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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
L. R. Sardegna 18/01/2021, n. 1
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L. R. Sardegna 18/01/2021, n. 1
- Sent. Corte Cost. 28/01/2022, n. 24
- L.R. 22/11/2021, n. 17
- Avviso di rettifica in B.U. 04/02/2021, n. 8
- Errata corrige in B.U. 21/01/2021, n. 6
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CAPO I - Modifiche alla legge regionale n. 8 del 2015 (disposizioni per il riuso, la riqualificazione ed il recupero del patrimonio edilizio esistente ed in materia di governo del territorio) |
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Art. 1 - Modifiche all'articolo 26 della legge regionale n. 8 del 2015 (Disposizioni di salvaguardia dei territori rurali)1. L'articolo 26 della legge regionale 23 aprile 2015, n. 8 (Norme per la semplificazione e il riordino di disposizioni in materia urbanistica ed edilizia e per il miglioramento del patrimonio edilizio), è sostituito dal seguente: |
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Art. 2 - Modifiche all'articolo 26-bis della legge regionale n. 8 del 2015 (Superamento delle condizioni di degrado dell'agro) |
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Art. 3 - Integrazioni all'articolo 26-bis della legge regionale n. 8 del 2015 (Pianificazione del sistema delle scuderie della Sartiglia di Oristano)1. Dopo l'articolo 26-bis della legge regionale n. 8 del 2015, è aggiunto il seguen |
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Art. 4 - Modifiche all'articolo 30 della legge regionale n. 8 del 2015 (Interventi di incremento volumetrico del patrimonio edilizio esistente)1. All'articolo 30 della legge regionale n. 8 del 2015 sono apportate le seguenti modifiche: a) nel secondo periodo del comma 2 le parole "20 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "25 per cento" e le parole "70 metri cubi" sono sostituite dalle seguenti: "90 metri cubi"; b) nel comma 3 la parola "120" è sostituita dalla parola "180"; c) nel comma 4: 1) le parole "5 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "10 per cento"; 2) le parole "nelle seguenti ipotesi alternative" sono sostituite dalle seguenti: "in almeno una delle seguenti ipotesi alternative"; 3) dopo la lettera c) sono aggiunte le seguenti: |
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Art. 5 - Modifiche all'articolo 31 della legge regionale n. 8 del 2015 (Interventi di incremento volumetrico delle strutture destinate all'esercizio di attività turistico-ricettive, sanitarie e socio-sanitarie)1. All'articolo 31 della legge regionale n. 8 del 2015 sono apportate le seguenti modifiche: a) nel comma 1, dopo le parole "attività turistico-ricettive" sono aggiunte le seguenti: "e sanitarie e socio-sanitarie,"; b) N10 nel comma 1 le parole "possono essere autorizzati interventi di ristrutturazione e rinnovamento comportanti incrementi volumetrici, anche mediante la realizzazione di corpi di fabbrica separati, destinabili anche, nella misura massima del 30 per cento dell'incremento volumetrico concesso, all'adeguamento delle camere agli standard internazionali, senza incremento del numero complessivo delle stanze" sono sostituite dalle seguenti: "possono essere autorizzati interventi di ristrutturazione e rinnovamento comportanti incrementi volumetrici, anche mediante la realizzazione di corpi di fabbrica separati, nella misura massima del 50 per cento del volume urbanistico esistente e per le attività turistico-ricettive secondo la seguente articolazione: a) il 25 per cento riservato all'adeguamento delle camere agli standard internazionali, senza incremento del numero complessivo delle stanze; b) il 15 per cento riservato all'incremento del numero complessivo delle stanze; c) il 10 per cento riservato al miglioramento del livello di classificazione ai sensi dell'articolo 17 della legge regionale 28 luglio 2017, n. 16 (Norme in materia di turismo); d) in alternativa o in aggiunta ad una o più delle lettere a), b) e c), e comunque fino alla concorrenza massima del 50 per cento del volume |
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Art. 6 - Modifiche all'articolo 32 della legge regionale n. 8 del 2015 (Interventi per il riuso e per il recupero con incremento volumetrico dei sottotetti esistenti)1. All'articolo 32 della legge regionale n. 8 del 2015, sono apportate le seguenti modifiche: a) nel comma 1 dopo la parola "sottotetti" sono aggiunte le seguenti: "gli spazi e"; b) nel comma 2 le parole "A, B e C" sono sostituite dalle seguenti: "A, B, C, E ed F"; c) dopo il co |
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Art. 7 - Modifiche all'articolo 32 della legge regionale n. 8 del 2015 (Interventi di recupero dei seminterrati, dei piani pilotis e dei locali al piano terra)1. Dopo l'articolo 32 della legge regionale n. 8 del 2015, è aggiunto il seguente: "Art. 32-bis (Interventi di recupero dei seminterrati, dei piani pilotis e dei locali al piano terra) 1. Ai fini del presente articolo si definiscono: a) seminterrati: i piani siti al piede dell'edificio e parzialmente interrati, quando la superficie delle pareti perimetrali comprese al di sotto della li |
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Art. 8 - Modifiche all'articolo 33 della legge regionale n. 8 del 2015 (Interventi per il riuso degli spazi di grande altezza)1. All'articolo 33 della legge regionale n. 8 del 2015 sono apportate le seguenti modifiche: |
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Art. 9 - Modifiche all'articolo 34 della legge regionale n. 8 del 2015 (Condizioni di ammissibilità degli interventi)1. Nel comma 1 dell'articolo 34 della legge regionale n |
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Art. 10 - Modifiche all'articolo 35 della legge regionale n. 8 del 2015 (Procedure)1. All'articolo 35 della legge regionale n. 8 del 2015 sono apportate le seguenti modifiche: a) il comma 1 è sostituito dal seguente: |
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Art. 11 - Modifiche all'articolo 36 della legge regionale n. 8 del 2015 (Disposizioni comuni)1. All'articolo 36 della legge regionale n. 8 del 2015 sono apportate le seguenti modifiche: a) N13 nel comma 2 la parola "non" è soppressa; b) alla lettera b) del comma 4, dopo le parole "limiti di altezza" sono aggiunte le parole: "e del numero dei piani"; c) nel comma 6, dopo le parole "da |
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Art. 12 - Modifiche all'articolo 38 della legge regionale n. 8 del 2015 (Interventi di trasferimento volumetrico per la riqualificazione ambientale e paesaggistica)1. All'articolo 38 della legge regionale n. 8 del 2015 sono apportate le seguenti modifiche: a) al comma 2 la parola "massimo" è soppr |
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Art. 13 - Modifiche all'articolo 38 della legge regionale n. 8 del 2015 (Trasferimento dei volumi realizzabili ricadenti nelle zone Hi4, Hi3, Hg4 ed Hg3 del Piano stralcio per l'assetto idrogeologico (PAI))1. Dopo l'articolo 38 della legge regionale n. 8 del 2015, è aggiunto il seguente: "Art. 38-bis (Trasferimento dei volumi realizzabili ricadenti nelle zone Hi4, Hi3, Hg4 ed Hg3 del Piano stralcio per l'assetto idrogeologico (PAI)) 1. Al fine di conseguire la riqualificazione dei relativi contesti e la messa in sicurezza del territorio, la Regione promuove ed incentiva interventi di trasferimento dei volumi previsti come realizzabili previa approvazione di piani attuativi nelle zone urbanistiche C, D e G ricadenti nelle zone Hi3, Hi4, Hg3 ed Hg4 del PAI. Nei limiti di cui al presente articolo, la Regione promuove analoghi interventi di trasferimento dei volumi previsti come realizzabili nelle zone urbanistiche B ricadenti nelle zone Hi3, Hi4, Hg3 ed Hg4 del PAI. 2. Gli interventi di cui al comma 1 sono estesi ai volumi esistenti, legittimamente realizzati nelle zone urbanistiche B, C, D, F e G ricadenti nelle zone Hi3, Hi4, Hg3 ed Hg4 del PAI per i quali è consentito il trasferimento, previa approvazione di piani attuativi, in altre zone urbanistiche B, C, D, F e G del territorio comunale situate al fuori delle aree a rischio |
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Art. 14 - Modifiche all'articolo 39 della legge regionale n. 8 del 2015 (Rinnovo del patrimonio edilizio con interventi di demolizione e ricostruzione)1. All'articolo 39 della legge regionale n. 8 del 2015 sono apportate le seguenti modifiche: a) nel comma 2 la parola "massimo" è soppressa e le parole ", deliberazione di consiglio comunale" sono sostituite dalle seguenti "determinazione dell'ufficio tecnico comunale"; b) nel comma 3 le parole "il consiglio comunale" sono sostituite dalle seguenti: "l'ufficio tecnico comunale" e la parola "deliberazione" è sostituita con la parola "determinazione"; |
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Art. 15 - Modifiche all'articolo 40 della legge regionale n. 8 del 2015 (Misure di promozione dei programmi integrati per il riordino urbano)1. All'articolo 40 della legge regionale n. 8 del 2015 sono apportate le seguenti modifiche: |
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Art. 16 - Modifiche all'articolo 41 della legge regionale n. 8 del 2015 (Disposizioni transitorie della legge regionale n. 4 del 2009)1. All'articolo 41 della legge regionale n. 8 del 2015 sono apport |
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Art. 17 - Differimento dei termini1. I termini temporali |
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Art. 18 - Norma transitoria1. Sono fatte salve le richieste di titoli |
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CAPO II - Modifiche alla legge regionale n. 23 del 1985 e alla legge n. 24 del 2016 |
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Art. 19 - Modifiche all'articolo 7-bis della legge regionale n. 23 del 1985 (Tolleranze edilizie)1. Dopo il comma 1-bis dell'articolo 7-bis della legge regionale 11 ottobre 1985, n. 23 (Norme in materia di controllo dell'attività urbani |
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Art. 20 - Modifiche all'articolo 11 della legge regionale n. 23 del 1985 (Categorie funzionali urbanisticamente rilevanti e destinazioni d'uso)1. Dopo il comma 2-bis dell'articolo 11 della legge regionale n. 23 del 1985 è aggiunto il seguente: |
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Art. 21 - Modifiche all'articolo 16 della legge regionale n. 23 del 1985 (Accertamento di conformità) |
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Art. 22 - Modifiche all'articolo 35 della legge regionale n. 24 del 20161. Dopo il comma 2 dell'articolo 35 della legge regionale 20 ottobre 20 |
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CAPO III - Modifiche alla legge regionale n. 16 del 2017 e disposizioni varie |
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Art. 23 - Modifiche all'articolo 21 della legge regionale n. 16 del 2017 (Aree di sosta temporanea a fini turistici) |
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Art. 24 - Modifiche all'articolo 19 della legge regionale n. 16 del 2017 (Realizzazione dei campeggi) |
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Art. 25 - Interpretazione autentica dell'articolo 4 del decreto dell'Assessore regionale degli enti locali, finanze e urbanistica n. 2266/U del 1983 |
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Art. 26 - Insediamenti turistici. Specificazioni |
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Art. 27 - Disciplina degli interventi ammissibili nella fase di adeguamento degli strumenti urbanistici al Piano paesaggistico regionale |
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Art. 28 - Disposizioni di salvaguardia delle zone umide1. Fino all'adeguamento del PPR e delle relative NTA il vincolo paesaggistico relativo alle zone umide di cui all'articolo 17, comma 3, delle vigenti NTA si interpreta sistematicamente con l'articolo 18 delle medesime NTA nel senso che le zone umide rappresentano beni |
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Art. 29 - Abrogazione dell'articolo 27 della legge regionale n. 8 del 2015 |
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CAPO IV - Disposizioni finali |
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Art. 30 - Clausola di non onerosità1. Dalla presente legge non der |
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Art. 31 - Entrata in vigore1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della R |
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