario sia disponibile a cedere il terreno su cui insiste l’immobile in proprietà o in uso. Le Amministrazioni anzidette su ogni richiesta degli interessati devono verificare che le costruzioni abusive non siano in contrasto con rilevanti interessi ambientali e/o non ricadono nelle fasce di inedificabilità previste dall’art. 15 della legge regionale 12 giugno 1976, n. 78 (distanza delle costruzioni non inferiore a 150 metri dalla battigia, divieto di costruzione nelle fasce di ml. 200 dai limiti dei boschi, di ml. 100 dai limiti dei laghi, di ml. 200 dai parchi archeologici). Il termine entro il quale gli Enti, a cui appartengono le aree su cui insistono le costruzioni, debbono dichiarare la loro disponibilità a cedere in proprietà o in uso le aree interessate è un anno a decorrere dalla data di ricezione della richiesta dell’interessato trascorso il quale la richiesta si intende respinta (silenzio-rifiuto). |
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Art. 24 - Opere ricadenti nell’ambito di parchi e riserve regionaliPer le opere ricadenti nell’ambito dei parchi e delle riserve o nelle relative aree di protezione, fatta eccezione per le aree soggette a vincolo di ined |
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Art. 25 - Parco archeologico di AgrigentoLa legge in argomento ha affrontato un problema molto delicato che riguarda il regime vincolistico gravante sul territorio di Agrigento. |
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Art. 26 - Procedimento per la sanatoria - Soggetti che possono beneficiare della sanatoriaPossono beneficiare, su loro richiesta, della sanatoria i proprietari di costruzioni o di altre opere che risultino essere ultimate (al rustico) entro il 1° ottobre 1983 ed eseguite: a) senza licenza o concessione edilizia o autorizzazione a costruire prescritte da norme di legge o di regolamento, ovvero in difformità delle stesse; b) in base a licenza o concessione edilizia o autorizzazione annullata, decaduta o comunque divenuta inefficace. I soggetti di cui alla precedente lettera a) devono presentare l’istanza unitamente alla ricevuta del pagamento della oblazione entro il termine perentorio del 30 novembre 1985. I soggetti indicati dalla precedente lettera b) devono presentare l’istanza entro 120 giorni dalla data di notificazione del provvedimento di annullamento o di decadenza della licenza della concessione o dell’autorizzazione. Documentazione da presentare Coloro che intendono conseguire la sanatoria devono presentare entro il 30 novembre 1985, unitamente alla prova dell’avvenuto versamento della oblazione secondo le disposizioni statali, istanza al Comune. Le domande di concessione o di autorizzazione in sanatoria debbono essere presentate sui modelli approvati dal Ministero dei Lavori Pubblici con D.M. 19 luglio 1985 e appositamente predisposti dall’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. Analogamente, nei casi di presentazione di documentazione aggiuntiva rispetto a quella a suo tempo presentata e fatta salva dalla legge regionale, occorre accompagnare la stessa, unitamente alla prova dell’avvenuto pagamento dell’oblazione, con la domanda di concessione o di autorizzazione redatta sui modelli predisposti come sopra. Per le costruzioni abusive aventi un volume inferiore a 450 metri cubi l’istanza predetta deve essere completata dai seguenti documenti: a) una relazione tecnica contenente la descrizione delle opere per le quali si richiede la concessione o l’autorizzazione in sanatoria; b) un’apposita dichiarazione dalla quale risulti lo stato dei lavori; c) un certificato di residenza in data non anteriore a tre mesi, nel caso che l’opera abusiva sia stata eseguita od acquistata al solo scopo di essere destinata a prima abitazione del richiedente e questi vi risiede all’atto di entrata in vigore della legge n. 47/1985 e ciò per conseguire i benefici previsti dalla legge medesima (3° comma, art. 34); |
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Art. 27 - Oneri di concessioneGli oneri per ottenere la concessione sono stati varianti rispetto a quelli prescritti dalle leggi regionali n. 7/1980 e n. 70/1981, sia con riguardo alla loro entità sia per la loro diversificazione a seconda dell’epoca in cui venne commesso l’abuso edilizio. Per le opere ultimate nel periodo compreso tra il 2 settembre 1967 ed il 29 gennaio 1977 i proprietari degli immobili di cui viene chiesta la sanatoria debbono corrispondere il contribut |
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Art. 28 - Sanatoria alloggi popolariNel passato non è stato infrequente il caso di alloggi popolari costruiti senza licenza o conc |
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Art. 29 - Commissione per il recupero edilizioNel corso di applicazione delle leggi regionali n. 7/1980 e 70/1981 R si è potuto accertare che una delle remore che non hanno consentito una rapida attuazione delle leggi stesse era costituita dalla mancanza di un organismo diverso dalla Commissione edilizia cui affidare l’istruttoria delle domande di sanatoria. |
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Artt. 30 - 31 - Istruttoria delle domande di sanatoria - Accertamenti dell’Ufficio Genio CivileGli articoli che si commentano sono stati redatti per far fronte alle carenze di personale tecnico sia negli Uffici comunali |
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Art. 33 - Proroga di terminiCon il presente articolo si rinvia al 31 dicembre 1989 l’obbligo della formazione di programmi pluriennali di attuazione previsti dalla legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71. |
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Artt. 34 - 35 - 36 - 37 - 38 - Norme varieTrattasi di disposizioni varie che riguardano l’obbligo dell’adeguamento degli oneri di urbanizzazione ai costi correnti entro il 31 dicembre di ogni anno dato che i |
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