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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
L. R. Sicilia 10/08/1985, n. 37
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- L.R. 10/08/2016, n. 16
- L.R. 18/05/1996, n. 34
- L.R. 31/05/1994, n. 17
- L.R. 15/05/1986, n. 26
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Capo I - Controllo dell'attività urbanistico - edilizia |
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Articolo 1 - Applicazione della legge 28 febbraio 1985, n. 47La legge 28 febbraio 1985, n. 47 recante |
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Articolo 2 - Vigilanza sull'attività urbanistico - edilizia |
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Articolo 3 - Interventi sostitutiviL'ottavo comma dell'art. 7 è così sostituito: |
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Articolo 4 - Determinazione delle variazioni essenziali al progetto approvato |
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Articolo 5 - Opere da eseguire previa autorizzazione |
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Articolo 6 - Opere non soggette a concessione, autorizzazione o comunicazione |
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Articolo 7 - Opere eseguite in parziale difformità dalla concessione |
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Articolo 8 - Rilevazioni aerofotogrammetricheAl fine di esercitare il controllo dell'attività urbanistica ed edilizia che si svolge nell'Isola, l'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente provvede a rilevamenti aerofotogrammetrici, o eseguiti con altre tecnologie di riprese in |
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CAPO II - Snellimento di procedure urbanistico - edilizie |
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Articolo 9 - Opere interne |
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Articolo 10 - Variazioni della destinazione d'uso degli immobiliIn sede di formazione degli strumenti urbanistici generali devono essere previsti i casi in cui è consentita la variazione della destinazione d'uso degli immobili, con esclusione del mutamento di |
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Articolo 11 - Varianti agli strumenti urbanisticiLe varianti agli strumenti urbanistici generali non sono soggette alla preventiva autorizzazione dell'Assessorato regionale del terr |
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Articolo 12 - Accessi al mareI comuni costieri sono obbligati, in sede di formazione degli strumenti urbanistici generali, a prevedere i necessari accessi al mare con event |
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Articolo 13 - Opere di sostegno e di contenimento in zone sottoposte a particolari vincoliNelle zone soggette a tutela ai sensi delle leggi 1 giugno 1939, n. 1089 e 29 giugno 1939, n. 1497, la costruzione di muri di sosteg |
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Capo III - Recupero urbanistico |
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Articolo 14 - Piani particolareggiati di recuperoGli edifici residenziali, produttivi e di servizio, sorti nei territori comunali della Regione in contrasto gli strumenti urbanistici vigenti o in assenza o in difformità di licenza o di concessione edilizia che costituiscono agglomerati, ancorché negli stessi risultino incluse costruzioni regolarmente autorizzate, devono essere individuati con riferimento alla data del 1° ottobre 1983, con deliberazione del consiglio comunale entro novanta giorni dall'entrata in vigore della |
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Articolo 15 - Prescrizioni dei piani particolareggiati di recuperoNei piani particolareggiati di recupero devono essere previsti: |
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Articolo 16 - Approvazione dei piani particolareggiati di recupero urbanisticoI piani particolareggiati di recupero urbanistico sono adottati dai consigli comunali ed approvati dagli stessi in variante alla previsione degli strumenti urbanistici vigenti nell'osservanza delle norme regionali concernenti la formazione e l |
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Articolo 17 - Obbligo della revisione degli strumenti urbanistici generali |
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Articolo 18 - Piani particolareggiati in assenza di strumenti urbanistici generaliQualora il comune che deve procedere al riordino urbanistico a mezzo di piani particolareggiati di recupero non sia dotato di strume |
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Articolo 19 - Programma finanziario quinquennaleI piani particolareggiati di recupero devono essere corredati da un programma finanziario quinquennale che preveda oltre all'esecuzi |
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Articolo 20 - Contributi per opere di urbanizzazionePer la realizzazione delle opere di urbanizzazione e di risanamento dei piani particolareggiati di recupero, l'Assessore regionale p |
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Articolo 21 - Aree libere interneDalla data di deliberazione con la quale vengono individuati gli agglomerati edilizi e fino all'approvazione del piano particolaregg |
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Articolo 22 - Facoltà ed obblighi dei comuniL'art. 30 è così sostituito: " I proprietari di lotti di terreno vincolato a destinazioni pubbliche, a seguito della formazione dei piani particolareggiati di recupero, che non siano proprietari di adeguata abitazione nel comune di residenza o di lavoro, possono chiedere l'assegnazione di lotti disponibili, nell'ambito dei piani di zona, di cui alla legge 18 aprile 1962, n. 167, per costruirvi, singolarmente o costituiti in cooperativa, la loro prima abitazione. La disposizione di cui al precedente comma non si applica ai soggetti che rimangono, nel medesimo comune, proprietari di aree edificabili sufficienti alla costruzione della propria prim |
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Capo IV - Opere sanabili - Soggetti legittimati Procedure relative |
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Articolo 23 - Condizioni di applicabilità della sanatoriaGli articoli 32 e 33 sono così sostituiti: " I soggetti indicati dal primo e terzo comma dell'art. 31 possono conseguire la concessione o l'autorizzazione in sanatoria, quando le opere eseguite ricadano in zone non gravate da vincoli discendenti da disposizioni legislative statali o regionali a tutela di interessi storici, artistici, architettonici, archeologici, paesistici, ambientali, igienici, idrogeologici, delle coste marine, lacuali, fluviali nonchè quelli imposti a tutela della difesa militare e della sicurezza interna. Per le opere eseguite da terzi su aree appartenenti allo Stato, alla Regione o ad enti pubblici territoriali, in assenza di un titolo che abiliti al godimento del suolo, il rilascio della concessione o dell'autorizzazione in sanatoria è subordinato alla disponibilità dell'ente a concedere onerosamente l'uso del suolo su cui insiste la costruzione. Per le costruzioni ricadenti in aree comprese tra quelle di cui all'art. 21 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, il rilascio della concessione o dell'autorizzazione in sanatoria è subordinato all'acquisizione della proprietà dell'area stessa previo versamento del prezzo, che è determinato dall'ufficio tecnico erariale, in rapporto al vantaggio derivante dall'incorporamento dell'area. |
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Articolo 24 - Opere ricadenti nell'ambito di parchi e riserveQualora le opere eseguite senza licenza, concessione o autorizzazione o in difformità dalle stesse, ricadano nell'ambito dei parchi regionali di cui alla legge regionale 6 maggio 1981, n. 98 e successive modifi |
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Articolo 25 - Parco archeologico di AgrigentoEntro il 31 ottobre 1985, il Presidente della Regione, di concerto con gli Assessori regionali per i beni culturali e per il territorio e l'ambiente, sentiti i pareri del Sovrintendente ai beni culturali di Agrigento e del Consiglio regionale per i beni culturali ed ambientali, |
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Articolo 26 - Procedimento per la sanatoriaL'art. 35 è così sostituito: " La domanda di concessione o di autorizzazione in sanatoria deve essere presentata al comune interessato entro il termine perentorio del 30 novembre 1985. La domanda è corredata della prova dell'eseguito versamento dell'oblazione, nella misura dovuta secondo l'allegata tabella, ovvero di una somma pari ad un terzo dell'oblazione, quale prima rata. Per le costruzioni ed altre opere, ultimate entro il 1° ottobre 1983, la cui licenza, concessione od autorizzazione venga annullata, ovvero dichiarata decaduta o inefficace successivamente all'entrata in vigore della presente legge, la domanda di concessione o autorizzazione in sanatoria deve essere presentata entro il termine perentorio di 120 giorni dalla data di notificazione o comunicazione alla parte interessata del relativo provvedimento. Alla domanda di concessione o di autorizzazione in sanatoria devono essere allegati: a) una descrizione delle opere per le quali si chiede la concessione o l'autorizzazione in sanatoria; b) un'apposita dichiarazione dalla quale risulti lo stato dei lavori; quando l'opera abusiva superi i 450 metri cubi devono altresì essere prodotte entro il termine di 120 giorni dalla presentazione della domanda, una perizia giurata sulle dimensioni e sullo stato delle opere ed una certificazione redatta da un tecnico abilitato all'esercizio della professione attestante l'idoneità statica delle opere eseguite; c) un certificato di residenza, in data non anteriore a tre mesi nell'ipotesi di cui al terzo comma dell'art. 34, nonchè copia della dichiarazione dei redditi nell'ipotesi di cui al primo e secondo comma dell'art. 36; |
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Articolo 27 - Oneri di concessioneL'art. 37 è così sostituito: " Gli oneri di urbanizzazione e il contributo sui costi di costruzione, per le opere per le quali si richiede la concessione o autorizzazione in sanatoria, sono quelli vigen |
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Articolo 28 - Agevolazioni per alloggi costruiti da enti pubbliciLe concessioni o le autorizzazioni in sanatoria rilasciate per la costruzione di alloggi popolari da parte di enti pubblici non comp |
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Articolo 29 - Commissione per il recupero edilizio |
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Articolo 30 - Istruttoria delle domande di autorizzazione o concessione in sanatoriaPer l'esame istruttorio delle domande di au |
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Articolo 31 - Accertamenti degli uffici del Genio civileAl fine di consentire con rapidità agli uffici del genio civile dell'Iso |
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Articolo 32 - Erogazione di servizi pubblici - Somministrazione di fornitureGli enti locali e le aziende da essi controllate, le aziende ed enti regionali o comunque sottoposti al controllo e alla tutela dell |
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Articolo 33 - Proroga di terminiI termini previsti dalla legge regionale |
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Articolo 35 - Costo teorico base di costruzioneIl secondo comma dell'art. 40 della legge |
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Articolo 36 - Deroghe in favore di insediamenti produttivi, turistici e fabbricati agricoli |
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Articolo 37 - Disposizioni per i comuni di Palma di Montechiaro e di LicataAi fini urbanistici le disposizioni contenute nella legge regionale 15 marzo 1963, n. 21, non trovano più applicazione dalla data d |
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Articolo 38 - Norma finanziariaPer la finalità prevista dall'art. 22 della presente legge è autorizzata, a carico del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario in corso, la spesa di lire 100 milioni. Per ciascuna dell |
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Articolo 40La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana. |
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