La Sent. Corte Cost. 28/01/2022, n. 24 ha dichiarato l’illegittimità costituzionale della presente lettera, che modifica l’art. 31, comma 1, della L.R. 23/04/2015, n. 8, nella parte in cui consente nella fascia costiera nelle zone urbanistiche omogenee B, C, F e G – al di fuori delle tassative eccezioni indicate dal piano paesaggistico regionale – di realizzare gli incrementi volumetrici anche mediante la realizzazione di corpi di fabbrica separati.

Dalla redazione